{"id":1195,"date":"2008-09-08T12:58:00","date_gmt":"2008-09-08T10:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1195"},"modified":"2025-08-21T13:04:32","modified_gmt":"2025-08-21T11:04:32","slug":"professioni-la-giunta-approva-una-pdl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1195","title":{"rendered":"Professioni, la Giunta approva una PdL"},"content":{"rendered":"<p>Il disegno di legge della Giunta regionale in materia di sostegno alla innovazione delle attivit\u00e0 professionali intellettuali, ha la finalit\u00e0 di proporre un pacchetto di iniziative che complessivamente assicurano sia una sede istituzionale entro cui il dialogo tra Regione e mondo professionale avviene in modo strutturato e significativo, sia un miglioramento delle condizioni di lavoro del mondo professionale anche attraverso un sostegno significativo per i giovani che si provano o nella fase di pratica professionale o nei primissimi anni di attivit\u00e0. I contenuti della proposta regionale discendono dalla attualizzazione del complesso dibattito esistente in materia a livello europeo e nazionale, oltre che dal confronto con le altre realt\u00e0 regionali; discendono, inoltre, dai contenuti della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, in diverse occasioni, ha puntualizzato i limiti effettivi di un possibile intervento regionale, riducendone sostanzialmente gli spazi possibili fino ad azzerarne lo spessore per quanto attiene ai profili di raccordo istituzionale con gli ordini e collegi. Per questo motivo l&#8217;attuale disegno di legge prescinde totalmente da questi aspetti e punta alla realizzazione di una &#8220;politica del fare&#8221;, finalizzata alla realizzazione di interventi concreti, utili sia per i professionisti appartenenti agli albi o collegi professionali, sia delle associazioni professionali.<br \/>\nIl disegno di legge \u00e8 stato discusso con il complesso mondo delle professioni, anche attraverso l&#8217;apertura di un formale processo di partecipazione ai sensi della legge regionale sulla partecipazione. Il risultato di tale attivit\u00e0 \u00e8 stato proficuo sia per la Regione sia per il mondo professionale che ha avuto modo di esprimersi compiutamente ed in modo articolato su tutte le previsioni del disegno di legge.<br \/>\nIl taglio della proposta \u00e8 dunque innovativa, anche a livello nazionale, ed \u00e8 molto attesa anche dalle altre realt\u00e0 regionali. La proposta occupa uno spazio che potremmo definire &#8220;neutro&#8221;, non entra cio\u00e8 nei profili di riordino del settore di competenza statale, ma definisce misure di intervento che torneranno utili anche nel caso che una vera riforma del settore venga realizzata a livello nazionale.<br \/>\nNell&#8217;attuale contesto globale, i servizi professionali, e pi\u00f9 in generale i servizi ad alto contenuto di conoscenza, hanno un ruolo fondamentale per la crescita e per l&#8217;occupazione, perch\u00e9 rappresentano una componente necessaria alla produzione di beni finali e favoriscono la competitivit\u00e0 anche degli altri settori. Inoltre, alcuni di essi costituiscono un insostituibile strumento di tutela di alcuni diritti fondamentali dei cittadini, a partire dal diritto alla salute e alla difesa in giudizio. La loro dimensione \u00e8 in crescita, coinvolgendo sempre pi\u00f9 nuovi settori e nuovi servizi, generati dai processi di ristrutturazione e di esternalizzazione dell&#8217;industria e dalla mondializzazione della produzione e dei commerci. Anche i servizi pi\u00f9 tradizionali sono profondamente modificati e spesso integrati con altre attivit\u00e0, in stretta correlazione con i processi di innovazione tecnologica.<br \/>\nIn questa prospettiva i servizi in generale e, al loro interno, le professioni, intervengono in uno snodo critico perch\u00e9 \u00e8 da essi che dipende una parte importante della qualit\u00e0 percepita della vita.<br \/>\nSui servizi, sull&#8217;intervento dei professionisti e, in particolare, sull&#8217;efficienza e sulla qualit\u00e0 di essi, bisogna poter contare affinch\u00e9 le energie di ciascuno possano essere dedicate principalmente a un lavoro costruttivo e soddisfacente. Ci\u00f2, quindi, valorizza notevolmente l&#8217;apporto di questo segmento dell&#8217;economia alla costruzione dello sviluppo; e, contemporaneamente e come \u00e8 ovvio, lo responsabilizza: se la qualit\u00e0 \u00e8 diffusamente inadeguata i costi sociali sono enormi e tali da costituire un potenziale freno allo sviluppo del sistema-nazione; tra l&#8217;altro perch\u00e9 penalizza proprio i professionisti pi\u00f9 competenti e corretti. Sotto questo profilo la criticit\u00e0 della qualit\u00e0 dei servizi in generale non \u00e8 inferiore alla criticit\u00e0 del sistema delle infrastrutture; \u00e8 per questo che si pu\u00f2 affermare, in linea di principio, che OGNI professione (sia pure con tutte le doverose distinzioni e gradazioni del caso) si esercita in un ambito di interesse sociale e che ogni professionista (in grado maggiore o minore) assume, insieme, un grande valore e una responsabilit\u00e0 nei confronti del sistema sociale nel quale opera.<br \/>\nE non possiamo, ovviamente, almeno accennare ai processi di internazionalizzazione che, ormai, caratterizzano ogni nazione avanzata. La globalizzazione \u00e8 un altro di quei fenomeni complessi che ha una genesi ed \u00e8 caratterizzato da processi che non sono controllabili puntualmente da qualcuno ma hanno delle importanti dimensioni di &#8220;auto-organizzazione&#8221;. L&#8217;Europa \u00e8 una dimensione nella quale non si pu\u00f2 non integrarsi; e il resto del mondo \u00e8 dietro l&#8217;angolo e, anzi, ormai una realt\u00e0 per molti operatori economici italiani. Il mondo delle professioni \u00e8 chiaramente uno di quelli maggiormente investiti dall&#8217;ampliamento dell&#8217;orizzonte territoriale e, soprattutto, culturale; e il riferimento non \u00e8 tanto alla Direttiva Bolkestein, quanto all&#8217;inevitabile sviluppo &#8220;auto-organizzantesi&#8221; dei processi di interfaccia tra sistemi-nazione, popolazioni, operatori economici.<br \/>\nIl mercato, infatti, richiede sempre pi\u00f9 \u00abservizi integrati\u00bb; i clienti internazionali, che si muovono nello scacchiere globale, hanno bisogno di organizzazioni professionali conosciute e presenti nei diversi paesi. Vi \u00e8 la necessit\u00e0 non solo di difendere quote di mercato dalla presenza di studi stranieri ma, ex adverso, di conquistare segmenti e quote di mercato internazionali: in Cina, nella nuova Europa dell&#8217;est, non solo con l&#8217;industria ma anche con le organizzazioni dei servizi professionali. Tale crescita si \u00e8 dimostrata inadeguata per rispondere, in qualit\u00e0 e quantit\u00e0, alla domanda dei settori produttivi, essendo gi\u00e0 da tempo il nostro paese un importatore netto di servizi professionali. La causa di tali ritardi \u00e8 da attribuirsi soprattutto alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative del settore anche sotto il profilo del tasso di innovazione tecnologica. Mentre in Italia il mercato dei servizi \u00e8 rimasto fermo, altri paesi hanno approvato nuove regole che hanno consentito di attrarre capitali, investire in formazione e professionalit\u00e0, costituire servizi multiprofessionali e interdisciplinari pi\u00f9 rispondenti alla nuova qualit\u00e0 della domanda delle imprese, che debbono competere in mercati globali.<\/p>\n<p>Principali contenuti del disegno di legge.<\/p>\n<p><strong>( Art. 1, ed art. 2)<\/strong><br \/>\nDalla sinergica considerazione delle proposte europee e nazionali, insieme alle determinazioni della giurisprudenza costituzionale, nasce l&#8217;ossatura fondamentale della proposta che, superando definitivamente la precedente impostazione &#8220;istituzionale&#8221;, contenuta nella vecchia legge regionale, propone una nuova legge regionale i cui contenuti fondamentali sono finalizzati ad individuare, rendere operativo e semplificare le attivit\u00e0 professionali. La legge intende disegnare uno scenario di sviluppo delle politiche regionali sulle professioni proponendone la piena adesione alle politiche regionali di sviluppo con particolare riguardo a quelle discendenti dalle politiche europee.<br \/>\nLa legge regionale intende dunque decisamente focalizzare la propria attenzione &#8220;sul terreno del fare&#8221;, ove possono superarsi con maggiore agilit\u00e0 i limiti posti dalla Corte costituzionale e contemporaneamente realizzare risposte concrete per i professionisti, con particolare riferimento ai giovani ed alle donne. Su questo terreno, oltretutto, pi\u00f9 che le storiche divisioni tra vari modelli professionali, emergono e si propongono all&#8217;attenzione bisogni condivisi da tutti i professionisti.<br \/>\nNon si discute, infatti, di profili istituzionali che potrebbero indurre a riaccendere polemiche fondate su supposte forme di equiparazioni, ma esclusivamente di modelli operativi utili per garantire lo sviluppo delle professioni. In tale nuova prospettiva gli ordini e collegi che pure sono fondamentali per la realizzazione delle finalit\u00e0 della legge, non sono nella loro natura di soggetti pubblici i pi\u00f9 idonei a concretizzare ed interpretare direttamente questa nuova stagione del fare, in cui i loro profili di competenza, perlopi\u00f9 ancorati a modelli di riferimento non attualissimi, mostrano i loro limiti evidenti di natura ordinamentale. Le leggi istitutive ne impediscono una fattiva operativit\u00e0 sul terreno dello sviluppo che diviene oggi, diversamente che nella precedente legge, il vero terreno di comune impegno.<br \/>\nE&#8217; stato necessario un nuovo orizzonte d&#8217;iniziativa volto a concretizzare per tutti gli ordini, come peraltro sta gi\u00e0 autonomamente e progressivamente accadendo, forme organizzative private degli stessi capaci di concorrere nei modi e nei tempi necessari alle iniziative di sviluppo proposte dalla regione. Naturalmente nel rispetto della autonomia degli ordini \u00e8 possibile sia la realizzazione di un soggetto operativo per ogni ordine, sia la proposta di un soggetto unitario o rappresentativo di un settore culturale omogeneo. E&#8217; altres\u00ec necessario che tale processo evolutivo sia in modo idoneo accompagnato dalla regione sia nella fase costitutiva degli organismi operativi, sia in quella di effettivo funzionamento degli stessi. Lo stesso percorso, peraltro in questo caso dovuto, deve essere realizzato con tempestivit\u00e0 dalle associazioni professionali. In questo senso la legge contiene misure che coniugano efficacemente la seriet\u00e0 dell&#8217;esame di riconoscimento della regione con la rapidit\u00e0 della conclusione delle procedure. Su questo punto la Giunta regionale assume il preciso impegno di garantire il rapido espletarsi delle procedure di riconoscimento proprio in considerazione del fatto che, fino a che non vi saranno soggetti riconosciuti, non diverr\u00e0 sostanziamente operativa una parte importante della legge. Ci\u00f2 avverr\u00e0 attraverso specifico atto di indirizzo rivolto agli uffici competenti, utile a garantire gli effetti ricordati.<\/p>\n<p><strong>Riconoscimento delle associazioni professionali (Art. 5)<\/strong><br \/>\nLe associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti, possono dunque richiedere il riconoscimento regionale; in particolare quelle che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell&#8217;articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica nel rispetto della relativa normativa in materia. Il settore competente della Giunta regionale in materia di professioni verifica, eventualmente nel caso che vi sia specifica richiesta ai fini della partecipazione alla Commissione regionale, che gli statuti dei soggetti riconosciuti prevedano:<br \/>\na) l&#8217;adozione di un proprio autonomo programma di attivit\u00e0, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;<br \/>\nb) l&#8217;adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualificazioni professionali;<br \/>\nc) la definizione di un codice deontologico e le norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;<br \/>\nd) l&#8217;obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all&#8217;adozione o meno dell&#8217;assicurazione di responsabilit\u00e0 professionale, come requisito di adesione all&#8217;associazione;<br \/>\ne) l&#8217;aggiornamento professionale annuale dei membri dell&#8217;associazione e l&#8217;impegno a realizzarlo, mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalit\u00e0, nonch\u00e9 la verificabilit\u00e0 delle attivit\u00e0 e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;<br \/>\nf) il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.<\/p>\n<p><strong>La Commissione regionale (Art. 3)<\/strong><br \/>\nLa Commissione regionale rappresenta la sede in cui regione e mondo delle professioni reciprocamente interagiscono alla ricerca di positivi spazi di azioni comuni. Alla commissione partecipano esclusivamente le strutture ( fondazioni od associazioni) private espressioni del mondo ordinistico ed associativo riconosciute dalla Regione.<br \/>\nLa Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:<br \/>\na) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attivit\u00e0 professionali e degli utenti delle medesime;<br \/>\nb) alla formazione, all&#8217;orientamento e all&#8217;aggiornamento dei professionisti;<br \/>\nc) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;<br \/>\nd) ai processi di innovazione delle attivit\u00e0 professionali.<br \/>\nLa Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il Presidente, possono essere confermati una sola volta; \u00e8 composta da:<br \/>\na) l&#8217;assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;<br \/>\nb) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o non ordinistica.<br \/>\nNel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori ai posti previsti, al fine di assicurare un&#8217;equilibrata presenza delle diverse qualificazioni professionali, l&#8217;individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:<br \/>\na) rappresentativit\u00e0 anche numerica dell&#8217;associazione o della fondazione;<br \/>\nb) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province toscane;<br \/>\nc) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.<\/p>\n<p><strong>La struttura multidisciplinare (Art. 7)<\/strong><br \/>\nOltre che al momento della strutturazione dei diversi soggetti operativi, il sostegno della Regione si realizza nello start-up di una apposita iniziativa operativa multidisciplinare, promossa direttamente da ordini ed associazioni, quale strumento di raccordo delle associazioni e fondazioni riconosciute.<br \/>\nQuesta struttura posta al servizio dei professionisti e degli utenti dei servizi professionali, dovrebbe favorire l&#8217;autonoma iniziativa dei soggetti professionali volta a semplificare le attivit\u00e0 amministrative. La struttura multidisciplinare di livello regionale espressione congiunta del settore ordinistico e non ordinistico, svolge le seguenti attivit\u00e0:<br \/>\na) servizi di agenzia formativa;<br \/>\nb) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;<br \/>\nd) cooperazione con la Regione per l&#8217;aggiornamento dei contenuti delle qualificazioni professionali;<br \/>\ne) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;<br \/>\nf) diffusione, attraverso l&#8217;individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;<br \/>\ng) promozione delle attivit\u00e0 dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attivit\u00e0 disposti in materia di professioni dall&#8217;Unione europea;<br \/>\nh) nel rispetto della normativa nazionale e regionale sulla semplificazione delle procedure amministrative ed in collaborazione con la Regione:<br \/>\nLa Regione sostiene finanziariamente l&#8217;avvio delle attivit\u00e0 della struttura multidisciplinare attraverso uno specifico contributo atto a favorire la nascita della struttura da assegnare mediante bando pubblico alla migliore proposta di intervento.<\/p>\n<p><strong>I contributi ai giovani: Il prestito d\u2019onore (Art. 8).<\/strong><br \/>\nIn questo particolare settore la regione non \u00e8 mai intervenuta, n\u00e9 direttamente n\u00e9 attraverso i fondi europei, con interventi di spesa finalizzati alla crescita delle attivit\u00e0 professionali. La legge prevede la costituzione di un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti. In particolare, il fondo provvede all\u2019erogazione di finanziamenti per:<br \/>\na) la concessione di un contributo quale prestito d\u2019onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni professionali, di et\u00e0 non superiore ai trenta anni; il prestito \u00e8 erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici e per la partecipazione ad iniziative di formazione;<br \/>\nb) la concessione, ai giovani con et\u00e0 inferiore a quaranta anni, di un contributo finalizzato al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:<\/p>\n<ol>\n<li>progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorit\u00e0 per quelli organizzati nelle forme previste dalla legge, in modo intersettoriale tra pi\u00f9 giovani professionisti;<\/li>\n<li>programmi per l\u2019acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l\u2019attivit\u00e0 professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell\u2019informazione e della conoscenza;<\/li>\n<li>progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l\u2019attivit\u00e0 professionale.<br \/>\nCon apposito regolamento sono definite, nel rispetto della normativa europea sui limiti de minimis, le modalit\u00e0 di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l\u2019accesso delle donne al fondo. Il 50 per cento dell\u2019ammontare del fondo \u00e8 riservato ai prestiti d\u2019onore.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il disegno di legge della Giunta regionale in materia di sostegno alla innovazione delle attivit\u00e0 professionali intellettuali, ha la finalit\u00e0 di proporre un pacchetto di iniziative che complessivamente assicurano sia una sede istituzionale entro cui il dialogo tra Regione e mondo professionale avviene in modo strutturato e significativo, sia un miglioramento delle condizioni di lavoro 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