{"id":812,"date":"2007-07-07T14:19:00","date_gmt":"2007-07-07T12:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=812"},"modified":"2025-08-18T13:43:18","modified_gmt":"2025-08-18T11:43:18","slug":"2007-07-07-commercio-approvato-il-nuovo-codice-consigliereregionale-economia-commercio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vittoriobugli.it\/?p=812","title":{"rendered":"Commercio, approvato il nuovo Codice"},"content":{"rendered":"<p>Il Consiglio Regionale ha approvato il Nuovo Codice del Commercio. Questa \u00e8 la mia relazione in aula.<br \/>\nIl testo che viene proposto all&#8217;aula modifica il Codice del Commercio approvato nel Febbraio 2005. Una legge che a pi\u00f9 di due anni di distanza, nonostante le forti evoluzioni politiche, istituzionali e normative che in questi due anni e mezzo ci sono state, dimostra quanto la Toscana fu &quot;avanti&quot; nell&#8217;impostazione data a questa norma e dimostra quanto ancora sia un punto di riferimento a carattere nazionale.<br \/>\nCon il Codice la Toscana aveva fatto due cose fondamentali:<br \/>\n-Fare propria la materia del Commercio, attribuita in maniera esclusiva alle regioni dalla modifica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, svincolandola da cornici statali e rendendola aderente alle esigenze nostre.<br \/>\n-Semplificare in modo importante la normativa mettendo in 1 sola legge quello che prima era in 7 leggi e riorganizzando in un unico testo le norme relative ai diversi settori del Commercio. Adesso molte Regioni stanno lavorando per questo stesso obiettivo, ma ancora la Toscana \u00e8 unica nel panorama nazionale.<br \/>\nQuesto periodo trascorso \u00e8 stato un periodo nel quale il dibattito e l&#8217;elaborazione normativa sono stati, come dicevo prima, in continua evoluzione e molto dinamici. Molto \u00e8 dovuto all&#8217;azione del Governo di centro sinistra ed in modo particolare al delinearsi dei cosiddetti &quot;decreti Bersani&quot; che, introducendo norme in difesa dei consumatori e della concorrenza, sono andati a intrecciarsi con vari settori dell&#8217;economia del nostro Paese, compreso il Commercio.<br \/>\nCi\u00f2 ha determinato una fase di oggettiva ma positiva complicazione. In modo particolare per noi che stavamo elaborando il Regolamento di attuazione del Codice si poneva l&#8217;esigenza di essere al massimo coordinati con la norma nazionale, approvata o in via di approvazione.<br \/>\nNormativamente \u00e8 intervenuto in particolare il decreto legge 4 luglio 2006, n.223, come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 che, all&#8217;art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale il cos\u00ec detto Bersani Bis), che ha previsto puntuali disposizioni in materia di attivit\u00e0 commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, finalizzate a garantire la libert\u00e0 di concorrenza e ad assicurare ai consumatori &quot;un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilit\u00e0 all&#8217;acquisto di prodotti e servizi&quot; ed ha stabilito che le Regioni adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni in esso contenuti.<br \/>\nIl testo che viene proposto coglie l&#8217;opportunit\u00e0 di doversi adeguare, seppure in modo marginale, a questa norma per immettere alcune modifiche che sono ritenute opportune in almeno 5 direzioni. Vediamole.<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p>Adeguarsi, dicevamo, al Bersani Bis e alle altre norme.<br \/>\nCon questo testo lo facciamo, ma come accennavo prima \u00e8 da sottolineare che le modifiche determinate dall&#8217;adeguamento al &quot;Bersani-bis&quot; non sono sostanziali, in quanto gi\u00e0 il Codice del Commercio aveva anticipato alcune disposizioni contenute nella legge nazionale, quali ad esempio l&#8217;eliminazione delle distanze tra esercizi, l&#8217;abolizione del REC (Registro Esercenti il Commercio) e delle Commissioni comunali e provinciali per la programmazione dei pubblici esercizi, la previsione dei due soli settori merceologici alimentare e non alimentare, la possibilit\u00e0 di consumo sul posto negli esercizi di vicinato alimentari.<br \/>\nA questo riguardo sono state comunque introdotte:<br \/>\n-la modifica della disciplina del consumo sul posto negli esercizi di vicinato e sulle aree pubbliche<br \/>\n-la possibilit\u00e0 di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione anche per gli empori polifunzionali<br \/>\n-l&#8217;eliminazione dei divieti relativi alle vendite promozionali. La proposta contiene inoltre una definizione di vendite promozionali, chiarendo che con le stesse vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita ed introduce la previsione che, a tutela dei consumatori, le merci offerte in promozione siano chiaramente distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie<br \/>\n-l&#8217;adeguamento al nuovo testo della legge fallimentare<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Aumentare ulteriormente la semplificazione.<br \/>\nUno dei criteri ispiratori delle modifiche \u00e8 quello della massima semplificazione degli atti e delle procedure, presente in molte modifiche e ulteriormente rafforzata dall&#8217;emendamento presentato da una forza della minoranza e approvato dalla Commissione, con il quale tale criterio viene specificamente inserito all&#8217;art.2 tra i principi e le finalit\u00e0 della legge. (Mi preme a questo riguardo rilevare il clima di sostanziale collaborazione che c&#8217;\u00e8 stato in Commissione tra tutti i suoi membri e che dei due emendamenti presentati dalla minoranza, quello di cui parlavo adesso \u00e8 stato accolto e l&#8217;altro presentato, seppur respinto formalmente con l&#8217;astensione della maggioranza, nella sostanza ha trovato un accoglimento sostanziale nel testo per la maggior parte delle istanze che poneva.)<br \/>\nLa semplificazione riguarda inoltre:<br \/>\n-i requisiti professionali di accesso al settore alimentare e della somministrazione e al riconoscimento di quelli ottenuti all&#8217;estero;<br \/>\n-il procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione alle grandi strutture di vendita, introducendo l&#8217;istituto del silenzio-assenso;<br \/>\n-il chiarimento dei meccanismi relativi alla registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere;<br \/>\n-il procedimento di avvio dell&#8217;attivit\u00e0 di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sostituendo l&#8217;autorizzazione con la dichiarazione di inizio di attivit\u00e0;<br \/>\n-la definizione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione, ampliando la possibilit\u00e0 per i Comuni di determinare gli orari di tali esercizi;<br \/>\n-le procedure da effettuare per l&#8217;utilizzo dei contenitori mobili di carburante, particolarmente per le attivit\u00e0 agricole e agromeccaniche;<br \/>\n-la disciplina delle vendite di fine stagione, eliminando dal Codice le date di inizio e le durate dei saldi e facendo rinvio al regolamento per la definizione delle stesse<br \/>\n-una migliore definizione degli impianti di carburante ad uso privato<br \/>\n-la possibilit\u00e0 di proroga della sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 con procedura semplificata<br \/>\n-rendere pi\u00f9 agevole lo svolgimento di iniziative benefiche, religiose, politiche o organizzate da associazioni onlus iscitte all&#8217;albo nazionale<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Confermare le scelte per quanto riguarda il commercio all&#8217;ingrosso e al dettaglio su area fissa.<br \/>\nTra l&#8217;altro, \u00e8 importante la conferma della programmazione regionale sulla Media e sulla Grande Distribuzione, che sar\u00e0 formulata nel dettaglio nel regolamento attuativo seguendo i criteri impostati all&#8217;art.22 ed altri di questa Legge. In modo particolare per quanto riguarda la Grande Distribuzione, il Comune potr\u00e0 rilasciare l&#8217;autorizzazione a seguito dell&#8217;esito di una Conferenza di Servizi e solo se il parere della Regione sar\u00e0 positivo. Si conferma con questo la volont\u00e0 politica di programmazione della Regione su questo settore, che peraltro \u00e8 presente anche nel Disegno di Legge Bersani.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Armonizzare la norma alla pianificazione territoriale.<br \/>\nSi riconduce alla pianificazione territoriale la competenza a dettare i criteri sia per l&#8217;individuazione delle aree dove l&#8217;insediamento di nuove strutture \u00e8 escluso in quanto oggetto di fenomeni di saturazione, sia i criteri per l&#8217;individuazione delle aree destinabili alla localizzazione di medie e grandi strutture;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Prendere una linea definita sulle tre questioni oggetto di maggiore confronto con l&#8217;evoluzione delle norme nazionali: vendita della stampa periodica, distribuzione di carburanti e somministrazione di alimenti e bevande.<br \/>\nPer quanto riguarda la vendita della stampa periodica si vanno sostanzialmente a far decadere le direttive previste dal vecchio testo, scrivendole in legge e pertanto la legge diviene direttamente applicabile. Per il resto riguardo al settore, le edicole, si fa la scelta di non introdurre praticamene altre modifiche poich\u00e9 l&#8217;iter nazionale ha in corso la possibilit\u00e0 di definizione della concorrenza in questo settore nell&#8217;ambito di una normativa generale sull&#8217;editoria in corso di elaborazione.<br \/>\nAnche per quanto riguarda la distribuzione dei carburanti, al di l\u00e0 dei cambiamenti effettuati, la legge fa sostanzialmente la scelta di rinviare alla redazione del regolamento di attuazione per quanto riguarda il punto sostanziale, e cio\u00e8 in merito ai criteri di localizzazione dei distributori. Anche questa scelta \u00e8 fatta sostanzialmente in funzione del fatto che in questo settore siamo in attesa della definizione di importanti scelte da parte del Parlamento.<br \/>\nMi preme far presente che \u00e8 stato introdotto l&#8217;obbligo per i nuovi impianti con superficie non inferiore a 3.500 metri quadrati, nonch\u00e9 la facolt\u00e0 per i punti vendita esistenti aventi la medesima superficie, di dotarsi degli impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui degli autocaravan.<br \/>\nPer quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande infine, si compiono scelte di merito che appaiono essere quelle pi\u00f9 rilevanti.<br \/>\nNel testo attualmente in vigore la programmazione comunale viene richiesta ai comuni come strumento forte e strutturato attraverso un Bando, anche se gi\u00e0 ora il Comune pu\u00f2 scegliere se farla di tipo numerico, qualitativo o ambedue. I criteri della programmazione a cui si devono attenere i Comuni sono contenuti nelle direttive.<br \/>\nNel testo proposto non sono pi\u00f9 previste le direttive ed i bandi come strumenti che la Regione richiede al Comune, ma viene richiesto che il Comune, nell&#8217;ambito delle funzioni di programmazione comunale del settore, definisca i requisiti che gli esercizi di somministrazione devono avere regolandoli in funzione alle specificit\u00e0 del territorio e delle sue parti e riferendoli alla materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, all&#8217;impatto ambientale ed all&#8217;adesione a disciplinari di qualit\u00e0.<br \/>\nIl testo d\u00e0 infine la possibilit\u00e0 al comune di prevedere una destinazione d&#8217;uso specifica per l&#8217;attivit\u00e0 di somministrazione, superando la generica destinazione dei locali ad uso &quot;commerciale&quot;, in modo che si possano prevedere caratteristiche strutturali e standard urbanistici che devono essere posseduti dagli edifici per potervi inserire le attivit\u00e0 di somministrazione, anche in relazione alle zone comunali nelle quali sono collocati, nonch\u00e9 limitazioni nelle variazioni di destinazione d&#8217;uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni.<br \/>\nInsomma, si passa da una norma che strutturava, pur nella scelta del Comune, i criteri di programmazione sui bandi chiusi, fossero essi di tipo numerico e\/o qualitativo, ad una norma che lascia pi\u00f9 liberi i comuni, non struttura di per se bandi chiusi, ma richiede comunque che il Comune definisca dei requisiti e dei criteri corrispondenti alle esigenze del territorio, siano esse di tipo commerciale che urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, ambientali, di qualit\u00e0, di particolari funzioni da svolgere nell&#8217;ambito di un contesto urbano delicato come pu\u00f2 essere un centro storico.<br \/>\nUna norma, ed ho concluso, che d\u00e0 la possibilit\u00e0 di andare verso una maggiore liberalizzazione senza comunque correre il rischio di infrangere il tessuto commerciale ed urbano. E che non vieta altri strumenti che fossero ritenuti essenziali dalla programmazione comunale.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio Regionale ha approvato il Nuovo Codice del Commercio. Questa \u00e8 la mia relazione in aula. Il testo che viene proposto all&#8217;aula modifica il Codice del Commercio approvato nel Febbraio 2005. 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