{"id":1363,"date":"2009-04-30T11:23:00","date_gmt":"2009-04-30T09:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1363"},"modified":"2025-10-02T11:27:01","modified_gmt":"2025-10-02T09:27:01","slug":"federalismo-fiscale-le-novita-introdotte-dalla-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=1363","title":{"rendered":"Federalismo fiscale, le novit\u00e0 introdotte dalla legge"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 stato definitivamente approvato dal Senato il disegno di legge sul federalismo, che conferisce la delega al Governo per l\u2019emanazione di pi\u00f9 decreti legislativi per l\u2019attuazione dei principi indicati nel testo legislativo.<br \/>\nDiverse le novit\u00e0 del testo che andr\u00e0 adesso davanti al Capo dello Stato per la sua promulgazione.<br \/>\nL&#8217;aliquota Irpef regionale viene sostituita con la compartecipazione a tributi dello Stato (in via prioritaria l&#8217;Iva) e alle addizionali (con la possibilit\u00e0 di disporre detrazioni ma solo nei limiti della legge statale).\u00a0<br \/>\nPer gli enti locali si supera il meccanismo dei trasferimenti, cos\u00ec per finanziare l&#8217;erogazione dei servizi essi potranno contare su un fondo perequativo di solidariet\u00e0, sulla compartecipazione a tributi statali e sulla possibilit\u00e0 di imporre tributi propri.<br \/>\nPer evitare per\u00f2 che i tributi locali e regionali producano un aumento forte della pressione fiscale, il DDL stabilisce che attraverso decreti attuativi deve avvenire una determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale, nonch\u00e9 del suo riparto tra i vari livelli territoriali.<br \/>\nSi elimina inoltre il meccanismo della &quot;spesa storica&quot;, poich\u00e9 per ogni servizio erogato dagli enti territoriali, si individuer\u00e0 un costo standard, cui tutti dovranno uniformarsi durante un periodo transitorio di cinque anni.<br \/>\nLa legge fissa anche altri criteri che il Governo dovr\u00e0 seguire per l\u2019emanazione dei decreti attuativi:<\/p>\n<ul>\n<li>il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell&#8217;attivit\u00e0 di contrasto all&#8217;evasione e all&#8217;elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;<\/li>\n<li>l\u2019attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle citt\u00e0 metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;<\/li>\n<li>l\u2019adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, citt\u00e0 metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall&#8217;applicazione del patto di stabilit\u00e0 e crescita;<\/li>\n<li>l\u2019individuazione dei princ\u00ecpi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati;<\/li>\n<li>prevedere l&#8217;obbligo di pubblicazione su siti internet dei bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle citt\u00e0 metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;<\/li>\n<li>la salvaguardia dell&#8217;obiettivo di non alterare il criterio della progressivit\u00e0 del sistema tributario;<\/li>\n<li>esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;<\/li>\n<li>la previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai redditi non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>istituire tributi regionali e locali;<\/li>\n<li>determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e citt\u00e0 metropolitane possono applicare nell&#8217;esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali;<\/li>\n<li>valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>la previsione che la legge regionale possa valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto;<\/li>\n<li>la facolt\u00e0 delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;<\/li>\n<li>la riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla pi\u00f9 ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali.<br \/>\nTESTO INTEGRALE DELLA LEGGE DELEGA<\/li>\n<\/ul>\n<p>Capo I<br \/>\nCONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO<br \/>\nArt. 1.<br \/>\n(Ambito di intervento).<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p>La presente legge costituisce attuazione dell&#8217;articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni e garantendo i princ\u00ecpi di solidariet\u00e0 e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l&#8217;effettivit\u00e0 e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princ\u00ecpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l&#8217;istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante nonch\u00e9 l&#8217;utilizzazione delle risorse aggiuntive e l&#8217;effettuazione degli interventi speciali di cui all&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altres\u00ec i princ\u00ecpi generali per l&#8217;attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull&#8217;ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformit\u00e0 con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25.<br \/>\nArt. 2.<br \/>\n(Oggetto e finalit\u00e0).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi aventi ad oggetto l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princ\u00ecpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l&#8217;autonomia finanziaria di comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Fermi restando gli specifici princ\u00ecpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24-bis, 26 e 27, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi generali:<br \/>\na) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;<br \/>\nb) lealt\u00e0 istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall&#8217;Unione europea e dai trattati internazionali;<br \/>\nc) razionalit\u00e0 e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell&#8217;amministrazione dei tributi; rispetto dei princ\u00ecpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;<br \/>\nd) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell&#8217;attivit\u00e0 di contrasto all&#8217;evasione e all&#8217;elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;<br \/>\ne) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle citt\u00e0 metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialit\u00e0 e nel rispetto del principio di solidariet\u00e0 e dei princ\u00ecpi di sussidiariet\u00e0, differenziazione ed adeguatezza di cui all&#8217;articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;<br \/>\nf) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia, costituisce l&#8217;indicatore rispetto al quale comparare e valutare l&#8217;azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell&#8217;esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;<br \/>\ng) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, citt\u00e0 metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall&#8217;applicazione del patto di stabilit\u00e0 e crescita;<br \/>\nh) individuazione dei princ\u00ecpi fondamentali dell&#8217;armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata \u00abConferenza unificata\u00bb, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle citt\u00e0 metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l&#8217;osservanza del patto di stabilit\u00e0 e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, lettera e) in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei princ\u00ecpi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, lettera e) a carico dell&#8217;ente in caso di mancato rispetto di tale termine;<br \/>\nh-bis) prevedere l&#8217;obbligo di pubblicazione su siti internet dei bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle citt\u00e0 metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;<br \/>\ni) salvaguardia dell&#8217;obiettivo di non alterare il criterio della progressivit\u00e0 del sistema tributario e rispetto del principio della capacit\u00e0 contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;<br \/>\nl) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li>del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;<\/li>\n<li>della perequazione della capacit\u00e0 fiscale per le altre funzioni;<br \/>\nm) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; \u00a0<br \/>\nn) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;<br \/>\no) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilit\u00e0 finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilit\u00e0 nell&#8217;imposizione di tributi propri;<br \/>\np) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:<\/li>\n<li>istituire tributi regionali e locali;<\/li>\n<li>determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e citt\u00e0 metropolitane possono applicare nell&#8217;esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);<\/li>\n<li>valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;<br \/>\np-bis) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;<br \/>\nq) facolt\u00e0 delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;<br \/>\nr)esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parit\u00e0 di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all&#8217;articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione \u00e8 effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;<br \/>\ns) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalit\u00e0 efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;<br \/>\nt) definizione di modalit\u00e0 che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l&#8217;accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivit\u00e0 di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;<br \/>\nu) premialit\u00e0 dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell&#8217;esercizio della potest\u00e0 tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l&#8217;esercizio delle funzioni fondamentali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalit\u00e0 attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l&#8217;ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l&#8217;esercizio delle funzioni fondamentali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all&#8217;articolo 17 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, lettera e), che sono commisurate all&#8217;entit\u00e0 di tali scostamenti e possono comportare l&#8217;applicazione di misure automatiche per l&#8217;incremento delle entrate tributarie ed extratributarie e pu\u00f2 esercitare nei casi pi\u00f9 gravi il potere sostitutivo di cui all&#8217;articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilit\u00e0 amministrativa e finanziaria; \u00a0<br \/>\nv) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h) o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;<br \/>\nz) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilit\u00e0 fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;<br \/>\naa) previsione di una adeguata flessibilit\u00e0 fiscale articolata su pi\u00f9 tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a pi\u00f9 basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialit\u00e0, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;<br \/>\nbb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l&#8217;effettiva attuazione dei princ\u00ecpi di efficacia, efficienza ed economicit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera b);<br \/>\ncc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla pi\u00f9 ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citt\u00e0 metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione;<br \/>\ndd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una pi\u00f9 piena valorizzazione della sussidiariet\u00e0 orizzontale;<br \/>\ndd-bis) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all&#8217;adempimento dei relativi compiti;<br \/>\nee) territorialit\u00e0 dei tributi regionali e locali e riferibilit\u00e0 al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformit\u00e0 a quanto previsto dall&#8217;articolo 119 della Costituzione;<br \/>\nff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;<br \/>\ngg) certezza delle risorse e stabilit\u00e0 tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;<br \/>\nhh) individuazione, in conformit\u00e0 con il diritto comunitario, di forme di fiscalit\u00e0 di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attivit\u00e0 di impresa nelle aree sottoutilizzate.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"10\">\n<li>I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell&#8217;interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato da relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull&#8217;indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perch\u00e9 su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all&#8217;articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che \u00e8 trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l&#8217;intesa non \u00e8 stata raggiunta.<\/li>\n<li>Decorso il termine per l&#8217;espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni<br \/>\ndavanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell&#8217;espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all&#8217;intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformit\u00e0 dall&#8217;intesa.<\/li>\n<li>Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.<\/li>\n<li>Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 \u00e8 adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i princ\u00ecpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h). Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1-bis dell&#8217;articolo 19. Contestualmente all&#8217;adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l&#8217;indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.<\/li>\n<li>Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princ\u00ecpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.<br \/>\nArt. 3.<br \/>\n(Commissione parlamentare per l&#8217;attuazione del federalismo fiscale).<\/li>\n<li>\u00c8 istituita la Commissione parlamentare per l&#8217;attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d&#8217;intesa tra loro, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione \u00e8 nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. La  Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l&#8217;elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l&#8217;ufficio di presidenza.\u00a0 Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 2 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 2 non spetta alcun compenso.<br \/>\n1-bis. L&#8217;attivit\u00e0 e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell&#8217;inizio dei propri lavori. \u00a0<br \/>\n1-ter. Gli oneri derivanti dall&#8217;istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per met\u00e0 a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per met\u00e0 a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.<\/li>\n<li>Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le citt\u00e0 metropolitane, le province e i comuni, \u00e8 istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell&#8217;ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, \u00e8 composto da dodici membri dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.<\/li>\n<li>La Commissione:<br \/>\na) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2;<br \/>\nb) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20. A tal fine pu\u00f2 ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l&#8217;attuazione del federalismo fiscale di cui all&#8217;articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all&#8217;articolo 5;<br \/>\nb-bis) sulla base dell&#8217;attivit\u00e0 conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2.<\/li>\n<li>La Commissione pu\u00f2 chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l&#8217;espressione del parere, qualora ci\u00f2 si renda necessario per la complessit\u00e0 della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all&#8217;esame della Commissione. Con la proroga del termine per l&#8217;espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l&#8217;esercizio della delega, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi. Qualora il termine per l&#8217;espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l&#8217;esercizio della delega, quest&#8217;ultimo \u00e8 prorogato di novanta giorni.<\/li>\n<li>La Commissione \u00e8 sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20.<br \/>\nArt. 4.<br \/>\n(Commissione tecnica paritetica per l&#8217;attuazione del federalismo fiscale).<\/li>\n<li>Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, \u00e8 istituita, presso il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l&#8217;attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata \u00abCommissione\u00bb, formata da trenta componenti e composta per met\u00e0 da rappresentanti tecnici dello Stato e per met\u00e0 da rappresentanti tecnici degli enti di cui all&#8217;articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonch\u00e9 un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d&#8217;intesa tra di loro nell&#8217;ambito della Conferenza dei presidenti dell&#8217;Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.<\/li>\n<li>La Commissione \u00e8 sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attivit\u00e0 necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attivit\u00e0 consultiva per il riordino dell&#8217;ordinamento finanziario di comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.<\/li>\n<li>La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.<\/li>\n<li>La Commissione opera nell&#8217;ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all&#8217;articolo 5 a decorrere dall&#8217;istituzione di quest&#8217;ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse.<br \/>\nArt. 5.<br \/>\n(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 prevedono l&#8217;istituzione, nell&#8217;ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata \u00abConferenza\u00bb, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l&#8217;attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ci\u00f2 che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all&#8217;articolo 17; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosit\u00e0 e dei relativi incentivi; vigila sull&#8217;applicazione dei meccanismi di premialit\u00e0, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;<br \/>\nb) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princ\u00ecpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l&#8217;applicazione; \u00a0<br \/>\nc) la Conferenza verifica l&#8217;utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all&#8217;articolo 15;<br \/>\nd) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni, ivi compresa la congruit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altres\u00ec la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l&#8217;adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;<br \/>\ne) la Conferenza verifica la congruit\u00e0 dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali; \u00a0<br \/>\ne-bis) la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;<br \/>\nf) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all&#8217;articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attivit\u00e0 istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, \u00e8 istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualit\u00e0 dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonch\u00e9 per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;<br \/>\ng) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonch\u00e9 agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all&#8217;attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.<\/li>\n<li>Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.<br \/>\nArt. 6.<br \/>\n(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull&#8217;anagrafe tributaria).<\/li>\n<li>All&#8217;articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00ab, nonch\u00e9 il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altres\u00ec sui sistemi informativi ad essi riferibili\u00bb.<br \/>\nCapo II<br \/>\nRAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI<br \/>\nArt. 7.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell&#8217;IVA, in grado di finanziare le spese derivanti dall&#8217;esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonch\u00e9 le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;<br \/>\nb) per tributi delle regioni si intendono:<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"28\">\n<li>i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito \u00e8 attribuito alle regioni;<\/li>\n<li>le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;<\/li>\n<li>i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gi\u00e0 assoggettati ad imposizione erariale;<br \/>\nc) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2, le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;<br \/>\nd) le modalit\u00e0 di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformit\u00e0 al principio di territorialit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalit\u00e0 devono tenere conto:<\/li>\n<li>del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo pu\u00f2 essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;<\/li>\n<li>della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;<\/li>\n<li>del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;<\/li>\n<li>della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;<br \/>\ne) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.<br \/>\nArt. 8.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi sulle modalit\u00e0 di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento).<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"35\">\n<li>Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonch\u00e9 al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall&#8217;articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all&#8217;articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonch\u00e9 delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"36\">\n<li>spese riconducibili al vincolo dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;<\/li>\n<li>spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);<\/li>\n<li>spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell&#8217;Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all&#8217;articolo 15;<br \/>\nb) definizione delle modalit\u00e0 per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;<br \/>\nc) definizione delle modalit\u00e0 per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell&#8217;ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonch\u00e9 dei costi standard; \u00a0<br \/>\nd) definizione delle modalit\u00e0 per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all&#8217;IVA nonch\u00e9 con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell&#8217;IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;<br \/>\ne) definizione delle modalit\u00e0 per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, lettera b, e con quote del fondo perequativo di cui all&#8217;articolo 9; \u00a0<br \/>\nf) soppressa<br \/>\ng) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;<br \/>\nh) definizione delle modalit\u00e0 per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altres\u00ec, delle modalit\u00e0 per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario \u00e8 insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all&#8217;articolo 9;<br \/>\ni) definizione delle modalit\u00e0 per cui l&#8217;importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli gi\u00e0 destinati al fondo perequativo di cui all&#8217;articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP, \u00e8 sostituito dal gettito derivante dall&#8217;aliquota media di equilibrio dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell&#8217;aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l&#8217;importo complessivo dei trasferimenti soppressi;<br \/>\nl) definizione delle modalit\u00e0 per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell&#8217;articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princ\u00ecpi della presente legge e secondo le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"39\">\n<li>Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all&#8217;intesa Stato-regioni sull&#8217;istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).<\/li>\n<li>Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanit\u00e0, l&#8217;assistenza e, per quanto riguarda l&#8217;istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.<br \/>\nArt. 9.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell&#8217;entit\u00e0 e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2,  in relazione alla determinazione dell&#8217;entit\u00e0 e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell&#8217;IVA assegnata per le spese di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonch\u00e9 da una quota del gettito del tributo regionale di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera i), per le spese di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;<br \/>\nb) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacit\u00e0 fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacit\u00e0 fiscali per abitante senza alterarne l&#8217;ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all&#8217;evoluzione del quadro economico-territoriale;<br \/>\nc) definizione delle modalit\u00e0 per cui le risorse del fondo devono finanziare:<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"42\">\n<li>la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalit\u00e0 di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell&#8217;articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l&#8217;esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia tributaria nonch\u00e9 dall&#8217;emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell&#8217;attivit\u00e0 di recupero fiscale, in modo da assicurare l&#8217;integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;<\/li>\n<li>le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;<br \/>\nd) definizione delle modalit\u00e0 per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacit\u00e0 fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l&#8217;integrale copertura delle spese al fabbisogno standard; \u00a0<br \/>\ne) \u00e8 garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l&#8217;effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta all&#8217;evasione e all&#8217;elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale \u00e8 stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1, lettere d) e h), tali da assicurare l&#8217;integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l&#8217;effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato \u00e8 acquisito al bilancio dello Stato;<br \/>\nf) definizione delle modalit\u00e0 per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacit\u00e0 fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui \u00e8 assicurata l&#8217;integrale copertura;<br \/>\ng) definizione delle modalit\u00e0 in base alle quali per le spese di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:<\/li>\n<li>le regioni con maggiore capacit\u00e0 fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera i), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;<\/li>\n<li>le regioni con minore capacit\u00e0 fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera i), \u00e8 inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all&#8217;obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;<\/li>\n<li>la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;<br \/>\nh) definizione delle modalit\u00e0 per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L&#8217;indicazione non comporta vincoli di destinazione. \u00a0<br \/>\nArt. 10.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni).<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"47\">\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell&#8217;articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;<br \/>\nb) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"48\">\n<li>per le spese di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);<\/li>\n<li>per le spese di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera i), fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 25, comma 4;<br \/>\nc) aumento dell&#8217;aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell&#8217;IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche;<br \/>\nd) definizione delle modalit\u00e0 secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruit\u00e0 dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera h), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.<br \/>\nCapo III<br \/>\nFINANZA DEGLI ENTI LOCALI<br \/>\nArt. 11.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citt\u00e0 metropolitane).<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"50\">\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e citt\u00e0 metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e citt\u00e0 metropolitane, in:<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"51\">\n<li>spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;<\/li>\n<li>spese relative alle altre funzioni;<\/li>\n<li>spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell&#8217;Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all&#8217;articolo 15;<br \/>\nb) definizione delle modalit\u00e0 per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed \u00e8 assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilit\u00e0 \u00e8 stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;<br \/>\nc) definizione delle modalit\u00e0 per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacit\u00e0 fiscale per abitante;<br \/>\nd) definizione delle modalit\u00e0 per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle citt\u00e0 metropolitane ai sensi dell&#8217;articolo 118 della Costituzione e secondo le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l&#8217;integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;<br \/>\ne) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell&#8217;articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;<br \/>\nf) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali \u00e8 senza vincolo di destinazione;<br \/>\ng) valutazione dell&#8217;adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l&#8217;ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarit\u00e0 territoriali, con particolare riferimento alla specificit\u00e0 dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.<br \/>\nArt. 12.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l&#8217;autonomia di entrata e di spesa degli enti locali).<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"54\">\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all&#8217;autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi gi\u00e0 esistenti e anche attraverso l&#8217;attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi gi\u00e0 erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilit\u00e0, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;<br \/>\nb) definizione delle modalit\u00e0 secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o pi\u00f9 delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all&#8217;IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull&#8217;unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;<br \/>\nc) definizione delle modalit\u00e0 secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto \u00e8 connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;<br \/>\nd) disciplina di uno o pi\u00f9 tributi propri comunali che, valorizzando l&#8217;autonomia tributaria, attribuisca all&#8217;ente la facolt\u00e0 di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilit\u00e0 urbana;<br \/>\ne) disciplina di uno o pi\u00f9 tributi propri provinciali che, valorizzando l&#8217;autonomia tributaria, attribuisca all&#8217;ente la facolt\u00e0 di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;<br \/>\nf) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l&#8217;incremento dell&#8217;autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;<br \/>\ng) previsione che le regioni, nell&#8217;ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle citt\u00e0 metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;<br \/>\nh) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;<br \/>\ni) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorit\u00e0 di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;<br \/>\nl) previsione che la legge statale, nell&#8217;ambito della premialit\u00e0 ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei princ\u00ecpi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilit\u00e0 e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ci\u00f2 che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell&#8217;ente locale o da altri enti locali della medesima regione.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi concernenti l&#8217;entit\u00e0 e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riferimento all&#8217;entit\u00e0 e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l&#8217;altro a favore delle province e delle citt\u00e0 metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalit\u00e0 generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo \u00e8 determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all&#8217;esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell&#8217;articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all&#8217;articolo 15, tenendo conto dei princ\u00ecpi previsti dall&#8217;articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;<br \/>\nb) definizione delle modalit\u00e0 con cui viene periodicamente aggiornata l&#8217;entit\u00e0 dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;<br \/>\nc) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"56\">\n<li>un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;<\/li>\n<li>indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell&#8217;entit\u00e0 dei finanziamenti dell&#8217;Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalit\u00e0 cui questi sono soggetti;<br \/>\nd) definizione delle modalit\u00e0 per cui la spesa corrente standardizzata \u00e8 computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversit\u00e0 della spesa in relazione all&#8217;ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno \u00e8 determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;<br \/>\ne) definizione delle modalit\u00e0 per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard; \u00a0<br \/>\nf) definizione delle modalit\u00e0 in base alle quali, per le spese relative all&#8217;esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le citt\u00e0 metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacit\u00e0 fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;<br \/>\ng) definizione delle modalit\u00e0 per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle citt\u00e0 metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonch\u00e9 a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse \u00e8 effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalit\u00e0 di cui alla presente lettera;<br \/>\nh) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le citt\u00e0 metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalit\u00e0 previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non pu\u00f2 comportare ritardi nell&#8217;assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all&#8217;articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br \/>\nArt. 13-bis.<br \/>\n(Attuazione dell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione).<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"58\">\n<li>Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o pi\u00f9 regioni si provvede altres\u00ec all&#8217;assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformit\u00e0 all&#8217;articolo 119 della Costituzione e ai princ\u00ecpi della presente legge.<br \/>\nCapo IV<br \/>\nFINANZIAMENTO DELLE CITT\u00c0 METROPOLITANE<br \/>\nArt. 14.<br \/>\n(Finanziamento delle citt\u00e0 metropolitane).<\/li>\n<li>Con specifico decreto legislativo, adottato in base all&#8217;articolo 2 e in coerenza con i princ\u00ecpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, \u00e8 assicurato il finanziamento delle funzioni delle citt\u00e0 metropolitane mediante l&#8217;attribuzione ad esse dell&#8217;autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l&#8217;attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una pi\u00f9 ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessit\u00e0 delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle citt\u00e0 metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonch\u00e9 disciplina la facolt\u00e0 delle citt\u00e0 metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all&#8217;esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 12, comma 1, lettera d).<br \/>\nCapo V<br \/>\nINTERVENTI SPECIALI<br \/>\nArt. 15.<br \/>\n(Interventi di cui al quinto comma dell&#8217;articolo 119 della Costituzione).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riferimento all&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) definizione delle modalit\u00e0 in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell&#8217;articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell&#8217;Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell&#8217;Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;<br \/>\nb) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle citt\u00e0 metropolitane e alle regioni;<br \/>\nc) considerazione delle specifiche realt\u00e0 territoriali, con particolare riguardo alla realt\u00e0 socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimit\u00e0 al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all&#8217;esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; \u00a0<br \/>\nd) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidariet\u00e0 sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona; l&#8217;azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;<br \/>\ne) definizione delle modalit\u00e0 per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L&#8217;entit\u00e0 delle risorse \u00e8 determinata dai medesimi provvedimenti.<br \/>\nCapo VI<br \/>\nCOORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO<br \/>\nArt. 16.<br \/>\n(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) garanzia della trasparenza delle diverse capacit\u00e0 fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell&#8217;ordine della graduatoria delle capacit\u00e0 fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell&#8217;evoluzione del quadro economico territoriale;<br \/>\nb) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all&#8217;osservanza del patto di stabilit\u00e0 e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali \u00e8 valutata la virtuosit\u00e0 dei comuni, delle province, delle citt\u00e0 metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell&#8217;autonomia finanziaria;<br \/>\nc) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversit\u00e0 delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;<br \/>\nd) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;<br \/>\ne) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualit\u00e0 dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parit\u00e0 di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l&#8217;assunzione di oneri e di impegni nell&#8217;interesse della collettivit\u00e0 nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l&#8217;occupazione e l&#8217;imprenditorialit\u00e0 femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l&#8217;alienazione<br \/>\ndi beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell&#8217;ente nonch\u00e9 l&#8217;attivazione nella misura massima dell&#8217;autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attivit\u00e0 discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell&#8217;ente locale per l&#8217;attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilit\u00e0 nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all&#8217;articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all&#8217;articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attivit\u00e0 che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.<br \/>\nArt. 17.<br \/>\n(Patto di convergenza).<\/li>\n<li>Nell&#8217;ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l&#8217;obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonch\u00e9 l&#8217;obiettivo programmato della pressione<\/li>\n<li>Nell&#8217;ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l&#8217;obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonch\u00e9 un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalit\u00e0 di ricorso al debito nonch\u00e9 l&#8217;obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell&#8217;autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o pi\u00f9 enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato \u00abPiano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza\u00bb, volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.<br \/>\nCapo VII<br \/>\nPATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI<br \/>\nArt. 18.<br \/>\n(Patrimonio di comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riguardo all&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princ\u00ecpi generali per l&#8217;attribuzione a comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacit\u00e0 finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell&#8217;ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;<br \/>\nb) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialit\u00e0<br \/>\nc) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell&#8217;attribuzione dei beni a comuni, province, citt\u00e0 metropolitane e regioni;<br \/>\nd) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.<br \/>\nCapo VIII<br \/>\nNORME TRANSITORIE E FINALI<br \/>\nArt. 19.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all&#8217;articolo 9 si applicano a regime dopo l&#8217;esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;<br \/>\nb) l&#8217;utilizzo dei criteri definiti dall&#8217;articolo 9 avviene a partire dall&#8217;effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;<br \/>\nc) per le materie diverse da quelle di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacit\u00e0 fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilit\u00e0 per alcune regioni, lo Stato pu\u00f2 attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera; \u00a0<br \/>\nc-bis) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell&#8217;ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all&#8217;articolo 17;<br \/>\nd) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);<br \/>\ne) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l&#8217;effettivo gettito dei tributi di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera h);<br \/>\ne-bis) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l&#8217;effettivo gettito dei tributi di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera h);<br \/>\nf) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell&#8217;adeguatezza e della congruit\u00e0 delle risorse finanziarie delle funzioni gi\u00e0 trasferite.<br \/>\n1-bis. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virt\u00f9 della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni gi\u00e0 fissati in base alla legislazione statale.<br \/>\nArt. 20.<br \/>\n(Norme transitorie per gli enti locali).<\/li>\n<li>In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) nel processo di attuazione dell&#8217;articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonch\u00e9 agli oneri derivanti dall&#8217;eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguateforme di copertura finanziaria coerenti con i princ\u00ecpi della presente legge;<br \/>\nb) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruit\u00e0 in sede di Conferenza unificata;<br \/>\nb-bis) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell&#8217;esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;<br \/>\nc) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all&#8217;articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell&#8217;articolo 12, tenendo conto dei princ\u00ecpi previsti dall&#8217;articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;<br \/>\nd) sono definite regole, tempi e modalit\u00e0 della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all&#8217;esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l&#8217;individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"67\">\n<li>il fabbisogno delle funzioni di comuni e province \u00e8 finanziato considerando l&#8217;80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;<\/li>\n<li>per comuni e province l&#8217;80 per cento delle spese di cui al numero 1) \u00e8 finanziato dalle entrate derivanti dall&#8217;autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) \u00e8 finanziato dalle entrate derivanti dall&#8217;autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;<\/li>\n<li>ai fini del numero 2) si prende a riferimento l&#8217;ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all&#8217;articolo 2;<br \/>\ne) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera d).<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"70\">\n<li>\n<p>Ai soli fini dell&#8217;attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell&#8217;entit\u00e0 e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacit\u00e0 fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell&#8217;articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: \u00a0<br \/>\na) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall&#8217;ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;<br \/>\nb) funzioni di polizia locale;<br \/>\nc) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonch\u00e9 l&#8217;edilizia scolastica;<br \/>\nd) funzioni nel campo della viabilit\u00e0 e dei trasporti;<br \/>\ne) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell&#8217;ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonch\u00e9 per il servizio idrico integrato;<br \/>\nf) funzioni del settore sociale.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: \u00a0<br \/>\na) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall&#8217;ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;<br \/>\nb) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l&#8217;edilizia scolastica;<br \/>\nc) funzioni nel campo dei trasporti;<br \/>\nd) funzioni riguardanti la gestione del territorio;<br \/>\ne) funzioni nel campo della tutela ambientale;<br \/>\nf) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 disciplinano la possibilit\u00e0 che l&#8217;elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.<br \/>\nArt. 21.<br \/>\n(Perequazione infrastrutturale).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>In sede di prima applicazione, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, d&#8217;intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonch\u00e9 la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione \u00e8 effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:<br \/>\na) estensione delle superfici territoriali; \u00a0<br \/>\na.1) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;<br \/>\na-bis) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;<br \/>\nb) densit\u00e0 della popolazione e densit\u00e0 delle unit\u00e0 produttive;<br \/>\nc) particolari requisiti delle zone di montagna;<br \/>\nd) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;<br \/>\ne) specificit\u00e0 insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall&#8217;insularit\u00e0, anche con riguardo all&#8217;entit\u00e0 delle risorse per gli interventi speciali di cui all&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosit\u00e0 degli enti nell&#8217;adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.<br \/>\nArt. 22.<br \/>\n(Norme transitorie per le citt\u00e0 metropolitane).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle citt\u00e0 metropolitane che sar\u00e0 determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Le citt\u00e0 metropolitane possono essere istituite, nell&#8217;ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:<br \/>\na) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;<br \/>\nb) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione; \u00a0<br \/>\nc) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:<br \/>\na) la perimetrazione della citt\u00e0 metropolitana, che, secondo il principio della continuit\u00e0 territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;<br \/>\nb) l&#8217;articolazione del territorio della citt\u00e0 metropolitana al suo interno in comuni;<br \/>\nc) una proposta di statuto provvisorio della citt\u00e0 metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell&#8217;azione complessiva di governo all&#8217;interno del territorio metropolitano e disciplina le modalit\u00e0 per l&#8217;elezione o l&#8217;individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 5, lettera b).<br \/>\n3-bis. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, \u00e8 indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum \u00e8 senza quorum di validit\u00e0 se il parere della regione \u00e8 favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validit\u00e0 \u00e8 del 30 per cento degli aventi diritto.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, \u00e8 disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 3-bis, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Al fine dell&#8217;istituzione di ciascuna citt\u00e0 metropolitana, il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, dell&#8217;economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o pi\u00f9 decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:<br \/>\na) istituzione della citt\u00e0 metropolitana in conformit\u00e0 con la proposta approvata nel referendum d\u00ec cui al comma 3-bis;<br \/>\nb) istituzione, in ciascuna citt\u00e0 metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi cos\u00ec come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di una assemblea rappresentativa, denominata \u00abconsiglio provvisorio della citt\u00e0 metropolitana\u00bb, composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della citt\u00e0 metropolitana e dal presidente della provincia;<br \/>\nc) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della citt\u00e0 metropolitana in ragione di tale incarico;<br \/>\nd) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi cos\u00ec come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la citt\u00e0 metropolitana assicura loro una pi\u00f9 ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessit\u00e0 delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;<br \/>\ne) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l&#8217;attribuzione delle risorse finanziarie alle citt\u00e0 metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della citt\u00e0 metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;<br \/>\nf) previsione che, per le finalit\u00e0 di cui alla lettera e) siano, altres\u00ec, considerate funzioni fondamentali della citt\u00e0 metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"81\">\n<li>la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;<\/li>\n<li>la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;<\/li>\n<li>la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale. \u00a0<br \/>\n5-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l&#8217;acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall&#8217;assegnazione alle Commissioni medesime.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"84\">\n<li>soppresso<\/li>\n<li>La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della citt\u00e0 metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altres\u00ec a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della citt\u00e0 metropolitana \u00e8 adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.<\/li>\n<li>La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l&#8217;esercizio dell&#8217;iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell&#8217;area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l&#8217;inclusione nel territorio della citt\u00e0 metropolitana ovvero in altra provincia gi\u00e0 esistente, nel rispetto della continuit\u00e0 territoriale;<br \/>\nall&#8217;articolo 23, comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del comma 5, lettera d)..<br \/>\nArt. 23.<br \/>\n(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell&#8217;articolo 114, terzo comma, della Costituzione).<\/li>\n<li>In sede di prima applicazione, fino all&#8217;attuazione della disciplina delle citt\u00e0 metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull&#8217;ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.<\/li>\n<li>Roma capitale \u00e8 un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L&#8217;ordinamento di Roma capitale \u00e8 diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma \u00e8 chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonch\u00e9 delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.<\/li>\n<li>Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative: \u00a0<br \/>\na) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali;<br \/>\nb) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;<br \/>\nc) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;<br \/>\nd) edilizia pubblica e privata;<br \/>\ne) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilit\u00e0<br \/>\nf) protezione civile, in collaborazione con la  Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;<br \/>\ng) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell&#8217;articolo 118, secondo comma, della Costituzione.<\/li>\n<li>L&#8217;esercizio delle funzioni di cui al comma 3 \u00e8 disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell&#8217;articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonch\u00e9 in conformit\u00e0 al principio di funzionalit\u00e0 rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L&#8217;Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell&#8217;articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/li>\n<li>Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, \u00e8 disciplinato l&#8217;ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalit\u00e0 per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;<br \/>\nb) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.<\/li>\n<li>Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell&#8217;esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto \u00e8 disciplinato lo status dei membri dell&#8217;Assemblea capitolina.<\/li>\n<li>Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princ\u00ecpi generali per l&#8217;attribuzione alla citt\u00e0 di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi specifici:<br \/>\na) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;<br \/>\nb) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non pi\u00f9 funzionali alle esigenze dell&#8217;Amministrazione centrale, in conformit\u00e0 a quanto previsto dall&#8217;articolo 18, comma 1, lettera d).<\/li>\n<li>Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.<\/li>\n<li>A seguito dell&#8217;attuazione della disciplina delle citt\u00e0 metropolitane e a decorrere dall&#8217;istituzione della citt\u00e0 metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla citt\u00e0 metropolitana di Roma capitale.<br \/>\n9-bis. Per la citt\u00e0 metropolitana di Roma capitale si applica l&#8217;articolo 22 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c). La citt\u00e0 metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della citt\u00e0 metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.<br \/>\nArt. 24.<br \/>\n(Princ\u00ecpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivit\u00e0 di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e con l&#8217;Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;<br \/>\nb) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalit\u00e0 gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attivit\u00e0 di recupero dell&#8217;evasione.<br \/>\nArt. 24-bis.<br \/>\n(Contrasto dell&#8217;evasione fiscale).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell&#8217;autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivit\u00e0 di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi: \u00a0<br \/>\na) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivit\u00e0 di contrasto dell&#8217;evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonch\u00e9 di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell&#8217;accertamento dei predetti tributi;<br \/>\nb) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini maggior gettito derivante dall&#8217;azione di contrasto dell&#8217;evasione e dell&#8217;elusione fiscale.<br \/>\nCapo IX<br \/>\nOBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIET\u00c0 PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO<br \/>\nArt. 25.<br \/>\n(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).<\/li>\n<li>Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidariet\u00e0 ed all&#8217;esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonch\u00e9 al patto di stabilit\u00e0 interno e all&#8217;assolvimento degli obblighi posti dall&#8217;ordinamento comunitario, secondo criteri e modalit\u00e0 stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l&#8217;emanazione dei decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera l).<\/li>\n<li>Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell&#8217;insularit\u00e0 e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altres\u00ec le specifiche modalit\u00e0 attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidariet\u00e0 per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall&#8217;articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.<\/li>\n<li>Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l&#8217;assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonch\u00e9 con altre modalit\u00e0 stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:<br \/>\na) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonch\u00e9 di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;<br \/>\nb) definiscono i princ\u00ecpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potest\u00e0 legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;<br \/>\nc) individuano forme di fiscalit\u00e0 di sviluppo, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 2, lettera hh), e alle condizioni di cui all&#8217;articolo 15, comma 1, lettera d).<\/li>\n<li>A fronte dell&#8217;assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, cos\u00ec come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidariet\u00e0 ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 definiranno le corrispondenti modalit\u00e0 di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.<\/li>\n<li>Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l&#8217;esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformit\u00e0 ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.<\/li>\n<li>La Commissione di cui all&#8217;articolo 4 svolge anche attivit\u00e0 meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l&#8217;ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell&#8217;esercizio di tale funzione la Commissione \u00e8 integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.<\/li>\n<li>Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarit\u00e0 di ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, \u00e8 istituito presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell&#8217;economia e delle finanze, per le politiche europee e dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidariet\u00e0 e per valutare la congruit\u00e0 delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all&#8217;entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, \u00e8 assicurata l&#8217;organizzazione del tavolo.<br \/>\nCapo X<br \/>\nSALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI<br \/>\nArt. 26.<br \/>\n(Salvaguardia finanziaria).<\/li>\n<li>L&#8217;attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilit\u00e0 e crescita.<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:<br \/>\na) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;<br \/>\nb) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonch\u00e9 del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l&#8217;obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria;<\/li>\n<li>All&#8217;istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso. \u00a0<br \/>\n3-bis. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 e all&#8217;articolo 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br \/>\nArt. 27.<br \/>\n(Abrogazioni).<\/li>\n<li>I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l&#8217;abrogazione.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stato definitivamente approvato dal Senato il disegno di legge sul federalismo, che conferisce la delega al Governo per l\u2019emanazione di pi\u00f9 decreti legislativi per l\u2019attuazione dei principi indicati nel testo legislativo. Diverse le novit\u00e0 del testo che andr\u00e0 adesso davanti al Capo dello Stato per la sua promulgazione. 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