{"id":1225,"date":"2008-10-09T16:00:00","date_gmt":"2008-10-09T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1225"},"modified":"2025-08-21T16:23:50","modified_gmt":"2025-08-21T14:23:50","slug":"2008-10-09-morti-bianche-approvata-dalle-commissioni-la-pdl-a-sostegno-delle-famiglie-consigliereregionale-sociale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1225","title":{"rendered":"Morti bianche approvata dalle Commissioni la pdl a sostegno delle famiglie"},"content":{"rendered":"<p>La Regione Toscana, con la presente proposta di legge, intende manifestare la solidariet\u00e0 alle famiglie di coloro che sono deceduti nella regione nello svolgere la loro attivit\u00e0 lavorativa. Il fenomeno infortunistico sul lavoro ed in particolare quello relativo agli infortuni mortali sul lavoro riveste per l\u2019intera societ\u00e0, un elemento di forte interesse e rispetto al quale l\u2019opinione pubblica chiede una reazione dal sistema pubblico perch\u00e8 si attivi per ridurne la frequenza ed anche per sostenere in modo concreto ed il pi\u00f9 possibile tempestivo, coloro che si sono visti privati di una persona cara.<br \/>\nPer quanto attiene alla copertura finanziaria gi\u00e0 nella approvazione del bilancio regionale 2008 (in dicembre 2007) erano stati previsti per l\u2019avvio della legge fondi pari e Euro 600.000,00 che, da una stima sommaria sulla base degli infortuni mortali che si verificano nella nostra regione ogni anno, dovrebbero essere sufficienti a coprire il periodo del 2008 che intercorrer\u00e0 dalla entrata in vigore delle legge alla fine dell\u2019anno. Per le annualit\u00e0 2009 e 2010 gli oneri annui sono stati stimati in Euro 1.000.000,00 .<\/p>\n<p>La legge si compone di n. 8 articoli:<br \/>\nArt.1 \u201cOggetto e finalit\u00e0\u201d<br \/>\nTale articolo, nel definire l\u2019oggetto e le finalit\u00e0, evidenzia l\u2019aspetto solidaristico della proposta precisando attraverso l\u2019uso della congiunzione \u201canche\u201d, che la concessione dei benefici economici previsti dalla legge non esaurisce comunque l\u2019impegno della Regione nei confronti delle famiglie di tutti coloro che sono morti sul luogo lavoro nella nostra regione.<br \/>\nArt. 2 \u201cIstituzione del Fondo\u201d<br \/>\nAl comma 1 viene istituito il \u201cFondo regionale di solidariet\u00e0 per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro\u201d;<br \/>\nAl comma 2 si specifica che il \u201cfondo\u201d \u00e8 finalizzato alla erogazione di un contributo \u201cuna tantum\u201d aggiuntivo \u201crispetto ad altri emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge\u201d e precisa che ne sono destinatari i familiari di coloro, lavoratori autonomi o subordinati, che sono stati \u201cvittime di incidenti mortali sul lavoro avvenuti nel territorio regionale\u201d;<br \/>\nAl comma 3 viene specificato che l\u2019erogazione del contributo avviene a prescindere dalla presenza di coperture assicurative;<br \/>\nAl comma 4 si affida la gestione del Fondo alla Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia<br \/>\nArt.3 \u201cBeneficiari del Contributo\u201d<br \/>\nTale articolo circoscrive l\u2019ambito di applicazione della legge sotto il profilo soggettivo: ne beneficiano il coniuge, i figli minori fiscalmente a carico; in mancanza di questi, gli ascendenti fiscalmente a carico e nel caso manchino anche questi ultimi, i fratelli o le sorelle minori di et\u00e0 fiscalmente a carico.<br \/>\nAl comma 1 si specifica chi sono i beneficiari e quale debba essere il loro rapporto di parentela e affinit\u00e0 con la vittima;<br \/>\nAl comma 2 si equipara al coniuge (in assenza di questo) il convivente. Questo elemento risulta estremamente importante in quanto allo stato attuale INAIL non corrisponde nessun tipo di rendita ai conviventi.<br \/>\nArt.4 \u201cEntit\u00e0 del contributo\u201d<br \/>\nIn questo articolo al comma 1 \u00e8 stata definita l\u2019entit\u00e0 del contributo che sar\u00e0 corrisposto agli aventi diritto che varia da un minimo di 20.000,00 Euro ad un massimo di 25.000,00 Euro. I parametri utilizzati per la graduazione del contributo sono due: il numero dei figli e la co-presenza o meno di figli e coniuge (o convivente). La scelta di graduare il contributo \u00e8 originata dalla volont\u00e0 di riconoscere il diverso livello di disagio (anche economico) dei nuclei familiari derivante dal carico familiare stesso.<br \/>\nArt.5 \u201cErogazione del contributo\u201d<br \/>\nTale articolo prevede che il contributo venga erogato con decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Prevede inoltre la possibilit\u00e0 di sospendere i termini per ulteriori 60 giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.<br \/>\nArt. 6 \u201cRegolamento di attuazione\u201d<br \/>\nIl comma 1 incarica la Giunta Regionale di emanare entro 90 giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge un regolamento che definisce modalit\u00e0 per la presentazione della domanda e per la relativa istruttoria, nonch\u00e9 per l\u2019effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese;<br \/>\nIl comma 2 stabilisce altres\u00ec che il regolamento dovr\u00e0 prevedere le modalit\u00e0 di recupero del contributo concesso qualora successivamente all\u2019erogazione fosse accertata la carenza dei requisiti da parte degli aventi diritto o il mancato riconoscimento da parte di INAIL della condizione di lavoratore deceduto per infortunio avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale.<br \/>\nIl comma 3 prevede che la Giunta per reperire i dati necessari alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste per l\u2019attuazione della legge promuova un protocollo d\u2019intesa con le Aziende USL, l\u2019INPS,l\u2019INAIL, la Direzione Regionale del lavoro, l\u2019IPSEMA e l\u2019Agenzia delle Entrate.<br \/>\nArt. 7 \u201cNorma finanziaria\u201d<br \/>\nPer il 2008 gli oneri derivanti dall\u2019attuazione legge, stimati in euro 600.000,00 e disponibili sulla UPB 741, sono attribuiti alla UPB 262 del bilancio corrente.<br \/>\nPer gli esercizi 2009 e 2010 l\u2019importo necessario, stimato in euro 1.000.000,00, \u00e8 disponibile sulla UPB 741 nella misura di 600.000,00 euro per ciascuna annualit\u00e0, mentre i restanti euro 400.000,00 annui sono reperiti sulla UPB 243; le risorse sono analogamente allocate sulla UPB 262.<br \/>\nSi prevede infine che agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.<br \/>\nArt. 8 \u201cEntrata in vigore\u201d<br \/>\nData l\u2019urgenza, questo articolo prevede l\u2019entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURT.<\/p>\n<p><strong>Proposta di legge regionale n. 289<\/strong><br \/>\n<strong>Istituzione del Fondo di solidariet\u00e0 per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Art. 1<br \/>\nOggetto e finalit\u00e0<\/p>\n<ol>\n<li>La comunit\u00e0 toscana manifesta la propria solidariet\u00e0 alle vittime di incidenti mortali sul lavoro anche tramite la concessione alle loro famiglie, da parte della Regione, dei benefici di cui alla presente legge.<br \/>\nArt. 2<br \/>\nIstituzione del Fondo<\/li>\n<li>Per le finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1 \u00e8 istituito il \u201cFondo regionale di solidariet\u00e0 per le famiglie delle vittime di incidenti mortali &gt;sul luogo di lavoro \u201d, di seguito denominato Fondo.<\/li>\n<li>Il Fondo \u00e8 finalizzato all&#8217;erogazione di un contributo una tantum a titolo di assistenza sociale, aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori autonomi o subordinati, vittime di incidenti mortali avvenuti sul luogo di lavoro nel territorio regionale.<\/li>\n<li>Il contributo spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.<\/li>\n<li>La gestione del Fondo \u00e8 affidata alla Direzione generale della Regione competente in materia .<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 3<br \/>\nBeneficiari del contributo<\/p>\n<p>I beneficiari del contributo di cui all&#8217;articolo 2 sono il coniuge della vittima di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle minori di et\u00e0 o fiscalmente a carico.<br \/>\nAi fini della presente legge, \u00e8 equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell\u2019articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).<\/p>\n<p>Art. 4<br \/>\nEntit\u00e0 del contributo<\/p>\n<p>L\u2019entit\u00e0 del contributo, in riferimento alle diverse tipologie di beneficiari, \u00e8 stabilita come segue:<br \/>\na) coniuge, o in assenza convivente, senza figli\u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026..\u2026\u2026.\u2026\u2026\u2026.euro 20.000,00;<br \/>\nb)coniuge, o in assenza convivente, un figlio\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026euro 22.000,00;<br \/>\nc) coniuge, o in assenza convivente, due figli\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026..\u2026.\u2026..\u2026.\u2026.euro 23.500,00;<br \/>\nd) coniuge o, in assenza, convivente, tre o pi\u00f9 figli\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026&#8230;\u2026.\u2026. euro 25.000,00;<br \/>\ne) un figlio, in assenza di coniuge o convivente&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.\u2026\u2026\u2026\u2026&#8230;\u2026&#8230;&#8230;&#8230;.euro 22.000,00;<br \/>\nf) due figli in assenza di coniuge o convivente\u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026&#8230;\u2026..euro 23.500,00;<br \/>\ng) tre o pi\u00f9 figli, in assenza di coniuge o convivente\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026&#8230;\u2026.\u2026.\u2026.euro 25.000,00;<br \/>\nh) altri beneficiari, in assenza di coniuge o convivente e di figli\u2026\u2026.\u2026\u2026&#8230;euro 20.000,00.<br \/>\nNei casi di cui alle lettere b), c) e d), se il coniuge, o in assenza di questo il convivente, \u00e8 anche il genitore superstite dei figli minori di et\u00e0, il contributo \u00e8 corrisposto per intero in suo favore. In tutti gli altri casi il contributo \u00e8 ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto.<br \/>\nLa Giunta Regionale, con propria deliberazione, determina annualmente l\u2019aggiornamento degli importi del contributo di cui al comma 1.<\/p>\n<p>Art. 5<br \/>\nErogazione del contributo<\/p>\n<p>L\u2019erogazione del contributo \u00e8 disposta con decreto dirigenziale entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine pu\u00f2 essere sospeso per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.<br \/>\nI contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal 1\u00b0 gennaio 2008.<\/p>\n<p>Art. 6<br \/>\nRegolamento di attuazione<\/p>\n<p>La Giunta regionale, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalit\u00e0 per la presentazione della domanda di cui all\u2019articolo 5 e per la relativa istruttoria, nonch\u00e9 per l\u2019effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese.<br \/>\nIl regolamento stabilisce inoltre le modalit\u00e0 di recupero del contributo concesso, qualora sia accertata, successivamente all\u2019erogazione dello stesso, la carenza dei requisiti da parte dei beneficiari, oppure il mancato riconoscimento, da parte dell\u2019Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), della condizione di lavoratrice o lavoratore deceduto per infortunio avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale.<br \/>\nLa Giunta regionale, al fine di reperire i dati necessari alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste per l\u2019attuazione della presente legge, promuove un protocollo di intesa con le Aziende unit\u00e0 sanitarie locali, l\u2019Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l\u2019 INAIL, la Direzione regionale del lavoro, l\u2019Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e l\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p>Art. 7<br \/>\nNorma finanziaria<\/p>\n<p>Gli oneri derivanti dalla presente legge sono stimati in complessivi euro 600.000,00 per l\u2019anno 2008 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, cui si fa fronte con le risorse della UPB 262 \u201cAzioni programmate di cui al piano sanitario regionale \u2013 spese correnti\u201ddel bilancio di previsione 2008 e pluriennale vigente 2008\/2010.<br \/>\nAi fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:<br \/>\nAnno 2008<br \/>\nin diminuzione<br \/>\nUPB 741 \u201cFondi \u2013 spese correnti\u201d, per euro 600.000,00;<br \/>\nin aumento<br \/>\nUPB 262 \u201cAzioni programmate di cui al piano sanitario regionale \u2013 spese correnti\u201d per Euro 600.000,00;<br \/>\nAnno 2009<br \/>\nin diminuzione<br \/>\nUPB 741 \u201cFondi \u2013 spese correnti\u201d, per euro 600.000,00;<br \/>\nUPB 243 \u201cOrganizzazione del sistema sanitario \u2013 spese correnti\u201dper euro 400.000.00;<br \/>\nin aumento<br \/>\nUPB 262 \u201cAzioni programmate di cui al piano sanitario regionale \u2013 spese correnti\u201d per euro 1.000.000,00;<br \/>\nAnno 2010<br \/>\nin diminuzione<br \/>\nUPB 741 \u201cFondi \u2013 spese correnti\u201d, per euro 600.000,00;<br \/>\nUPB 243 \u201cOrganizzazione del sistema sanitario \u2013 spese correnti\u201d per euro 400.000,00<br \/>\nin aumento<br \/>\nUPB 262 \u201cAzioni programmate di cui al piano sanitario regionale \u2013 spese correnti\u201d per euro 1.000.000,00;<br \/>\nAgli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.<\/p>\n<p>Art.8<br \/>\nEntrata in vigore<\/p>\n<p>La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Regione Toscana, con la presente proposta di legge, intende manifestare la solidariet\u00e0 alle famiglie di coloro che sono deceduti nella regione nello svolgere la loro attivit\u00e0 lavorativa. Il fenomeno infortunistico sul lavoro ed in particolare quello relativo agli infortuni mortali sul lavoro riveste per l\u2019intera societ\u00e0, un elemento di forte interesse e rispetto al [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1227,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"","ocean_second_sidebar":"","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"","ocean_custom_header_template":"","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"","ocean_menu_typo_font_family":"","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"","ocean_post_oembed":"","ocean_post_self_hosted_media":"","ocean_post_video_embed":"","ocean_link_format":"","ocean_link_format_target":"self","ocean_quote_format":"","ocean_quote_format_link":"post","ocean_gallery_link_images":"on","ocean_gallery_id":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[29,68,26],"class_list":["post-1225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-consigliere-regionale","tag-lavoro","tag-sociale","entry","has-media"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1225"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1225\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1230,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1225\/revisions\/1230"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1227"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}