{"id":1221,"date":"2008-10-04T15:28:00","date_gmt":"2008-10-04T13:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1221"},"modified":"2025-09-17T15:14:52","modified_gmt":"2025-09-17T13:14:52","slug":"pd-proposta-di-legge-elettorale-regionale-50-consiglieri-e-collegi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1221","title":{"rendered":"PD, proposta di legge elettorale regionale: 50 consiglieri e collegi"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Sintesi<\/strong><br>&#8211; Numero consiglieri da eleggere:50<br>&#8211; Elezione del Presidente della Giunta regionale: Elezione diretta, con possibilit\u00e0 di voto disgiunto fra candidato presidente e candidato di collegio<br>&#8211; Sistema elettorale: misto maggioritario\/proporzionale<br>&#8211; Attribuzione dei seggi: &#8211; 58% (29) con sistema maggioritario a turno unico in collegi uninominali, coincidenti con quelli in uso per l&#8217;elezione alla Camera dei Deputati nelle elezioni politiche 1994, 1996, 2001. &#8211; 42% (21) con sistema D&#8217;Hont (graduatoria dei quozienti risultanti dalla divisione di ciascuna cifra elettorale regionale progressivamente per 1,2, etc. fino a 21) in un collegio unico regionale plurinominale coincidente con la circoscrizione regionale toscana, con ripartizione fra liste composte da un minimo di 7 candidati ed un massimo di 21 candidati posti in ordine numerico crescente.<br>&#8211; Premio di maggioranza e tutela delle minoranze invariato rispetto ad attuale modello elettorale (LR 25\/2004): attribuzione di almeno 55% dei seggi per lista o coalizione di liste collegate a candidato Presidente proclamato eletto che abbia ottenuto meno del 45% dei voti validamente espressi; attribuzione di almeno il 60% e al massimo del 65% dei seggi per lista o coalizione di liste collegate a candidato Presidente proclamato eletto che abbia ottenuto pi\u00f9 del 45% dei voti validamente espressi;<br>Ammissione delle liste alla competizione elettorale: sono ammesse le liste (per lista s&#8217;intende l&#8217;insieme dei candidati nei collegi uninominali e di quelli nel collegio unico regionale plurinominale) che siano collegate ad un candidato presidente e presentino propri candidati in almeno 15 dei 29 collegi uninominali e nel collegio unico regionale una lista con non meno di sette nominativi, di cui almeno un terzo del medesimo genere.<br>&#8211; Ammissione alla ripartizione dei seggi fra le liste: sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono almeno il 4% dei consensi validamente espressi complessivamente a livello regionale (dati dalla somma dei consensi espressi per la lista medesima nei 29 collegi uninominali). Il non raggiungimento della predetta soglia non pregiudica l&#8217;elezione del candidato che nel proprio collegio uninominale abbia ottenuto il maggior numero di consensi.<br>&#8211; Assegnazione dei seggi: nel rispetto delle garanzie per le minoranze (attribuzione del 35% dei seggi alle liste o coalizioni collegate a candidati presidenti non risultati vincenti), l&#8217;assegnazione dei seggi avviene nel modo seguente. Assegnazione dei seggi ai vincitori di collegio uninominale. Assegnazione dei seggi alle liste concorrenti nel collegio unico regionale plurinominale, nel rispetto del rapporto maggioranza\/minoranze e nel numero emergente dalla graduatoria formata con l&#8217;applicazione del metodo D&#8217;Hont, al netto di quelli dalle stesse ottenute con la vittoria nei collegi uninominali. Nel caso in cui il numero di seggi ottenuti nei collegi uninominali risulti superiore a quelli attributi alla medesima lista con il metodo D&#8217;Hont, i seggi in pi\u00f9 sono detratti alle liste della coalizione di appartenenza che hanno ottenuto gli ultimi seggi disponibili. Per ciascuna lista l&#8217;assegnazione dei seggi ottenuti sul collegio unico regionale plurinominale viene effettuata seguendo l&#8217;ordine progressivo delle candidature. Gli ultimi seggi utili delle liste o coalizioni di minoranza sono assegnati ai rispettivi candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale.<br>&#8211; Surroga dei consiglieri: mediante scorrimento liste del collegio unico regionale plurinominale. In caso di esaurimento dei candidati, surroga con primo candidato non eletto della lista appartenente alla medesima coalizione il cui quoziente \u00e8 il primo dopo l&#8217;ultimo utilizzato per l&#8217;attribuzione dei seggi.<br>&#8211; Scheda elettorale: Unica, con riportato da destra verso sinistra: il candidato a presidente della GR con il suo simbolo; il candidato del collegio uninominale con il suo simbolo, l&#8217;elenco dei candidati della lista contrassegnata dal medesimo simbolo del candidato nel collegio uninominale presente nel collegio unico regionale plurinominale.<br>&#8211; Modalit\u00e0 di voto: L&#8217;elettore pu\u00f2 esprimere il proprio voto sia favore di una lista (rappresentata dal candidato uninominale e dall&#8217;elenco dei nominativi presenti nel collegio unico regionale plurinominale) e del suo candidato a Presidente, sia a favore di una lista e del candidato a presidente di un&#8217;altra lista o coalizione. Il voto dato al solo candidato a Presidente non \u00e8 computato per la determinazione della cifra elettorale regionale delle liste ad esso collegato. Viceversa, il voto dato solo ad una lista \u00e8 computato nel conteggio dei voti attributi al candidato presidente della Giunta ad essa collegato.<br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Relazione di accompagnamento<br><\/strong>Nell&#8217;ambito del processo di attuazione dell&#8217;ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 giugno 2007 il Partito Democratico ha manifestato con chiarezza il proprio intendimento a procedere nella realizzazione dell&#8217;impegno della significativa riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori regionali, testimoniando congiuntamente la convinzione della necessit\u00e0 di procedere contestualmente alla revisione della legge elettorale per l&#8217;elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale, in ragione della manifesta negativa interferenza sulla garanzia della rappresentanza territoriale e sulla coerenza fra il voto popolare e la rappresentanza politica nell&#8217;assemblea legislativa regionale da questo prodotta dall&#8217;applicazione dell&#8217;attuale modello elettorale di cui alla LR 25\/2004 per un Consiglio ridotto nelle sue dimensioni.<br>Particolarmente, nel corso dei lavori della Commissione Speciale per l&#8217;Attuazione dell&#8217;ODG consiliare 27 giugno 2008, il PD (nel corso della seduta del 22 aprile 2008) ebbe modo di illustrare pi\u00f9 dettagliatamente questo intendimento, offerto come contributo alla discussione consiliare per addivenire al soddisfacimento dell&#8217;impegno assunto con la societ\u00e0 toscana proprio con quell&#8217;atto di indirizzo del giugno 2007.<br>Nello specifico il PD afferm\u00f2:<\/p>\n\n\n\n<p>-la convinzione che la riduzione dei consiglieri dovesse portare ad un&#8217;assemblea composta da 50 membri effettivi;<\/p>\n\n\n\n<p>-la convinzione che la Giunta Regionale dovesse essere contraddistinta da un numero di componenti che oscillasse da un minimo di otto ad un massimo di dieci;<\/p>\n\n\n\n<p>-la convinzione che, di fronte ad una simile modifica della composizione dell&#8217;assemblea consiliare, si dovesse rivedere il sistema elettorale vigente, tarato su un Consiglio di sessantacinque membri, che, se applicato ad una assemblea cos\u00ec ridotta, avrebbe creato difficolt\u00e0 nella garanzia della rappresentanza territoriale e della effettiva corrispondenza fra voto popolare e rappresentanza consiliare delle singole culture politiche presentatesi al vaglio dell&#8217;elettorato.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La presente proposta di legge, dunque, si presenta come traduzione di quella convinzione, accompagnandosi ad analoga iniziativa di rango Statutario per la modifica del numero dei consiglieri, del numero degli assessori, nonch\u00e9 della incompatibilit\u00e0 fra la carica di assessore con quella di consigliere (superando la fattispecie del consigliere supplente a quello c.d. &#8220;congelato&#8221; in quanto nominato assessore).<\/p>\n\n\n\n<p>Tale proposta, inoltre, si caratterizza come contributo propositivo alla discussione consiliare per addivenire, nel corso della legislatura e nel rispetto de tempi tecnici necessari, all&#8217;adempimento dell&#8217;impegno assunto dall&#8217;Assemblea nei confronti della societ\u00e0 toscana con l&#8217;approvazione dell&#8217;ordine del giorno del 27 giugno 2007.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La riduzione a 50 membri della composizione numerica del Consiglio, infatti, rende distorsiva della volont\u00e0 popolare l&#8217;applicazione del modello elettorale discendente dalla LR 25\/2004, penalizzando la rappresentanza territoriale, non pi\u00f9 garantibile, e la corresponsione, anche solo tendenziale, fra scelta dell&#8217;elettorato ed effettiva consistenza delle rappresentanze consiliari delle singole liste.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La presente proposta di legge mira pertanto, in via preliminare, ad evitare il manifestarsi di tali eventi, proponendosi al contempo quale strumento capace di:<\/p>\n\n\n\n<p>-rafforzare la rappresentanza territoriale, tramite ventinove collegi uninominali anzich\u00e9 dieci circoscrizioni provinciali;<\/p>\n\n\n\n<p>-rafforzare la governabilit\u00e0, agevolando con l&#8217;attribuzione del 58% dei seggi disponibili mediante collegi uninominali maggioritari a turno unico la formazione di coalizioni maggiormente coese sotto il profilo programmatico;<\/p>\n\n\n\n<p>-garantire una migliore corrispondenza fra il voto popolare e la formazione delle rappresentanze consiliari delle singole proposte politiche, concretizzatesi in liste ed in coalizioni, attraverso una pi\u00f9 diretta applicazione del metodo D&#8217;Hont (graduatoria dei quozienti di lista) che supera la distorsione di rappresentanza in vigore a favore delle liste caratterizzate da una ridotta percentuale di consenso realizzata dall&#8217;applicazione della cosiddetta &#8220;Formula Adams&#8221;, gestibile per un consesso assembleare di sessantacinque membri;<\/p>\n\n\n\n<p>-rafforzare il legame fra eletto e territorio, particolarmente in virt\u00f9 dell&#8217;assegnazione del 58% dei seggi attraverso collegi uninominali demograficamente posti sotto la soglia indicativa dei 130mila abitanti.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Non si tratta di uno sconvolgimento dell&#8217;attuale normativa: permangono infatti nella proposta la tutela delle minoranze, con il limite per la maggioranza dell&#8217;assegnazione del 65% dei seggi disponibili, la possibilit\u00e0 dell&#8217;espressione del voto disgiunto per candidato presidente e liste, nonch\u00e9 l&#8217;elezione a consigliere dei candidati a presidente sconfitti per le liste ammesse al riparto dei seggi, e la rappresentanza di genere, garantita nelle liste concorrenti nel collegio unico regionale plurinominale, chiamato ad esprimere prioritariamente il 42% dei seggi in palio, e subordinatamente a costituire la &#8220;riserva&#8221; cui attingere per le surroghe.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Quel che rende differente il modello, oltre l&#8217;introduzione di una prevalente componente maggioritaria e del necessario ambito regionale per l&#8217;elezione della rimanente quota proporzionale (stante la interprovincialit\u00e0 dei collegi, che renderebbe incoerente la formazione di liste per circoscrizione provinciale) e l&#8217;applicazione di un metodo D&#8217;Hont &#8220;puro&#8221; per l&#8217;attribuzione dei seggi (fatta salva una prevalenza dell&#8217;esito nei collegi uninominali rispetto a quello conseguente all&#8217;applicazione di tale procedura tecnica, a beneficio della rappresentanza territoriale e della governabilit\u00e0), \u00e8, particolarmente, l&#8217;introduzione di una soglia di sbarramento per l&#8217;accesso delle liste alla ripartizione dei seggi unitaria, individuata nel 4% dei consensi ottenuti sulla base dei voti validamente espressi alle liste (i voti di lista risultano dalla somma dei singoli voti ottenuti dai candidati presentatisi sotto un medesimo simbolo nei collegi uninominali).<br><\/p>\n\n\n\n<p>Preme infine segnalare, proprio a beneficio della vocazione propositiva del progetto legislativo al dibattito consiliare, che il modello proposto non configura un teorico vantaggio per il proponente, anche stante la lettura delle condizioni del consenso politico esistente nei singoli ambiti territoriali su cui insistono i collegi uninominali, ma un modello in sintonia con le rappresentate esigenze sociali di governabilit\u00e0, rappresentanza territoriale, corrispondenza fra voto del corpo elettorale e rappresentanze effettive in Consiglio, rafforzamento del rapporto fra eletto ed elettore.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Proposta di legge regionale &#8220;Nuove norme per l&#8217;elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale&#8221;<br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 1 (Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)<br>Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.<br>Il Presidente della Giunta regionale \u00e8 eletto contestualmente al Consiglio regionale.<br><br>Articolo 2 (Composizione del Consiglio regionale)<br>Il Consiglio regionale \u00e8 composto da 50 membri.<br>Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 31 dello Statuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 3 (Durata in carica)<br>La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell&#8217;articolo 122, primo comma della Costituzione , salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.<br>I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all&#8217;atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 4 (Indizione delle elezioni)<br>Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell&#8217; articolo 3 , comma 1 ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.<br>Il decreto \u00e8 comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai Presidenti delle Corti d&#8217;Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.<\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 5 (Elettorato attivo)<br>Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 6 (Elettorato passivo)<br>Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 7 (Collegi elettorali uninominali)<br>Il territorio regionale \u00e8 suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in trenta collegi, cos\u00ec definiti:<br>-ventinove collegi uninominali, corrispondenti ai collegi di cui al Decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 536 (Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati) adottato ai sensi dell&#8217;articolo 7 comma 1 della legge 4 agosto 1993 n. 277 (Nuove norme per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati);<br>-un collegio unico regionale plurinominale, coincidente con la regione.<\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 8 (Liste regionali)<br>In ogni collegio uninominale sono presentati candidati concorrenti alla carica di consigliere regionale. Nel collegio unico regionale sono presentati al massimo ventuno candidati elencati in ordine progressivo per ciascuna lista regionale. \u00c8 definita lista regionale l&#8217;insieme dei candidati presentati nei collegi uninominali e nel collegio unico regionale plurinominale contrassegnati da un medesimo simbolo.<br>Ciascuna lista regionale \u00e8 collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. Pi\u00f9 liste regionali possono essere collegate ad un medesimo candidato Presidente. L&#8217;insieme delle liste collegate ad un medesimo candidato Presidente costituisce una coalizione.<br>Le liste regionali sono ammesse alle consultazioni solo se presentano propri candidati in almeno quindici dei ventinove collegi uninominali e un elenco di almeno sette candidati nel collegio unico regionale plurinominale.<br>Le liste regionali sono ammesse alle consultazioni solo se presentano almeno un terzo di candidati dello stesso genere nel collegio unico regionale plurinominale.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 9 (Limiti di candidatura)<br>E&#8217; consentito presentare la propria candidatura alla carica di consigliere regionale, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre collegi, ivi compreso il collegio unico regionale plurinominale.<br>I candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati di collegio.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 10 (Modalit\u00e0 di presentazione delle liste)<br>Presso l&#8217;ufficio centrale regionale sono depositati:<br>a) il simbolo di ciascuna lista regionale;<br>b) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista regionale ad un candidato Presidente.<br>Le candidature di collegio sono presentate, presso l&#8217;ufficio centrale circoscrizionale:<br>a) da almeno 750 e da non pi\u00f9 di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni o frazioni di comuni compresi nei collegi uninominali con un numero di residenti fino a 110.000;<br>b) da almeno 1.000 e da non pi\u00f9 di 1.250 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni o frazioni di comuni compresi nei collegi uninominali con pi\u00f9 di 110.000 residenti e fino a 130.000 residenti;<br>c) da almeno 1.250 e da non pi\u00f9 di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni o frazioni di comuni compresi nei collegi uninominali con pi\u00f9 di 130.000 residenti;<br>La firma degli elettori \u00e8 apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato di collegio uninominale e dei candidati del collegio unico regionale plurinominale, il nome e cognome del candidato Presidente a cui la lista \u00e8 collegata, nonch\u00e9 il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.<br>La firma dell&#8217;elettore \u00e8 autenticata ai sensi dell&#8217;articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 .<br>Nessun elettore pu\u00f2 sottoscrivere pi\u00f9 di una candidatura.<br>La candidatura di collegio contiene l&#8217;indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato Presidente cui \u00e8 collegata, del candidato di collegio uninominale e dei candidati del collegio unico regionale plurinominale, questi ultimi elencati con una numerazione progressiva secondo l&#8217;ordine di presentazione.<br>La presentazione della candidatura di collegio \u00e8 accompagnata dalle dichiarazioni di accettazione da parte dei singoli candidati di collegio uninominale e di collegio unico regionale plurinominale, autenticate ai sensi del comma 4.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 11 (Modalit\u00e0 di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta)<br>Presso l&#8217;ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale.<br>La presentazione della candidatura \u00e8 accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o pi\u00f9 liste.<br>Ciascun candidato Presidente \u00e8 contrassegnato da un proprio simbolo.<br>La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 4.<br>La candidatura di ciascun candidato Presidente \u00e8 efficace solo se \u00e8 accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell&#8217; articolo 10, comma 4, e se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all&#8217; articolo 10 , comma 1, lettera b, al medesimo candidato Presidente.<br>Non pu\u00f2 essere candidato Presidente della Giunta chi ha gi\u00e0 ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 12 (Scheda elettorale)<br>La votazione per l&#8217;elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta avviene su un&#8217;unica scheda.<br>La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista regionale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome del candidato di collegio uninominale.<br>A destra del rettangolo di ciascuna lista \u00e8 posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente cui la lista \u00e8 collegata.<br>A sinistra del rettangolo di ciascuna lista \u00e8 posto un ulteriore rettangolo contenente, in ordine progressivo di presentazione, i nominativi, nelle modalit\u00e0 di cui al comma 2, dei rispettivi candidati nel collegio unico regionale plurinominale.<br>Nel caso di pi\u00f9 liste regionali collegate con uno stesso candidato Presidente, i rettangoli di ciascuna lista, quello del Presidente, nonch\u00e9 quelli di cui al comma 4, sono posti all&#8217;interno di un rettangolo pi\u00f9 ampio. All&#8217;interno di tale rettangolo pi\u00f9 ampio, i rettangoli delle liste e quelli di cui al comma 4 sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del Presidente \u00e8 collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all&#8217;interno di tale rettangolo, il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente sono collocati in posizione centrale.<br>La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli pi\u00f9 ampi di cui al comma 5, \u00e8 definita mediante sorteggio.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 13 (Espressione del voto)<br>Ciascun elettore pu\u00f2 esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.<br>Nel caso in cui l&#8217;elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 14 (Elezione del Presidente della Giunta)<br>\u00c8 eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 15 (Cifre elettorali regionali delle liste)<br>I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell&#8217; articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.<br>Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle candidature di collegio e sommati tra loro quelli ottenuti nei collegi uninominali dalle candidature contrassegnate dal medesimo simbolo.<br>I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascuna lista.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 16 (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)<br>La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all&#8217; articolo 2 , comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito pi\u00f9 del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all&#8217; articolo 2 , comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.<br>Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all&#8217; articolo 2 , comma 1.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 17 (Soglia di accesso ai seggi)<br>Le liste, unite o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi, fermo restando quanto previsto all&#8217;articolo 18, comma 2 lettera a).<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 18 (Attribuzione dei seggi alle liste)<br>L&#8217;attribuzione dei seggi di cui all&#8217; articolo 2, comma 1 alle liste di all&#8217;articolo 17 \u00e8 effettuata dopo la proclamazione dell&#8217;elezione del Presidente della Giunta regionale;<br>Per l&#8217;attribuzione dei seggi a ciascuna lista di cui al comma 1 si procede come segue:<br>a) si verifica l&#8217;appartenenza di lista dei candidati che in ciascuno dei ventinove collegi uninominali hanno ottenuto il maggior numero di voti. Tali candidati assumono la denominazione di vincitori di collegio, e sono eletti a prescindere dall&#8217;accesso della lista di appartenenza alla ripartizione dei seggi ai sensi dell&#8217;articolo 17;<br>b) si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4&#8230; sino a concorrenza del numero dei seggi teoricamente da attribuire. Si forma quindi una graduatoria decrescente dei quozienti cos\u00ec ottenuti per tutte le liste, individuando, nel rispetto delle ripartizioni di cui all&#8217;articolo 16, i seggi teoricamente da assegnare a ciascuna lista. A parit\u00e0 di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio \u00e8 attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e ,a parit\u00e0 di quest&#8217;ultima, per sorteggio<br>c) si attribuiscano a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i vincitori di collegio ad essa appartenenti; conseguentemente si verifica la consistenza per ciascuna lista della differenza esistente fra i seggi attribuiti si sensi della lettera b) con quelli attribuiti ai vincitori di collegio. Il numero di seggi cos\u00ec determinato, quando \u00e8 un numero positivo, \u00e8 ripartito per ciascuna lista facendo ricorso all&#8217;elenco di candidati presenti nel collegio unico regionale plurinominale, secondo l&#8217;ordine di presentazione. Nel caso in cui i seggi attribuiti ad una lista siano in numero superire alla disponibilit\u00e0 dei candidati, i seggi in eccesso trovano attribuzione alle liste i cui quozienti nella graduatoria di cui alla lettera b) sono posti immediatamente dopo l&#8217;ultimo quoziente utilizzato per l&#8217;attribuzione dei seggi, nel rispetto della ripartizione fra maggioranza e minoranze. Nel caso invece in cui i seggi attribuiti ad una lista siano in numero inferiore rispetto a quelli attribuiti ai vincitori di collegio appartenenti alla lista medesima, tale attribuzione in eccesso avviene a discapito degli ultimi seggi attribuiti nell&#8217;ambito della coalizione per mezzo della graduatoria di cui alla lettera b).<br>Se l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell&#8217; articolo 16, l&#8217;assegnazione dei seggi alle liste di cui al precedente comma 1 avviene secondo le modalit\u00e0 del successivo comma 4.<br>Qualora le liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all&#8217; articolo 16, comma 1, a quelle liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di pi\u00f9 liste al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna lista si applicano le modalit\u00e0 previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alle liste non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalit\u00e0 previste al comma 2.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 19 (Elezione alla carica di consigliere dei candidati non eletti a Presidente della Giunta )<br>I candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno una lista che abbia ottenuto seggi ai sensi dell&#8217;articolo 18 commi 2, 3 e 4. A tal fine, \u00e8 loro riservato l&#8217;ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell&#8217; articolo 18 commi 2, 3 e 4, ai gruppi di liste ad essi collegati.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 20 (Assegnazione dei seggi alle liste di collegio)<br>I seggi attributi alle liste ai sensi dell&#8217;articolo 18 sono cos\u00ec assegnati:un seggio a ciascun candidato vincitore di collegio uninominale; i restanti seggi ai candidati delle liste ammesse al riparto secondo le procedure di cui all&#8217;articolo 18.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 21 (Opzioni)<br>Il candidato che risulti eletto in pi\u00f9 collegi deve optare per l&#8217;elezione in un determinato collegio, con conseguente elezione del primo candidato di collegio unico regionale plurinominale non gi\u00e0 eletto appartenente alla medesima lista.<br>Qualora non sussistano candidati utili non eletti, fermo restando il rapporto fra maggioranza e minoranze, si procede all&#8217;elezione del migliore candidato non eletto della lista il cui quoziente di cui all&#8217;articolo 18 comma 2 lettera b) \u00e8 immediatamente successivo all&#8217;ultimo quoziente utilizzato per l&#8217;attribuzione di un seggio.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 22 (Surroga dei consiglieri regionali)<br>Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, \u00e8 surrogato dal primo candidato non gi\u00e0 eletto che lo segue nell&#8217;ordine di elencazione dei candidati della stessa lista del collegio unico regionale plurinominale. In mancanza di tale candidato da eleggere, il consigliere regionale che cessa dalla carica \u00e8 surrogato dal candidato che si colloca pi\u00f9 in alto nell&#8217;ordine di elencazione dei candidati non gi\u00e0 eletti della lista che ha il primo quoziente utile ai sensi dell&#8217;articolo 18 comma 2, fermo restando il rapporto garantito fra maggioranza e minoranza.<br>Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell&#8217; articolo 19, comma 1, che cessa dalla carica di consigliere regionale \u00e8 surrogato da un candidato di collegio unico regionale plurinominale appartenente alla lista tra quelle ad esso collegati, con il quoziente pi\u00f9 alto tra quelli non utilizzati per l&#8217;attribuzione dei seggi di cui all&#8217; articolo 18, comma 2. Tale candidato \u00e8 quindi individuato secondo le stesse modalit\u00e0 previste dal comma 1 per la surroga del consigliere che cessa dalla carica di consigliere regionale.<br>I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 23 (Norme di rinvio)<br>Le ineleggibilit\u00e0 e le incompatibilit\u00e0 sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.<br>Apposita normativa regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, provveder\u00e0 all&#8217;adeguamento della vigente disciplina:<br>a) delle operazioni relative al procedimento elettorale;<br>b) dei casi di invalidit\u00e0 del voto, secondo il principio del pi\u00f9 ampio riconoscimento della manifestazione della volont\u00e0 dell&#8217;elettore;<br>c) della convalida degli eletti;<br>d) delle misure incentivanti a favore delle candidature femminili.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 24 (Decorrenza)<br>La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva all&#8217;entrata in vigore del nuovo statuto regionale.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 25 (Abrogazioni)<br>A far data dalla decorrenza della presente legge \u00e8 abrogata la legge regionale 13 maggio 2004 n. 25 (Norme per l&#8217;elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sintesi&#8211; Numero consiglieri da eleggere:50&#8211; Elezione del Presidente della Giunta regionale: Elezione diretta, con possibilit\u00e0 di voto disgiunto fra candidato presidente e candidato di collegio&#8211; Sistema elettorale: misto maggioritario\/proporzionale&#8211; Attribuzione dei seggi: &#8211; 58% (29) con sistema maggioritario a turno unico in collegi uninominali, coincidenti con 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