{"id":1231,"date":"2008-10-10T16:25:00","date_gmt":"2008-10-10T14:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1231"},"modified":"2025-08-21T16:29:25","modified_gmt":"2025-08-21T14:29:25","slug":"artigianato-la-commissione-approva-il-testo-unico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1231","title":{"rendered":"Artigianato, la Commissione approva il Testo Unico"},"content":{"rendered":"<p>In Commissione abbiamo approvato il nuovo Testo Unico per l&#8217;Artigianato.<br \/>\nMeno burocrazia e pi\u00f9 promozione nella nuova legge, questo lo spirito che ha mosso anche la commissione, che ha effettuato un ampio ventaglio di consultazioni, negli interventi sul testo della proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale. La Toscana sar\u00e0 la prima regione ad eliminare le Commissioni provinciali dell&#8217;artigianato (organi di autotutela sino ad oggi preposti al riconoscimento della qualifica artigiana); saranno le Camere di commercio a svolgere i compiti amministrativi a seguito delle richieste con Dichiarazione di Inizio Attivit\u00e0 (DIA) di iscrizione all&#8217;albo delle Imprese Artigiane. \u00c8 prevista una ridefinizione della commissione regionale per l&#8217;artigianato (Crat), nelle funzioni e nella composizione (dagli attuali venti ad otto componenti). Altra novit\u00e0 della pdl, l&#8217;istituzione dei Centri per lo sviluppo imprenditoriale (Csi), per favorire iniziative finalizzate alla promozione, all&#8217;innovazione e allo sviluppo delle imprese.<br \/>\nSar\u00e0 abolita la legge regionale 58\/1999, sulla tutela dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano, con tre aspetti significativi contenuti nella nuova legge: la disciplina del maestro artigiano e della bottega-scuola; il riconoscimento di Artex (il centro per l&#8217;artigianato artistico e tradizionale della Toscana, partecipato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane) per lo sviluppo e la promozione, in raccordo con Toscana promozione; la soppressione dei consorzi di tutela, previsti, ma fino ad oggi mai costituiti.<br \/>\nCon questo Testo Unico si regola meglio un settore importante come l&#8217;Artigianato, adottando una disciplina generale che riordina e semplifica la normativa vigente e la rende maggiormente rispondente alle nuove esigenze del settore, anche alla luce delle mutate condizioni economico-sociali e produttive. Un settore la cui rilevanza economica in Toscana \u00e8 testimoniata dal fatto che abbiamo oltre 116.000 imprese artigiane che rappresentano un terzo delle imprese toscane, e per oltre il 68,4% sono imprese manifatturiere che contribuiscono al valore della produzione manifatturiera per oltre il 23%&quot;.<\/p>\n<p>Di seguito il testo della Proposta di Legge &quot;Norme in materia di Artigianato&quot;<\/p>\n<p>Capo I Disposizioni generali<br \/>\nArt. 1 Finalit\u00e0<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione Toscana, ai sensi dell&#8217;articolo 45, comma 2 della Costituzione e nell&#8217;ambito della competenza legislativa di cui all&#8217;articolo 117, comma 4 della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l&#8217;artigianato anche\u00a0 nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione, nell&#8217;ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivit\u00e0 produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale, nonch\u00e9 la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralit\u00e0.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione e ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti pi\u00f9 rappresentative a livello regionale.<br \/>\nArt. 2 Ambito di applicazione<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Le disposizioni della presente legge si applicano all&#8217;impresa artigiana come definita dal capo II.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0attivit\u00e0 agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attivit\u00e0 artigiana;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0attivit\u00e0 di prestazione di servizi commerciali, attivit\u00e0 di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, come definite dall&#8217;articolo 1, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti),\u00a0 salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attivit\u00e0 artigiana;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0attivit\u00e0 artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0attivit\u00e0 di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attivit\u00e0 secondaria, senza l&#8217;impiego di mano d&#8217;opera.<br \/>\nArt. 3 Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Sono svolte dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) le funzioni relative:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0alla tenuta dell&#8217;albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato albo artigiani, secondo le modalit\u00e0 previste al capo IV della presente legge;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0al rilascio delle certificazioni di iscrizione all&#8217;albo artigiani;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0all&#8217;accertamento ed all&#8217;irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni richiamate agli articoli 17 e 24 e al conseguente introito dei proventi;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0all&#8217;attribuzione della qualifica di maestro artigiano di cui all&#8217;articolo 22;<br \/>\ne)\u00a0\u00a0 \u00a0alla compilazione, aggiornamento e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all&#8217;albo artigiani, contenenti le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dagli stessi ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell&#8217;assicurazione obbligatoria per la invalidit\u00e0, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari).<br \/>\nArt. 4 Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione, all&#8217; innovazione e allo sviluppo e per garantire alle imprese il pi\u00f9 agevole rapporto con la pubblica amministrazione, la Regione accredita, con le modalit\u00e0 di cui al comma 2, i centri per lo sviluppo imprenditoriale, denominati di seguito CSI.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Ai fini dell&#8217;accreditamento regionale i CSI, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0disponibilit\u00e0 di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attivit\u00e0 a favore delle imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dall&#8217;appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Con regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26 sono definiti in particolare:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0le modalit\u00e0 e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento;<br \/>\nb) \u00a0\u00a0 \u00a0le tipologie dei servizi erogabili;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0le verifiche sulle attivit\u00e0 prestate ai fini dell&#8217;accreditamento.<br \/>\nCapo II\u00a0 Disciplina dell&#8217;impresa artigiana<br \/>\nArt. 5 Imprenditore artigiano<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0E&#8217; imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualit\u00e0 di titolare, l&#8217;impresa artigiana, assumendone la piena responsabilit\u00e0 con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;imprenditore artigiano, nell&#8217;esercizio di particolari attivit\u00e0 che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilit\u00e0 a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;imprenditore artigiano pu\u00f2 essere titolare di una sola impresa artigiana.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Sono fatte salve le norme previste da specifiche norme statali o regionali che disciplinano le singole attivit\u00e0.<br \/>\nArt. 6 Requisiti dell&#8217;impresa artigiana<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0E&#8217; artigiana l&#8217;impresa che, esercitata dall&#8217;imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0lo scopo prevalente \u00e8 lo svolgimento di attivit\u00e0 di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attivit\u00e0 di prestazione di servizi;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0l&#8217;impresa \u00e8 organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell&#8217;imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinit\u00e0 fissati all&#8217;articolo 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell&#8217;impresa abbia funzione preminente sul capitale;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0l&#8217;impresa rispetta i limiti dimensionali fissati all&#8217;articolo 9.<\/p>\n<p>Art. 7 Esercizio dell&#8217;impresa artigiana<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;impresa artigiana pu\u00f2 essere esercitata in forma individuale.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;impresa pu\u00f2 essere esercitata, altres\u00ec, in forma collettiva attraverso societ\u00e0, anche  cooperative, escluse le societ\u00e0 per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0nelle societ\u00e0 in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 5;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0nelle societ\u00e0 in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 5 e non sia unico socio di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata o socio accomandatario di un&#8217;altra societ\u00e0 in accomandita semplice;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0nelle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 5 e non sia unico socio di altra societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata o socio accomandatario di una societ\u00e0 in accomandita semplice;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0nelle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societ\u00e0<br \/>\ne)\u00a0\u00a0 \u00a0nelle societ\u00e0 cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 5.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Nessuna impresa pu\u00f2 adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all&#8217;artigianato se non \u00e8 iscritta all&#8217;albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societ\u00e0 consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell&#8217;albo artigiani.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Ai fini assicurativi e previdenziali l&#8217;impresa artigiana\u00a0 ha titolo all&#8217;iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella l. 463\/1959.<br \/>\nArt. 8 Consorzi e societ\u00e0 consortili<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0I consorzi e le societ\u00e0 consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell&#8217;albo artigiani, con l&#8217;indicazione delle relative imprese consorziate.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0I consorzi e le societ\u00e0 consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonch\u00e9 enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purch\u00e9 in numero non superiore ad un terzo, sono iscritti in separata sezione dell&#8217;albo artigiani, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Sono inoltre iscritti in sezione separata dell&#8217;albo artigiani con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le societ\u00e0 consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le societ\u00e0 consortili di cui ai commi 1 e 2.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0I consorzi e le societ\u00e0 consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all&#8217;artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell&#8217;albo artigiani.<br \/>\n5.\u00a0\u00a0 \u00a0Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana associati nelle forme di cui al presente articolo, hanno titolo all&#8217;iscrizione negli elenchi di cui alla l. 463\/1959.<br \/>\nArt. 9 Limiti dimensionali<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;impresa artigiana pu\u00f2 essere svolta anche con la prestazione d&#8217;opera di personale dipendente diretto personalmente dall&#8217;imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0per l&#8217;impresa che non lavora in serie:<br \/>\n1)\u00a0\u00a0 \u00a0un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;<br \/>\n2)\u00a0\u00a0 \u00a0il numero massimo dei dipendenti pu\u00f2 essere elevato fino a ventidue a condizione che le unit\u00e0 aggiuntive siano apprendisti;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0per l&#8217;impresa che lavora in serie, purch\u00e9 con lavorazione non del tutto automatizzata:<br \/>\n1)\u00a0\u00a0 \u00a0un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;<br \/>\n2)\u00a0\u00a0 \u00a0il numero massimo dei dipendenti pu\u00f2 essere elevato fino a dodici a condizione che le unit\u00e0 aggiuntive siano apprendisti;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0per l&#8217; impresa che svolge la propria attivit\u00e0 nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell&#8217;abbigliamento su misura:<br \/>\n1)\u00a0\u00a0 \u00a0un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;<br \/>\n2)\u00a0\u00a0 \u00a0il numero massimo dei dipendenti pu\u00f2 essere elevato fino a quaranta a condizione che le unit\u00e0 aggiuntive siano apprendisti;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0per l&#8217;impresa di trasporto fino ad un massimo di otto dipendenti;<br \/>\ne)\u00a0\u00a0 \u00a0per le imprese di costruzioni edili:<br \/>\n1)\u00a0\u00a0 \u00a0un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;<br \/>\n2)\u00a0\u00a0 \u00a0il numero massimo dei dipendenti pu\u00f2 essere elevato fino a quattordici a condizione che le unit\u00e0 aggiuntive siano apprendisti.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell&#8217;apprendistato), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e della legge regionale di settore;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l&#8217;impresa artigiana;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l&#8217;assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell&#8217;impresa artigiana;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0i familiari dell&#8217;imprenditore, ancorch\u00e9 partecipanti all&#8217;impresa familiare di cui all&#8217;articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attivit\u00e0 di lavoro prevalentemente e professionalmente nell&#8217;ambito dell&#8217;impresa artigiana;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Le imprese artigiane, che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al venti per cento, con approssimazione all&#8217;unit\u00e0 superiore, i limiti massimi indicati ai comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all&#8217;anno, mantengono la qualifica di impresa artigiana.<br \/>\nArt. 10<br \/>\nSvolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 artigiana<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;attivit\u00e0 artigiana pu\u00f2 essere esercitata in luogo fisso a ci\u00f2 adibito o presso l&#8217;abitazione dell&#8217;imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;impresa artigiana pu\u00f2 vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l&#8217;osservanza delle disposizioni contenute nella l.r. 28\/2005.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;impresa artigiana pu\u00f2 effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell&#8217;azienda medesima, quale attivit\u00e0 strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.<br \/>\nCapo III<br \/>\nCommissione regionale per l&#8217;artigianato toscano (CRAT)<br \/>\nArt. 11<br \/>\nSoppressione delle commissioni provinciali per l&#8217;artigianato (CPA)<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Le commissioni provinciali per l&#8217;artigianato (CPA) sono soppresse a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Le funzioni delle CPA attinenti all&#8217;iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane sono svolte dalla Camera di commercio territorialmente competente ai sensi del capo IV.<br \/>\nArt. 12<br \/>\nCommissione regionale per l&#8217;artigianato toscano (CRAT)<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0La commissione regionale per l&#8217;artigianato toscano (CRAT) ha sede presso l&#8217;Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), \u00e8 istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Le modalit\u00e0 di insediamento e funzionamento della CRAT sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0La CRAT \u00e8 composta:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0da due rappresentanti della Regione, nominati dal Presidente della Giunta regionale;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0da tre esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Il Presidente della CRAT \u00e8 nominato dal Presidente della Giunta regionale fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).<br \/>\n5.\u00a0\u00a0 \u00a0Partecipano alle riunioni della CRAT, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali regionali pi\u00f9 rappresentative dei lavoratori dipendenti ed un rappresentante designato dall&#8217;Unioncamere Toscana.<br \/>\n6.\u00a0\u00a0 \u00a0La CRAT, per le decisioni relative ai ricorsi in via amministrativa di cui al comma 7, lettera a), \u00e8 integrata, a titolo consultivo, da un rappresentante dell&#8217;INPS, previo accordo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.<br \/>\n7.\u00a0\u00a0 \u00a0La CRAT:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0decide i ricorsi in via amministrativa di cui all&#8217;articolo 14, comma 6 e di cui all&#8217;articolo 15;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0presta consulenza in materia di artigianato alla Regione, all&#8217;Associazione nazionale Comuni d&#8217;Italia (ANCI) regionale, all&#8217;Unione nazionale comuni, comunit\u00e0 ed enti montani (UNCEM) regionale, all&#8217;Unione regionale Province Toscane (URPT) ed all&#8217;Unioncamere Toscana;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente l&#8217;attivit\u00e0 svolta;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0esprime il parere alle CCIAA per il riconoscimento della qualifica di maestro-artigiano ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 1;<br \/>\ne)\u00a0\u00a0 \u00a0 tiene l&#8217;elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 5.<br \/>\n8.\u00a0\u00a0 \u00a0Ai componenti della CRAT \u00e8 attribuita un&#8217;indennit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali).<br \/>\nCAPO IV<br \/>\nAlbo provinciale delle imprese artigiane<br \/>\nArt. 13<br \/>\nAlbo provinciale delle imprese artigiane<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0E&#8217; istituito in Toscana, presso ciascuna CCIAA, l&#8217;albo artigiani, al quale sono tenute ad iscriversi le imprese aventi i requisiti di cui\u00a0 agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione delle imprese di cui all&#8217;articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali l&#8217;iscrizione \u00e8 facoltativa.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;albo artigiani \u00e8 tenuto con le modalit\u00e0 previste per il registro delle imprese dall&#8217;articolo 8 e seguenti della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;iscrizione all&#8217;albo artigiani \u00e8 costitutiva ed \u00e8 condizione:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0per l&#8217;adozione da parte dell&#8217;impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all&#8217;artigianato.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;albo artigiani contiene l&#8217;iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In separata sezione dell&#8217;albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modificazioni e cancellazioni concernenti i consorzi e le societ\u00e0 consortili, anche in forma cooperativa, di cui all&#8217;articolo 8, commi 1, 2 e 3.<br \/>\n5.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;iscrizione all&#8217;albo artigiani \u00e8 attestata nell&#8217;ambito della certificazione relativa all&#8217;annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 2, comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonch\u00e9 per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivit\u00e0 e per la domanda di iscrizione all&#8217;albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivit\u00e0 soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell&#8217;allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).<br \/>\n6.\u00a0\u00a0 \u00a0In caso di invalidit\u00e0, di morte o d&#8217;intervenuta sentenza che dichiari l&#8217;interdizione o l&#8217;inabilitazione dell&#8217;imprenditore artigiano, la relativa impresa pu\u00f2 conservare, su richiesta, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo artigiani, anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore et\u00e0 dei figli minorenni, sempre che l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell&#8217;imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.<br \/>\n7.\u00a0\u00a0 \u00a0La tenuta dell&#8217;albo artigiani \u00e8 assicurata dalle CCIAA ed \u00e8 regolamentata da un protocollo d&#8217;intesa stipulato tra la Regione Toscana ed Unioncamere Toscana.<br \/>\n8.\u00a0\u00a0 \u00a0Il funzionamento dell&#8217;ufficio di segreteria della CRAT \u00e8 assicurato dall&#8217;Unioncamere Toscana ed \u00e8 regolamentato da apposita convenzione tra la Regione Toscana ed Unioncamere Toscana.<br \/>\n9.\u00a0\u00a0 \u00a0Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese contenuti nell&#8217;albo artigiani.<br \/>\nArt. 14<br \/>\nIscrizione<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Ai fini dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo artigiani il titolare dell&#8217;impresa artigiana presenta alla CCIAA, nel cui territorio \u00e8 ubicata la sede operativa principale dell&#8217;impresa, dichiarazione resa in conformit\u00e0 alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;iscrizione all&#8217;albo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0La dichiarazione di cui al comma 1 \u00e8 presentata per le imprese singole dall&#8217;imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese in forma di societ\u00e0 dal legale rappresentante della societ\u00e0 e da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori della stessa.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0La CCIAA dispone accertamenti e controlli, anche in loco; a tal scopo pu\u00f2 concludere accordi con i comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendono necessari.<br \/>\n5.\u00a0\u00a0 \u00a0La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Tale termine \u00e8 sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.<br \/>\n6.\u00a0\u00a0 \u00a0Il provvedimento di cancellazione e di variazione di cui al comma 5 deve essere comunicato all&#8217;impresa artigiana entro il termine di quindici giorni dall&#8217;adozione dello stesso, con le modalit\u00e0 previste dal regolamento regionale all&#8217;articolo 26.<br \/>\n7.\u00a0\u00a0 \u00a0Avverso il provvedimento di cancellazione e di variazione \u00e8 ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso davanti alla CRAT.<br \/>\nArt. 15<br \/>\nModifiche e cancellazioni<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a presentare alla CCIAA una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445\/2000, attestante le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all&#8217;attivit\u00e0 produttiva entro trenta giorni dall&#8217;avvenuta variazione. Tale dichiarazione non \u00e8 richiesta in caso di recesso di socio con atto di cui \u00e8 stata richiesta l&#8217;iscrizione al registro delle imprese.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;impresa \u00e8 tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti di iscrivibilit\u00e0 all&#8217;albo artigiani, chiedendo la cancellazione. Non \u00e8 richiesta la dichiarazione nel caso in cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 al repertorio economico amministrativo, purch\u00e9 i requisiti di iscrivibilit\u00e0 nell&#8217;albo artigiani siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0La dichiarazione di cui al comma 1 \u00e8 assoggettata al controllo previsto dall&#8217;articolo 14, comma 4.<br \/>\nArt. 16<br \/>\nDiritti di segreteria<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Ai fini della gestione dell&#8217;albo artigiani si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell&#8217;articolo 18, comma 2 della l. 580\/1993.<br \/>\nArt. 17<br \/>\nSanzioni<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Chiunque eserciti l&#8217;attivit\u00e0 artigiana senza l&#8217;iscrizione all&#8217;albo artigiani \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Chiunque ometta di richiedere la cancellazione dall&#8217;albo artigiani per l&#8217;avvenuta perdita dei requisiti \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Chiunque ometta di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa \u00e8 punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.000,00.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Chiunque presenti, ai fini dell&#8217;iscrizione, modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere \u00e8 punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilit\u00e0 penali previste dalla normativa vigente.<br \/>\n5.\u00a0\u00a0 \u00a0Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l&#8217;accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alle CCIAA. A tal scopo la CCIAA pu\u00f2 concludere accordi con i comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendono necessari.<br \/>\n6.\u00a0\u00a0 \u00a0Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all&#8217;introito dei proventi delle stesse.<br \/>\n7.\u00a0\u00a0 \u00a0Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).<br \/>\nCAPO V<br \/>\nTutela dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano<br \/>\nArt. 18<br \/>\nTutela dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione Toscana, nell&#8217;ambito degli strumenti di programmazione di cui all&#8217;articolo 1, promuove lo sviluppo dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano mediante:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0la promozione dei prodotti dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0lo sviluppo delle imprese dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione Toscana, nell&#8217;ambito degli strumenti di programmazione di cui all&#8217;articolo 1, favorisce nei comuni in situazioni di maggior disagio, come risultanti dall&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio) e nei centri storici di tutti i comuni, la permanenza delle imprese dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale, agevolandone il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento.<br \/>\nArt. 19<br \/>\nDefinizione di artigianato artistico e tradizionale toscano<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l&#8217;impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell&#8217;artigianato artistico:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonch\u00e9 le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonch\u00e9 le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l&#8217;ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attivit\u00e0 di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni\u00a0 di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purch\u00e9 queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004\/17\/CE e 2004\/18\/CE) e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell&#8217;articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Fermi restando i requisiti previsti dalla presente disciplina per l&#8217;impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell&#8217;artigianato tradizionale:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0le produzioni e le attivit\u00e0 di servizio realizzate secondo tecniche e modalit\u00e0 che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento ;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0tali lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l&#8217;ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attivit\u00e0 di restauro e di riparazione di oggetti d&#8217;uso.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Con regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26 sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali ed individuate le attivit\u00e0 per ciascun settore.<br \/>\nArt. 20<br \/>\nCentro per l&#8217;artigianato artistico e tradizionale della Toscana &#8211; Artex<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione Toscana nel perseguire le finalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 18, opera per:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell&#8217;innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0favorire l&#8217;introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate;<br \/>\ne)\u00a0\u00a0 \u00a0valorizzare la Toscana come luogo dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori pi\u00f9 qualificati del settore.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Regione riconosce Artex &#8211; Centro per l&#8217;artigianato artistico e tradizionale della Toscana &#8211; partecipato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane.<br \/>\nArt. 21<br \/>\nPromozione dei prodotti dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Il programma di promozione economica delle Regione Toscana per le risorse dell&#8217;agricoltura, dell&#8217;artigianato, della piccola e media impresa e del turismo di cui alla normativa vigente pu\u00f2 prevedere specifiche iniziative atte a promuovere i prodotti dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano che possono essere realizzate con la collaborazione di Artex, che opera in sinergia, raccordo e complementarit\u00e0 con l&#8217;Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).<br \/>\nArt. 22<br \/>\nMaestro artigiano<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0La qualifica di maestro artigiano \u00e8 attribuita dalla CCIAA, previo parere della CRAT, al titolare di impresa artigiana del settore dell&#8217;artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purch\u00e9 partecipi personalmente all&#8217;attivit\u00e0.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0adeguata anzianit\u00e0 professionale maturata in qualit\u00e0 di titolare o socio dell&#8217;impresa artigiana;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0adeguato grado di capacit\u00e0 professionale, desumibile dai titoli acquisiti;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0elevata attitudine all&#8217;insegnamento del mestiere.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Le modalit\u00e0 e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Il maestro artigiano pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).<br \/>\n5.\u00a0\u00a0 \u00a0L&#8217;elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano \u00e8 tenuto presso la CRAT.<br \/>\n6.\u00a0\u00a0 \u00a0La Regione Toscana definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l&#8217;attivit\u00e0 dei maestri artigiani.<br \/>\nArt. 23<br \/>\nBottega &#8211; scuola<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0La bottega-scuola pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 formative nell&#8217;ambito dello specifico settore dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale di cui \u00e8 espressione, con le modalit\u00e0 di cui alla l.r. 32\/2002.<br \/>\nArt. 24<br \/>\nSanzioni<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega-scuola, in violazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 22, \u00e8 punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell&#8217;articolo 22, \u00e8 punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l&#8217;accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale, ed alle CCIAA.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all&#8217;introito dei proventi delle stesse.<br \/>\n5.\u00a0\u00a0 \u00a0Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella l. r. 81\/2000.<br \/>\nCAPO VI<br \/>\nNorme transitorie, finali, finanziarie e disapplicazione di norme statali<br \/>\nArt. 25<br \/>\nDisposizioni transitorie<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni gi\u00e0 esistenti negli Albi provinciali delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Sono fatte salve le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione gi\u00e0 presentate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall&#8217;articolo 26.<br \/>\nArt. 26<br \/>\nRegolamento regionale<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina :<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0le modalit\u00e0 di iscrizione, modificazione e cancellazione dall&#8217;albo artigiani;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0le modalit\u00e0 di insediamento e funzionamento della CRAT;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l&#8217;individuazione delle attivit\u00e0 per ciascun settore;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0le modalit\u00e0 per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano;<br \/>\ne)\u00a0\u00a0 \u00a0le modalit\u00e0 e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attivit\u00e0 prestate ai fini dell&#8217;accreditamento dei CSI di cui all&#8217;articolo 4.<br \/>\nArt. 27<br \/>\nNorme finanziarie<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Agli oneri derivanti dalla tenuta dell&#8217;albo artigiani e per il funzionamento degli uffici di segreteria della CRAT di cui all&#8217;articolo 12 stimati in euro 1.750.000,00 per l&#8217;anno 2008 e in euro 1.720.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 543 &quot;Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigiane &#8211; spese correnti&quot; del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2009-2010.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell&#8217;indennit\u00e0 ai componenti della CRAT di cui all&#8217;articolo 12, comma 7, stimati in euro 2.200,00 per l&#8217;anno 2008 e in euro 2.200,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 711 &quot;Funzionamento della struttura regionale &#8211; spese correnti&quot; del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2009-2010.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.<br \/>\nArt. 28<br \/>\nDecorrenza degli effetti. Abrogazioni<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall&#8217;entrata in vigore del regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Sono abrogate, a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26, le seguenti leggi e disposizioni:<br \/>\na)\u00a0\u00a0 \u00a0legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 (Commissioni provinciali e commissione regionale per l&#8217;artigianato. albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane\u00a0 nelle commissioni provinciali per l&#8217;artigianato);<br \/>\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0legge regionale 19 luglio 1993, n. 43 (Abrogazione dell&#8217;art. 3 e del 2 comma dell&#8217;art. 7 l.r. 23 aprile 1988, n. 29 riguardante le Commissioni Provinciali per l&#8217;artigianato);<br \/>\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0legge regionale 3 marzo 1999, n. 10 (Modifiche alla l.r. 29\/88 &quot;Commissione provinciali e Commissione regionale per l&#8217;artigianato. albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l&#8217;artigianato&quot;;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0 \u00a0legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);<br \/>\ne)\u00a0\u00a0 \u00a0articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 &quot;Finanziamenti per la redazione e l&#8217;attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente&quot;. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 &quot;Norme sulla tutela dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani&quot;).<br \/>\nArt. 29<br \/>\nDisapplicazione di norme statali<br \/>\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all&#8217;articolo 26, cessa di  avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l&#8217;artigianato.<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In Commissione abbiamo approvato il nuovo Testo Unico per l&#8217;Artigianato. Meno burocrazia e pi\u00f9 promozione nella nuova legge, questo lo spirito che ha mosso anche la commissione, che ha effettuato un ampio ventaglio di consultazioni, negli interventi sul testo della proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale. 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[&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1233,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"","ocean_second_sidebar":"","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"","ocean_custom_header_template":"","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"","ocean_menu_typo_font_family":"","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"","ocean_post_oembed":"","ocean_post_self_hosted_media":"","ocean_post_video_embed":"","ocean_link_format":"","ocean_link_format_target":"self","ocean_quote_format":"","ocean_quote_format_link":"post","ocean_gallery_link_images":"on","ocean_gallery_id":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[104,29,36,89],"class_list":["post-1231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-artigianato","tag-consigliere-regionale","tag-economia","tag-presidentecommissioneeconomia","entry","has-media"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1231"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1237,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1231\/revisions\/1237"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1233"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vittoriobugli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1231"}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