{"id":1331,"date":"2009-02-23T14:16:00","date_gmt":"2009-02-23T13:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1331"},"modified":"2025-09-22T14:19:55","modified_gmt":"2025-09-22T12:19:55","slug":"crisi-i-provvedimenti-per-chi-e-senza-ammortizzatori-sociali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1331","title":{"rendered":"Crisi, i provvedimenti per chi \u00e8 senza ammortizzatori sociali"},"content":{"rendered":"<p>Nella Proposta di legge di modifica alla legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 (Legge finanziaria per l&#8217;anno 2009) sono contenuti le &quot;Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati&quot;.<\/p>\n<p>Vi sono inoltre le &quot;Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunit\u00e0 montane e di unioni di comuni&quot; e &quot;Disposizioni finanziarie diverse&quot;.<\/p>\n<p>Con queste disposizioni, tenuto conto della gravit\u00e0 della situazione economica generale, la Regione dispone in via straordinaria per l&#8217;anno 2009 un intervento finanziario complessivo di 5 milioni di euro a sostegno dei lavoratori disoccupati.<\/p>\n<p>L&#8217;intervento si colloca nello stesso alveo delle azioni governative, non sovrapponendosi per\u00f2 alle stesse, per cui non beneficeranno dei contributi regionali coloro che risulteranno gi\u00e0 destinatari di analoghi benefici disposti dallo Stato.<\/p>\n<p>Si introduce nella legge finanziaria l&#8217;articolo 6bis &quot;Costituzione del Fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati&quot;. Le risorse necessarie per finanziare le azioni a sostegno del reddito e delle famiglie sono stimate in euro 5.000.000,00.<\/p>\n<p>Si introduce poi l&#8217;art. 6ter &quot;Interventi per il sostegno al reddito&quot;, prevedendo un sussidio di sostegno al reddito pari ad euro 1.650,00 erogato una tantum, ai lavoratori residenti in Toscana, che:<\/p>\n<p>-siano dipendenti a tempo determinato o indeterminato e ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all&#8217;art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) provenienti da imprese con unit\u00e0 produttive od operative con sede in Toscana;<br \/>\n-risultino in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;<br \/>\n-non beneficino di ammortizzatori sociali;<br \/>\n-abbiano sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all&#8217;art. 14 comma 3 del D.P.G.R. 4 febbraio 2004 n. 7\/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32).<\/p>\n<p>Il contributo non \u00e8 riconosciuto a coloro che risultano beneficiari di ulteriori contributi pubblici erogati allo stesso titolo.<\/p>\n<p>Con successivo atto la Giunta regionale provveder\u00e0 a definire la durata minima del rapporto di lavoro e la soglia di reddito &#8211; riferito al 2008 ed accertato tramite ISEE che danno diritto al sussidio, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 operative di accesso al beneficio.<\/p>\n<p>Si introduce inoltre l&#8217;art. 6 quater &quot;Contributi per titolari di mutuo per l&#8217;acquisto della prima casa&quot;.<br \/>\nLa norma prevede uno specifico intervento a sostegno di tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro, anche se beneficiari di ammortizzatori sociali, che sono titolari di un mutuo ipotecario contratto per l&#8217;acquisto della prima casa e che, pertanto, risultano avere una situazione economica ulteriormente gravata dai relativi oneri finanziari.<\/p>\n<p>Il contributo regionale, di importo pari ad euro 1650,00, \u00e8 diretto ai titolari di mutui prima casa, purch\u00e9 il beneficiario risulti in regola con i pagamenti verso il proprio Istituto mutuante, non benefici di analoghi finanziamenti pubblici, e non sia gi\u00e0 supportato da altre garanzie personali o reali.<\/p>\n<p>Il sistema bancario, dal canto suo, a seguito di specifici accordi stipulati con la Regione Toscana, potr\u00e0 contribuire all&#8217;iniziativa riconoscendo un abbattimento degli interessi agli stessi soggetti che beneficiano del contributo in oggetto.<\/p>\n<p>Con la deliberazione che provveder\u00e0 a definire nel dettaglio i criteri di attribuzione dei benefici, la Giunta regionale individuer\u00e0, inoltre, le caratteristiche delle abitazioni oggetto del mutuo ipotecario per il quale \u00e8 concesso il contributo, in quanto, in relazione alla categoria catastale ed al valore dell&#8217;immobile, dovranno essere esclusi gli edifici di lusso.<\/p>\n<p>Di seguito il testo della PdL<\/p>\n<p>Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 &#8211; Legge finanziaria per l&#8217;anno 2009.<\/p>\n<p>SOMMARIO<br \/>\nTITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA<br \/>\nCapo I &#8211; Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000 n. 32 (Disposizioni in materia di imposta sulle attivit\u00e0 produttive &#8211; IRAP)<br \/>\nArt. 1 &#8211; Modifiche all&#8217;art. 1 della l.r. 32\/2000<br \/>\nArt. 2 &#8211; Sostituzione dell&#8217;art. 7 della l.r. 32\/2000<br \/>\nCapo II &#8211; Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell&#8217;aliquota dell&#8217;imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive &#8211; IRAP)<br \/>\nArt. 3 &#8211; Inserimento dell&#8217;art. 2 bis nella l.r. 2\/2001<br \/>\nTITOLO II &#8211; DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE<br \/>\nCapo I &#8211; Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi<br \/>\nArt. 4 &#8211; Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi<br \/>\nTITOLO III &#8211; DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE<br \/>\nCapo I &#8211; Misure a sostegno dell&#8217;innovazione e della riorganizzazione amministrativa<br \/>\nArt. 5 &#8211; Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale<br \/>\nCapo II &#8211; Misure a sostegno delle attivit\u00e0 di impresa<br \/>\nArt. 6 &#8211; Interventi per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonch\u00e9 di opere audiovisive assimilate<br \/>\nCapo II bis &#8211; Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati<br \/>\nArt. 6 bis &#8211; Istituzione del Fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati<br \/>\nArt. 6 ter &#8211; Interventi per il sostegno al reddito<br \/>\nArt. 6 quater &#8211; Contributi per i titolari di mutuo per l&#8217;acquisto della prima casa<br \/>\nCapo III &#8211; Misure a sostegno di interventi di prevenzione del rischio sismico<br \/>\nArt. 7 &#8211; Contributi straordinari per la ricostruzione di edifici scolastici inagibili<br \/>\nCapo III bis &#8211; Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunit\u00e0 montane e di unioni di comuni<br \/>\nArt. 7 bis &#8211; Disposizioni per l&#8217;incentivazione delle gestioni associate di comunit\u00e0 montane e di unioni di comuni<br \/>\nArt. 7 ter &#8211; Fondo di anticipazione per i piccoli comuni<br \/>\nCapo IV &#8211; Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale<br \/>\nArt. 8 &#8211; Proroga delle disposizioni di cui alla l.r. 42\/2006<br \/>\nCapo V &#8211; Misure a sostegno della zootecnica toscana<br \/>\nArt. 9 &#8211; Contributo straordinario ai Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D&#8217;Elsa (SI)<br \/>\nTITOLO IV &#8211; DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE<br \/>\nCAPO I &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture<br \/>\nspeciali per le attivit\u00e0 di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)<br \/>\nArt. 10 &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 6 della l.r. 43\/2006<br \/>\nArt. 11 &#8211; Entrata in vigore<br \/>\nALLEGATO A<br \/>\nALLEGATO B<\/p>\n<p>TITOLO I &#8211; Disposizioni in materia tributaria<\/p>\n<p>CAPO I &#8211; Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta<br \/>\nregionale sulle attivit\u00e0 produttive &quot;IRAP&quot;)<\/p>\n<p>Art. 1<br \/>\nModifiche all&#8217;articolo 1 della l.r. 32\/2000<br \/>\nomissis (1)<\/p>\n<p>Art. 2<br \/>\nSostituzione dell&#8217;articolo 7 della l.r. 32\/2000<br \/>\nomissis (2)<\/p>\n<p>CAPO II &#8211; Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell&#8217;aliquota dell&#8217;imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive &quot;IRAP&quot;)<\/p>\n<p>Art. 3<br \/>\nInserimento dell&#8217;art. 2 bis nella l.r. 2\/2001<br \/>\nomissis (3)<\/p>\n<p>TITOLO II &#8211; Disposizioni in materia di programmazione regionale<br \/>\nCAPO I &#8211; Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi<\/p>\n<p>Art. 4<br \/>\nRimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi<\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini dell&#8217;adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all&#8217;articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l&#8217;allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>TITOLO III &#8211; Disposizioni finanziarie diverse<br \/>\nCAPO I &#8211; Misure a sostegno dell&#8217;innovazione e della riorganizzazione amministrativa<\/p>\n<p>Art. 5<br \/>\nFinanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale<\/p>\n<ol>\n<li>Al fine di favorire l&#8217;avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalit\u00e0 del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale e dell&#8217;avvio del processo di attuazione dell&#8217;autonomia consiliare ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell&#8217;Assemblea legislativa regionale), le risorse destinate a finanziarie gli istituti di cui all&#8217;articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di euro 130.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall&#8217;annualit\u00e0 2009.<\/li>\n<li>All&#8217;onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate sull&#8217;unit\u00e0 previsionale di base (UPB) 711 &quot;Funzionamento della struttura regionale &#8211; Spese correnti&quot; del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 &#8211; 2011. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>CAPO II &#8211; Misure a sostegno delle attivit\u00e0 di impresa<\/p>\n<p>Art. 6<br \/>\nInterventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici nonch\u00e9 di opere audiovisive assimilate<\/p>\n<ol>\n<li>Al fine di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la produzione e diffusione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici, nonch\u00e9 di opere audiovisive assimilate aventi valore culturale ed un diretto legame con l&#8217;identit\u00e0 regionale, \u00e8 istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonch\u00e9 di opere audiovisive assimilate.<\/li>\n<li>Le risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 sono finalizzate:<br \/>\na) all&#8217;erogazione di contributi per le sceneggiature originali di opere del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998\/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all&#8217;applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore &quot;de minimis&quot;;<br \/>\nb) all&#8217;erogazione di contributi per la produzione di opere prime del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate nei limiti del reg. (CE) 1998\/2006;<br \/>\nc) ad assumere la qualifica di coproduttore o preacquistare diritti su opere seconde del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate.<\/li>\n<li>Possono accedere agli interventi le imprese italiane e le imprese di paesi comunitari che si impegnano all&#8217;apertura in Italia di una filiale o agenzia permanente.<\/li>\n<li>Con regolamento di attuazione sono definite le modalit\u00e0 di valutazione degli interventi da finanziare e di gestione del fondo.<\/li>\n<li>Agli oneri di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 700.000,00 per l&#8217;annualit\u00e0 2009 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 514 &quot;Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo<\/li>\n<\/ol>\n<p>Capo II bis &#8211; Misure a sostegno dei lavori disoccupati<\/p>\n<p>Articolo 6 bis<br \/>\nIstituzione del Fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati<\/p>\n<ol>\n<li>Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica \u00e8 istituito per l&#8217;anno 2009 un Fondo regionale per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui al presente Capo, per un importo pari a \u20ac 5.000.000,00.<\/li>\n<li>Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 612 &quot;Lavoro &#8211; spese correnti&quot; del bilancio di previsione 2009.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 6 ter<br \/>\nInterventi per il sostegno al reddito<\/p>\n<ol>\n<li>Per l&#8217;anno 2009, \u00e8 riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 1.650,00 a titolo di sostegno al reddito, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato e ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all&#8217;art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che:<br \/>\na) risiedono in Toscana;<br \/>\nb) siano stati gi\u00e0 occupati presso unit\u00e0 produttive od operative di imprese localizzate in Toscana;<br \/>\nc) risultano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;<br \/>\nd) non beneficiano di ammortizzatori sociali;<br \/>\ne) hanno sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all&#8217;art. 14 comma 3 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004 n. 7\/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32).<\/li>\n<li>Il contributo di cui al comma 1 \u00e8 riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo.<\/li>\n<li>La Giunta Regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro 45 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, definisce:<br \/>\na) la durata minima del rapporto di lavoro la cui cessazione anticipata, per causa non imputabile al lavoratore, ha originato lo stato di disoccupazione;<br \/>\nb) la soglia di reddito, riferito al 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ), che d\u00e0 diritto al contributo;<br \/>\nc) le modalit\u00e0 operative di accesso al contributo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 6 quater<br \/>\nContributi per titolari di mutuo per l&#8217;acquisto della prima casa<\/p>\n<ol>\n<li>Per l&#8217;anno 2009 ai soggetti di cui all&#8217;articolo 6 ter, comma 1, che sono titolari di mutuo ipotecario contratto per l&#8217;acquisto della prima casa e che non beneficiano di altre garanzie reali o personali, \u00e8 attribuito un ulteriore contributo una tantum pari ad \u20ac 1.650,00.<\/li>\n<li>Al contributo di cui al comma 1 accedono anche i lavoratori residenti in Toscana, provenienti da unit\u00e0 produttive od operative localizzate in Toscana, sospesi dal lavoro o licenziati, che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga, o dell&#8217;Indennit\u00e0 di mobilit\u00e0, in possesso dei requisiti determinati dalla Giunta regionale ai ter comma 3.<\/li>\n<li>Il contributo di cui ai commi 1 e 2 \u00e8 riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo e che dimostrano di aver correttamente assolto gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante.<\/li>\n<li>La Giunta Regionale, con la deliberazione di cui all&#8217;articolo 6ter comma 3, definisce le caratteristiche dell&#8217;immobile oggetto del mutuo ipotecario per il pagamento del quale \u00e8 concesso il contributo, con riferimento alla classificazione catastale ed al valore dell&#8217;immobile,<\/li>\n<\/ol>\n<p>CAPO III &#8211; Misure a sostegno di interventi di prevenzione del rischio sismico<\/p>\n<p>Art. 7<br \/>\nContributi straordinari per la ricostruzione di edifici scolastici inagibili<\/p>\n<ol>\n<li>Per l&#8217;anno 2009 \u00e8 autorizzata la spesa di euro 2.152.500,00 per l&#8217;erogazione di contributi straordinari finalizzati alla ricostruzione di edifici scolastici dichiarati inagibili in quanto non conformi alla normativa antisismica.<\/li>\n<li>I contributi sono concessi ai comuni a seguito di apposita istanza da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<\/li>\n<li>La Giunta regionale con deliberazione individua i comuni beneficiari e quantifica gli importi del contributo straordinario, sulla base delle seguenti condizioni:<br \/>\na) edifici scolastici dichiarati inagibili e conseguentemente evacuati a seguito dell&#8217;effettuazione da parte della Regione di indagini per la valutazione della vulnerabilit\u00e0 sismica, in attuazione dell&#8217;atto di programmazione negoziata stipulato in data 5 marzo 1997 tra la Regione stessa e il Dipartimento della protezione civile del Consiglio dei ministri;<br \/>\nb) necessit\u00e0 di procedere ad una nuova costruzione o ricostruzione, in quanto l&#8217;adeguamento strutturale dell&#8217;edificio esistente non risulta conveniente dal punto di vista tecnico-economico, secondo quanto certificato dai competenti uffici regionali.<\/li>\n<li>I contributi non possono essere superiori al 70 per cento del costo dell&#8217;intervento, al netto di eventuali altri contributi finalizzati alla ricostruzione dell&#8217;edificio scolastico.<\/li>\n<li>La deliberazione di cui al comma 3 definisce inoltre le modalit\u00e0 di erogazione e di rendicontazione dei contributi.<\/li>\n<li>All&#8217;onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 421 &quot;Difesa del suolo, riduzione del rischio sismico &#8211; Spese di investimento&quot; del bilancio di previsione 2009.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Capo III bis &#8211; Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunit\u00e0 montane e di unioni di comuni<\/p>\n<p>Art. 7 bis<br \/>\nDisposizioni per l&#8217;incentivazione delle gestioni associate di comunit\u00e0 montane e di unioni di comuni<\/p>\n<ol>\n<li>Per l&#8217;anno 2009 \u00e8 riconosciuto a ciascuna comunit\u00e0 montana un contributo per le gestioni associate, incentivate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) e dei relativi provvedimenti di attuazione, determinato in misura pari a quello attribuito allo stesso titolo per l&#8217;anno 2008.<\/li>\n<li>Per l&#8217;anno 2009 il contributo di cui al comma 1 \u00e8 incrementato per ciascuna comunit\u00e0 montana della somma indicata nell&#8217;Allegato B, calcolata con riferimento al 50 per cento dell&#8217;importo stimato a riduzione del contributo ordinario trasferito dallo Stato. Tale somma \u00e8 ripartita in misura uguale per ciascuna gestione associata.<\/li>\n<li>Il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 \u00e8 liquidato ed erogato d&#8217;ufficio a seguito dell&#8217;approvazione del bilancio preventivo 2009 della comunit\u00e0 montana ed \u00e8 soggetto a revoca ai sensi della l.r. 40\/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione.<\/li>\n<li>Per l&#8217;anno 2009 \u00e8 attribuito un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore di ciascuna unione di comuni che non sia stata costituita ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunit\u00e0 montane). Il contributo \u00e8 ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata.<\/li>\n<li>Ai contributi per l&#8217;incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni, da attribuire nell&#8217;anno 2009 secondo le modalit\u00e0 definite dalla l.r.40\/2001 e dai relativi provvedimenti di attuazione, \u00e8 riservata una somma non inferiore ad euro 600.000,00.<\/li>\n<li>Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessi euro 3.408.615,54 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 1.1.1. &quot;Azioni di sistema Regione enti locali &#8211; Spese correnti&quot; del bilancio di previsione 2009.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 7 ter<br \/>\nFondo di anticipazione per i piccoli comuni<\/p>\n<ol>\n<li>Per l&#8217;anno 2009 \u00e8 istituito un fondo di anticipazione di euro 2.300.000,00 per far fronte alle gravi difficolt\u00e0 finanziarie dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, come risultanti dai dati dell&#8217;ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.<\/li>\n<li>L&#8217;importo massimo che pu\u00f2 essere concesso a richiesta di ogni comune \u00e8 determinato nella misura di euro 30.000,00.<\/li>\n<li>I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi, entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale.<\/li>\n<li>In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito ai sensi dell&#8217;articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61\/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6 agosto 2001, n. 36 &quot;Ordinamento contabile della Regione Toscana&quot;).<\/li>\n<li>La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalit\u00e0 per la concessione e l&#8217;erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.<\/li>\n<li>Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata mediante lo stanziamento iscritto per la spesa sulla UPB 1.1.9. &quot;Azioni di sistema Regione enti locali &#8211; Spese di investimento&quot; e per l&#8217;entrata sulla UPB 461 &quot;Riscossione di crediti&quot; del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.<\/li>\n<li>Le risorse del fondo sono concesse prioritariamente ai comuni di cui all&#8217; articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 &quot;Finanziamenti per la redazione e l&#8217;attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 &quot;Norme sulla tutela dell&#8217;artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani&quot;).<\/li>\n<\/ol>\n<p>CAPO IV &#8211; Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale<\/p>\n<p>Art. 8<br \/>\nProroga delle disposizioni di cui alla l.r. 42\/2006<\/p>\n<ol>\n<li>L&#8217;efficacia delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 agosto 2006, n. 42 (Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale), \u00e8 prorogata al 31 dicembre 2009.<\/li>\n<\/ol>\n<p>CAPO V &#8211; Misure a sostegno della zootecnica toscana<\/p>\n<p>Art. 9<br \/>\nContributo straordinario ai Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D&#8217;Elsa (SI)<\/p>\n<ol>\n<li>Al fine di garantire la continuit\u00e0 del servizio pubblico di macellazione, \u00e8 autorizzato un contributo straordinario di euro 200.000,00 a ciascuno dei Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D&#8217;Elsa (SI), per il completamento delle opere di realizzazione degli stabilimenti di macellazione di propriet\u00e0 comunale.<\/li>\n<li>I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso dell&#8217;anticipazione, senza alcun onere di interesse, nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.<\/li>\n<li>La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalit\u00e0 di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.<\/li>\n<li>All&#8217;onere di spesa di euro 400.000,00 si fa fronte mediante le risorse iscritte nella UPB 522 &quot;Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito,agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole zootecniche e forestali &#8211; Spese di investimento&quot;, del bilancio di previsione 2009.<\/li>\n<\/ol>\n<p>TITOLO IV &#8211; Disposizioni in materia di personale<br \/>\nCAPO I &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attivit\u00e0 di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)<\/p>\n<p>Art. 10<br \/>\nModifiche all&#8217;articolo 6 della l.r. 43\/2006<br \/>\nomissis (3)<\/p>\n<p>Art. 11<br \/>\nEntrata in vigore<\/p>\n<ol>\n<li>La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Note<\/p>\n<ol>\n<li>Il testo dell&#8217;articolo \u00e8 riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .<\/li>\n<li>Il testo dell&#8217;articolo \u00e8 riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.<\/li>\n<li>Il testo dell&#8217;articolo \u00e8 riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Allegati (non pubblicati nel post)<br \/>\nAll 1 &#8211; Allegato A &#8211; Prospetto di rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 4).<br \/>\nAll 2 &#8211; Allegato B &#8211; Prospetto degli incrementi del contributo per le gestioni associate per l&#8217;anno 2009 (articolo<br \/>\n7 bis)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella Proposta di legge di modifica alla legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 (Legge finanziaria per l&#8217;anno 2009) sono contenuti le &quot;Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati&quot;. Vi sono inoltre le &quot;Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunit\u00e0 montane e di unioni di comuni&quot; e &quot;Disposizioni finanziarie diverse&quot;. Con queste disposizioni, tenuto 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