{"id":1159,"date":"2008-07-16T12:46:00","date_gmt":"2008-07-16T10:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1159"},"modified":"2025-08-20T12:48:37","modified_gmt":"2025-08-20T10:48:37","slug":"presentata-una-proposta-di-legge-sui-campeggi-scout","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1159","title":{"rendered":"Presentata una proposta di legge sui campeggi Scout"},"content":{"rendered":"<p>Insieme ad altri Consiglieri ho firmato una Proposta di Legge sui campeggi Scout. Ecco il testo.<br \/>\nProposta di legge regionale: Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi scout in Toscana<\/p>\n<p>Articolo 1 &#8211; Oggetto e finalit\u00e0<br \/>\nLa presente legge detta disposizioni in ordine all&#8217;organizzazione dei campeggi scout in Toscana, al fine di consentirne agevolmente lo svolgimento in sicurezza e nel pieno rispetto dei luoghi interessati.<br \/>\nLa Regione riconosce nei campeggi scout un momento educativo e formativo di rilievo per i giovani, parte integrante della pi\u00f9 ampia attivit\u00e0 di continuit\u00e0 educativa in forma residenziale riconosciuta e sostenuta ai sensi della legge regionale 32 del 26 luglio 2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di eduzione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).<\/p>\n<p>Articolo 2 \u2013 Definizioni<br \/>\nAi fini delle presente legge si definiscono campeggi scout i campeggi temporanei di cui all&#8217;articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni consecutivi come rilevato nell&#8217;atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente.<br \/>\nAi fini della presente legge si definiscono associazioni scout le associazioni che nell&#8217;ambito dei propri atti costituenti e statuti presentino l&#8217;attivit\u00e0 scoutistica come esclusiva o prevalente.<\/p>\n<p>Articolo 3 &#8211; Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi<br \/>\nI campeggi di cui alla presente legge possono svolgersi nell&#8217;ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall&#8217;amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di un&#8217;istanza presentata dal legale rappresentante dell&#8217;associazione scout interessata o suo delegato almeno sessanta giorni prima del loro inizio.<br \/>\nNella richiesta di autorizzazione il richiedente \u00e8 obbligato a fornire o garantire:<br \/>\n-l&#8217;elenco e le generalit\u00e0 dei partecipanti, nonch\u00e9 degli adulti accompagnatori, dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell&#8217;articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni);<br \/>\n-la piena disponibilit\u00e0 delle autorizzazioni alla partecipazione da parte dei genitori dei minori o di chi ne esercita le funzioni;<br \/>\n-la piena disponibilit\u00e0 dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;<br \/>\n-l&#8217;autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento dell&#8217;area di campeggio se di propriet\u00e0 privata;<br \/>\n-il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;<br \/>\n-il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell&#8217;attivit\u00e0;<br \/>\n-la disponibilit\u00e0 di una cassetta di pronto soccorso;<br \/>\n-la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l&#8217;area di raccolta in maggiore prossimit\u00e0 all&#8217;area di campeggio,<br \/>\n-l&#8217;utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l&#8217;impegno allo svuotamento giornaliero in una fossa di profondit\u00e0 di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.<br \/>\nAl fine di facilitare l&#8217;attivit\u00e0 autorizzativa da parte dei comuni, nonch\u00e9 di garantire la massima omogeneit\u00e0 delle procedure su tutto il territorio regionale a beneficio dello svolgimento dei campeggi scout, entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone ed approva uno schema di domanda tipo da utilizzare per avanzare l&#8217;istanza di cui al comma 1..<\/p>\n<p>Articolo 4 &#8211; Attivit\u00e0 di campeggio nelle aree protette<br \/>\nFatta salva l&#8217;obbligatoria compatibilit\u00e0 con le disposizioni normative statali, l&#8217;attivit\u00e0 di campeggio di cui alla presente legge \u00e8 ammessa all&#8217;interno delle aree protette, sulla base di una regolamentazione specifica adottata dagli enti gestori delle aree interessate, tesa a garantire la coesistenza fra la conservazione e la protezione della flora, della fauna e dell&#8217;ambiente in generale tutelati e la presenza dell&#8217;attivit\u00e0 campeggistica.<br \/>\nAi fini dell&#8217;attivit\u00e0 di regolamentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, con il concorso della Consulta Tecnica per le Aree Protette e la Biodiversit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), delibera specifici indirizzi finalizzati a rendere per quanto possibile omogenea in tutto il territorio regionale la disciplina dell&#8217;attivit\u00e0 di campeggio di cui alla presente legge in area protetta, particolarmente in ordine:<br \/>\n-all&#8217;attivit\u00e0 di preparazione degli alimenti;<br \/>\n-al reperimento e utilizzo delle risorsa idrica e allo smaltimento delle acque reflue;<br \/>\n-all&#8217;utilizzo dei presidi per l&#8217;espletamento delle funzioni fisiologiche (WC chimici), ivi compresa l&#8217;attivit\u00e0 di conferimento delle deiezioni non direttamente nell&#8217;ambiente;<br \/>\n-al ripristino dei luoghi nelle condizioni antistanti l&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 di campeggio,<br \/>\nUlteriori indirizzi possono essere assunti dal Consiglio regionale attraverso il programma triennale delle aree protette di cui all&#8217;articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).<br \/>\nL&#8217;attivit\u00e0 di cui al presente comma \u00e8 comunque soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 22 (Sanzioni amministrative) e 23 (Sospensione e riduzione in pristino) della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).<\/p>\n<p>Articolo 5 &#8211; Promozione della fruizione del patrimonio agricolo &#8211; forestale per l&#8217;attivit\u00e0 di campeggio scout<br \/>\nAi fini del perseguimento delle finalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 1 la Regione favorisce, nell&#8217;ambito delle proprie attivit\u00e0 di programmazione, la massima fruizione dei beni demaniali ascrivibili al patrimonio agricolo forestale di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), anche attraverso specifici indirizzi per la formulazione dei relativi piani di gestione.  Analoghe iniziative a quelle di cui al comma 1 la Regione le intraprende nei confronti degli altri enti pubblici di cui al&#8217;articolo 32 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).<\/p>\n<p>Articolo 6 &#8211; Sportello unico delle attivit\u00e0 di campeggio scout<br \/>\nL&#8217;amministrazione comunale titolare della funzione autorizzativa per i campeggi scout di cui all&#8217;articolo 3 svolge altres\u00ec le funzioni di sportello unico a beneficio degli istanti verso le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti coinvolti nel rilascio di eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, concessioni, ivi comprese le autorizzazioni di cui all&#8217;articolo 68 del Regolamento Regionale 48\/R dell&#8217;8 agosto 2003 (regolamento forestale della Toscana), od altro titolo necessario allo svolgimento in sicurezza e nella massima tutela ambientale, territoriale e paesaggistica dei campeggi.<br \/>\nA fini della realizzazione e ottimizzazione delle funzioni di cui al comma 1, la Regione promuove la sottoscrizione entro centottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge di uno specifico protocollo di intesa fra le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti, ivi compresi quelli di cui all&#8217;articolo 4, potenzialmente interessati, finalizzato principalmente a garantire l&#8217;espletamento dei processi di rispettiva competenza nell&#8217;autorizzazione allo svolgimento dei campeggi scout e delle connesse attivit\u00e0 nei tempi utili al loro svolgimento.<\/p>\n<p>Articolo 7 &#8211; Disposizioni in materia di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti<br \/>\nNell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 di cui alla presente legge, alle attivit\u00e0 di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti si applicano le norme in vigore per l&#8217;autoconsumo familiare.<br \/>\nI cibi, gli alimenti e le bevande preparati, conservati, manipolati nell&#8217;ambito dei campeggi scout sono destinati al solo autoconsumo. \u00e8 fatto divieto di cessione a terzi a titolo oneroso.<\/p>\n<p>Nicola Danti(PD)<br \/>\nFabiana Angiolini(PD)<br \/>\nErasmo D&#8217;Angelis(PD)<br \/>\nAmbra Giorgi(PD)<br \/>\nEnzo Brogi(PD)<br \/>\nAlberto Magnolfi(FI)<br \/>\nDiego Ciulli(PD)<br \/>\nMauro Ricci(PD)<br \/>\nMarco Montemagni(PdCI)<br \/>\nPier Paolo Tognocchi(PD)<br \/>\nCaterina Bini(PD)<br \/>\nAlessia Petraglia(SD)<br \/>\nGiuliana Loris Baudone(AN)<br \/>\nRoberto Benedetti(AN)<br \/>\nFabio Roggiolani(Verdi)<br \/>\nMonica Sgherri(PRC)<br \/>\nMarco Remaschi(PD)<br \/>\nMarco Carraresi(UDC)<br \/>\nBruna Giovannini(SD)<br \/>\nVittorio Bugli(PD)<br \/>\nAnna Annunziata(PD)<\/p>\n<p>RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO<br \/>\nLa presente proposta di legge interviene a sostegno della realizzazione in Toscana dei campeggi scout, intesi come strumento dal forte valore educativo e formativo, fattispecie particolare nell&#8217;ambito del pi\u00f9 ampio settore dei soggiorni residenziali per ragazzi che trovano gi\u00e0 disciplina e sostegno per effetto della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). Giova infatti ricordare come, addirittura a partire dalla legge regionale &#8211; ora abrogata 22 del 1999 sulle attivit\u00e0 educative, la programmazione settoriale regionale abbia costantemente sostenuto l&#8217;organizzazione e lo svolgimento di soggiorni residenziali, riconoscendomi un momento educativo e formativo, &quot;interventi di tempo libero di continuit\u00e0 educativa&quot; secondo l&#8217;efficace definizione data dal vigente Piano di Indirizzo Generale Integrato ex LR 32\/02 (deliberazione Consiglio regionale n. 93 del 20 settembre 2006).<br \/>\nL&#8217;attivit\u00e0 dei campeggi scout \u00e8 dunque a pieno titolo una parte, importante, di tale fenomeno, le cui finalit\u00e0 risultano pienamente attinenti a quelle perseguite dalla Regione nella sua programmazione a sostegno della continuit\u00e0 educativa. Si tratta di un fenomeno ampiamente conosciuto, radicato nel tempo e nel territorio, con una presenza nell&#8217;ambito nazionale di tre grandi associazioni scoutistiche (prevalente il ruolo svolto dall&#8217;Agesci, in termini di associati), bene auto organizzato.<br \/>\nLa presente proposta di legge mira a introdurre nel corpo normativo regionale disposizioni che consentano l&#8217;agevolazione dell&#8217;organizzazione di simili esperienze, proprio in virt\u00f9 del loro alto valore educativo\/formativo, e al contempo in ragione delle diverse difficolt\u00e0 che nel tempo si sono registrate. Difficolt\u00e0 riscontrate particolarmente nel rispetto di certi obblighi legislativi, o nella pletora di soggetti istituzionali con cui l&#8217;organizzazione del campeggio deve ordinariamente confrontarsi, spesso in tempi ristretti, per poter realizzare la propria attivit\u00e0. O anche nell&#8217;interdizione all&#8217;attivit\u00e0 campeggistica posta in essere in alcune aree protette, certo al condivisibile fine di tutelare al massimo le risorse del territorio e dell&#8217;ambiente presenti, ma in netta controtendenza con l&#8217;assolvimento della funzione educativa che gli stessi parchi e riserve devono svolgere ex lege.<br \/>\nOggi infatti lo svolgimento delle attivit\u00e0 di campeggio da parte delle associazioni scout trova come riferimenti normativi in Toscana le disposizioni del Testo Unico delle Leggi regionali in materia di turismo (LR 42\/00), con le previsioni dell&#8217;articolo 38 sull&#8217;autorizzazione allo svolgimento dei campeggi temporanei, ma anche quelle della legge regionale forestale (LR 39\/00), sia in materia di attribuzione della gestione del demanio forestale alle comunit\u00e0 montane, con quel che ne consegue ad esempio per l&#8217;accesso ai fondi, sia per quanto riguarda la disciplina antincendio e le conseguenti disposizioni sull&#8217;accensione dei fuochi (articolo 68 del regolamento di attuazione della legge forestale regolamento 48\/R dell&#8217;8 agosto 2003).<br \/>\nSi \u00e8 ritenuto pertanto opportuno affidare ad un unico testo legislativo la disciplina di massima dell&#8217;attivit\u00e0 di campeggio scout, anche sulla base dell&#8217;esperienza realizzata in altre regioni si veda in proposito soprattutto Piemonte e Veneto che si sono dotate gi\u00e0 da qualche anno di specifica disciplina di settore. Al fine, dunque, di offrire un unico strumento di riferimento per il mondo dell&#8217;associazionismo scout, onde evitare quanto pi\u00f9 possibile la nascita di contenziosi fra realt\u00e0 campeggiatrice e pubbliche amministrazioni, l&#8217;una messa in difficolt\u00e0 dalla pluralit\u00e0 di fonti e di riferimenti istituzionali con cui rapportarsi, l&#8217;altra dall&#8217;inderogabile obbligo all&#8217;applicazione della legge e delle relative sanzioni.<br \/>\nLa proposta qui avanzata si basa su un duplice assunto. La seriet\u00e0 e la capacit\u00e0 auto organizzativa del movimento scout nel suo complesso (comprovata dall&#8217;esperienza pluridecennale della loro attivit\u00e0 nel territorio regionale), da un lato; la capacit\u00e0 di cooperare, bene ed in tempi ragionevoli, delle amministrazioni pubbliche insistenti nel territorio, dall&#8217;altro. Un binomio necessario per sostenere la migliore riuscita dell&#8217;iniziativa legislativa nel perseguimento dell&#8217;obiettivo prefissato: agevolare quanto pi\u00f9 possibile l&#8217;organizzazione di un esempio importante ed efficace di quella &quot;continuit\u00e0 educativa&quot; richiamata dalla programmazione regionale.<br \/>\nA sostegno del primo, ad esempio, intervengono tutte quelle disposizioni che investono la responsabilit\u00e0 degli organizzatori: dall&#8217;equiparazione della preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande all&#8217;autoconsumo alla non previsione di una assicurazione obbligatoria per il risarcimento danni nel caso di eventuale alterazione o danneggiamento dei luoghi, dalla mera garanzia a trattamento dei rifiuti in modo differenziato con stoccaggio nel pi\u00f9 vicino punto di raccolta all&#8217;organizzazione della gestione delle &quot;funzioni biologiche&quot; col minor impatto organizzativo possibile, al riconoscimento della possibilit\u00e0 dello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 campeggistica, sulla base di una regolamentazione definita, nelle aree protette.<br \/>\nSul secondo versante, invece, la allocazione nel soggetto comune titolare della funzione autorizzativa della funzione di sportello unico, chiamato anche sulla base di un protocollo da realizzare promosso dalla Regione entro centottanta giorni dall&#8217;approvazione della legge a svolgere funzioni di raccordo e interlocuzione per conto degli organizzatori con tutte le amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte a vario titolo per il rilascio di permessi, nullaosta, concessioni, autorizzazioni etc. Nonch\u00e9 la previsione di una uniformazione della disciplina di regolamentazione dell&#8217;attivit\u00e0 di campeggio scout nelle aree protette mediante specifici indirizzi emanati dalla Giunta regionale o con il concorso della Consulta Tecnica regionale per le Aree Protette e la Biodiversit\u00e0, il cui coinvolgimento conferma l&#8217;impegno ad una regolamentazione di tale attivit\u00e0 all&#8217;insegna della effettiva e acclarata sostenibilit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 campeggistica nel contesto di protezione e tutela rappresentato dallo strumento parco o riserva. Su questo versante, infine, opera anche la previsione di specifici indirizzi per favorire la massima fruizione da parte dell&#8217;attivit\u00e0 di campeggio scout sia del patrimonio agricolo-forestale iscritto nel demanio regionale o comunque a questo affidato, sia di quello di atri enti pubblici.<br \/>\nSi segnala infine come la proposta di legge no preveda carichi diretti sul bilancio regionale, e due soli atti amministrativi attivi in campo alla Giunta. La approvazione di uno schema di domanda valido per tutto il territorio regionale e la definizione del testo del protocollo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Insieme ad altri Consiglieri ho firmato una Proposta di Legge sui campeggi Scout. Ecco il testo. 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