La proposta di legge porta a conclusione un lungo processo di riflessione avviato nella precedente legislatura con la definizione del Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, sottoscritto il 30 marzo 2004, nel quale veniva avanzata per la prima volta la proposta di creare uno “Spazio regionale della ricerca e dell’innovazione”, inteso quale “ambito nel quale vengono elaborate le politiche per l’innovazione; il luogo dove si definiscono l’intervento regionale, quello dei soggetti della ricerca – pubblica e privata – l’attività dei soggetti “intermediari” nel processo di trasferimento di innovazione e di creazione di nuove imprese. Lo Spazio regionale della ricerca e dell’innovazione non si traduce perciò in una nuova architettura istituzionale, ma consiste in un processo fondato sul coordinamento degli attori che lo compongono, in cui l’integrazione delle risorse che ciascuno mette a disposizione, in termini di competenze, di infrastrutture, di finanziamenti, concorre alla produzione delle politiche per la ricerca e l’innovazione”. L’iniziale formulazione di “Spazio regionale della ricerca e dell’innovazione” trova una successiva elaborazione nel Programma Regionale di Sviluppo 2006 – 2010, nel quale si afferma “Vogliamo realizzare uno Spazio Regionale dell’Innovazione e della Ricerca, in cui si integrino dimensione produttiva, ambientale, sanitaria e sociale, il programma degli interventi in agricoltura, nella cultura e nella formazione, le azioni per la società dell’informazione e della conoscenza, per le quali è previsto uno specifico piano di coordinamento dell’insieme delle attività.Questo è il nodo emblematico che intendiamo sciogliere e che viene sviluppato nei programmi strategici e nei progetti integrati regionali nei quali si articola il PRS. Lo Spazio Regionale dell’Innovazione e della Ricerca, coerentemente con le direttive del Consiglio di Lisbona e di Barcellona, è inteso come un sistema di relazioni tra i soggetti protagonisti dei processi innovativi: una piattaforma immateriale per interagire e creare valore…Bisogna integrare sostenibilità ambientale, gestione innovativa dei beni culturali, servizi pubblici a rete, azioni innovative per l’egovernment e la pubblica amministrazione. Poiché è prioritario incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, assume rilevanza la ricerca volta a garantire autonomia energetica sul fronte della produzione e su quello del consumo.
Il coordinamento delle competenze e delle risorse è, oltre che un valore in sé, una precondizione per attrarre investimenti e localizzare in Toscana imprese ad alto contenuto di ricerca, tecnologia, qualità ambientale. L’esperienza dimostra che solo intorno a poli integrati di ricerca qualificata si creano le condizioni per sviluppare processi di alta formazione, capaci di generare un’elevata mobilità degli studenti e dei ricercatori/ricercatrici e una conseguente internazionalizzazione di qualità della società regionale”
Il Progetto Integrato Regionale Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione, infine, “si propone di rendere operativo entro il 2010 lo Spazio Regionale della Ricerca e dell’Innovazione” prevedendo, in particolare, di attivare un “coordinamento complessivo e (alla) promozione dell’attività di ricerca svolta dalla Regione in stretta collaborazione con le istituzioni universitarie e con i centri di eccellenza, attraverso:
-una “regia” attiva delle attività di ricerca degli strumenti programmatici settoriali regionali e quelle svolte dalle agenzie regionali, come ARSIA, anche nel campo agro-alimentare, ARPAT, ARS, ecc..;
-una collaborazione costante, propositiva e positiva, con le istituzioni universitarie della Toscana e con i centri di eccellenza attivi nel settore della Ricerca, per promuovere, incrementare e rendere più efficaci gli investimenti nel campo della ricerca, sostenere l’integrazione della ricerca di base con quella applicata;
-una collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana a favore dell’alta formazione, per contribuire a qualificare il capitale umano, l’interscambio di risorse umane e la diffusione della conoscenza, evitare la “fuga di cervelli” e, soprattutto, per attrarre “cervelli” da impiegare in attività di Ricerca”.
Più recentemente, il Consiglio Regionale con propria Mozione n. 394 collegata all’informativa dell’Assessore Simoncini sulla proposta di legge in materia di promozione della ricerca e dell’università, approvata nella seduta del 14 marzo 2007, considerava “sostanziale la scelta della Regione di strutturare in forma organica, coerentemente con le indicazioni del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006 – 2010, le politiche per la ricerca, per la innovazione e per l’alta formazione, rivolte a promuovere una nuova dinamicità, competitività e qualità dello sviluppo”.
Oggetto della proposta è la definizione, in coerenza con gli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo 2006 – 2010, di un quadro normativo che consenta, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta cultura e delle università, tutelata dall’articolo 33 della Costituzione, di realizzare, nell’ambito dello “Spazio europeo della Ricerca” (di cui alla Comunicazione della Commissione europea , 18 Gennaio 2000 COM (2000) 6) , il concorso della Regione con le istituzioni, gli organismi di ricerca e gli altri soggetti che operano in Toscana in materia di “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”.
La presente proposta, ( che naturalmente fa riferimento alle accezioni di ricerca, trasferimento, organismi e poli utilizzate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e dalla Commissione Europea ), intende quindi favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca quali fattori fondamentali dello sviluppo regionale, e valorizzare il contributo determinante della ricerca a fini di progresso sociale e di miglioramento della qualità della vita, qualificazione e valorizzazione delle competenze umane, incremento e qualificazione dell’occupazione.
L’esigenza dichiarata di una accentuazione del ruolo politico della Regione in materia di “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, di riconsiderazione e di riorganizzazione delle funzioni regionali, nel duplice impegno di concorso, da un lato, con le istituzioni di governo della Repubblica alla definizione della politica nazionale per la promozione della ricerca e nella partecipazione ai programmi ed agli interventi di potenziamento delle strutture di alta formazione e ricerca, ed allo sviluppo della loro attività, e, dall’altro, di promozione della cooperazione istituzionale che valorizzi il ruolo ed il contributo di tutti gli attori dello spazio regionale della ricerca, si concretizza in questa proposta, coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio Regionale nella sua Mozione collegata all’informativa a suo tempo svolta dall’Assessore Simoncini sulla proposta di legge in materia di promozione della ricerca e dell’università n. 394, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 marzo 2007.
In particolare la proposta mira ad organizzare il sistema delle relazioni, le forme e le procedure della collaborazione, della reciproca informazione e consultazione e del raccordo operativo tra i vari soggetti di quella che viene definita la rete della ricerca in Toscana al fine di realizzare una piena partecipazione di tutti i soggetti interessati ad una politica di promozione e valorizzazione della ricerca e della diffusione della conoscenza per promuovere politiche di sviluppo sostenibile del sistema produttivo regionale, di contenimento e di qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, di miglioramento dello stato di salute dei cittadini, di incremento dell’efficienza dei sistemi della mobilità e di trasporto multimodale e di miglioramento delle condizioni di utilizzo delle infrastrutture.
Gli atenei e gli organismi di ricerca toscani si sono resi protagonisti, in un recente passato, di un progressivo radicamento nel tessuto culturale, sociale, economico e produttivo della regione, confermandosi, ed, ancor più, essendo riconosciuti come fattore di sviluppo non esclusivamente
culturale, attori dei processi di trasformazione e di innovazione sociale, economica e produttiva della regione, parallelamente al radicamento del sistema universitario nella realtà toscana si sono sviluppati processi di integrazione con strutture e servizi di supporto ai destinatari finali della ricerca e del trasferimento dei risultati della ricerca, prime fra tutte le imprese, in relazione alle sempre più pressanti esigenze di innovazione conseguenti ai grandi mutamenti tecnologici, spesso originati dalla utilizzazione di risultati conseguiti in laboratori accademici.
La Toscana è attualmente una delle realtà con la maggiore densità di istituzioni universitarie, e con una delle più diffuse strutture di alta formazione nel panorama nazionale, non meno intense e diffuse sono le relazioni fra gli atenei, organismi di ricerca, Camere di commercio, Associazioni di categoria, parchi scientifici, poli tecnologici, fondazioni ed agenzie di trasferimento tecnologico pubbliche e private.
Obiettivo della proposta è quello di potenziare e valorizzare le capacità delle strutture di alta formazione, favorendo la cooperazione scientifica ed una più marcata sinergia fra i soggetti del sistema regionale e con le altre regioni della conoscenza, promuovere la qualità e la quantità delle relazioni internazionali, accrescere l’attrattività dell’offerta formativa e di ricerca del sistema regionale per raggiungere più elevati risultati anche nei processi di diffusione della conoscenza e del trasferimento dei risultati della ricerca, consolidando e strutturando le relazioni fra atenei, organismi di ricerca e destinatari finali (amministrazioni pubbliche, strutture ospedaliere, enti ed agenzie, associazioni, imprese pubbliche e private…), potenziando e riorganizzando funzionalmente il sistema delle infrastrutture materiali e immateriali della “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, riconfermando la centralità di tale materia rispetto alle politiche della Regione Toscana.
Del resto la centralità ed il valore strategico delle politiche per la ricerca e l’innovazione sono evidenziati dal carattere pervasivo assunto da tali politiche rispetto agli strumenti della programmazione regionale : oltre che nel Piano regionale di sviluppo economico, previsto dall’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35, (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), riferimenti all’alta formazione, alla ricerca, al trasferimento dei risultati della ricerca ed all’innovazione sono presenti anche nel Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della legge regionale legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), nel Piano energetico regionale, di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nel Piano sanitario regionale, di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40(Disciplina del servizio sanitario regionale).
La proposta si pone l’obiettivo di assicurare maggiore coerenza e maggior coordinamento per conseguire una maggiore efficacia di tali strumenti di programmazione settoriale ed una loro più chiara convergenza verso obiettivi selettivamente individuati e corrispondenti ad una strategia della Regione Toscana fortemente partecipata sia dai protagonisti dell’offerta di conoscenza e di ricerca che dai destinatari finali di tale offerta.
Le principali innovazioni individuate dalla proposta sono fatte individuando il relativo quadro finanziario, che fornisca gli indirizzi per la partecipazione ed il Strumenti programmatici attraverso la previsione di un unico atto di indirizzo da parte del Consiglio Regionale che definisca il quadro strategico degli obiettivi perseguiti, che individui le linee di intervento concorso della Regione alle politiche nazionali ed europee in materia di ricerca e innovazione, che coordini i programmi settoriali, contenenti previsioni di interventi in materia di ricerca, fra loro e con glialtri piani e programmi regionali.
Strumenti organizzativi : attraverso l’istituzione della Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione: una struttura di consultazione e partecipazione permanente rappresentativa dei soggetti del sistema universitario e della rete della ricerca e dell’innovazione regionale, non burocratica, non onerosa, in grado di operare attraverso un più stretto coordinamento delle strutture regionali impegnate in attività amministrative concernenti la ricerca e l’innovazione. Emanazione esecutiva diretta della Conferenza è il più ristretto Comitato esecutivo che ha il compito di formulare proposte alla Conferenza stessa , da sottoporre successivamente alla Giunta Regionale.
L’istituzione di una funzione di Osservatorio della ricerca e l’innovazione presso l’IRPET, che fornisca un tempestivo quadro informativo degli orientamenti dell’offerta e della domanda di conoscenza e diricerca.
Procedure comuni di valutazione : attraverso una generalizzata, qualificata ed indipendente valutazione (ex ante, in itinere, ed ex post) dei contenuti scientifici, del carattere innovativo e della replicabilità dei risultati conseguibili e conseguiti, affidata ad esperti esterni alla rete regionale della ricerca, finalizzata alla valorizzazione dei risultati conseguiti ed alla loro diffusione per lo sviluppo economico e sociale, l’incremento e la qualificazione dell’occupazione in Toscana.
Articolo 1 – Finalità
Le disposizioni contenute in questo articolo si riferiscono agli obiettivi prioritari della proposta di legge. In primo luogo s’intende favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca individuati come quali fattori fondamentali dello sviluppo regionale, in coerenza anche col quadro europeo .
La promozione della ricerca ed il trasferimento dei suoi risultati sono finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema produttivo regionale, alla qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e all’incremento dell’occupazione. Questa finalità intercetta inoltre il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per l’efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunità di genere.
La fase di concertazione ha evidenziato una diffusa esigenza di indicare fra gli obiettivi della proposta di legge l’integrazione delle politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, e di promozione e di sostegno dell’interazione, di cooperazione e di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca.
Ancora, si pone in luce tra le finalità, quella più propriamente rivolta a migliorare la percezione diffusa della rilevanza sociale della ricerca.
Articolo 2 – Oggetto
Si specifica in questo articolo, il campo d’intervento di cui la proposta va ad occuparsi :
• la definizione degli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell’attività dell’alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale;
• l’individuazione delle forme di interazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private;
• le azioni per la diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca e per la loro valorizzazione ed applicazione per l’innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi.
Articolo 3 – La rete regionale della ricerca
In questo articolo si dichiara la volontà di istituire un coordinamento stabile fra i soggetti operanti in Toscana nell’ambito dell’alta formazione , della ricerca , della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca stessa. Ciò per favorirne al massimo grado la cooperazione istituzionale e funzionale , nel rispetto delle specifiche autonomie, nel più ampio contesto della cooperazione con la comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla Comunicazione della Commissione europea , 18 Gennaio 2000 COM (2000) 6. Il coordinamento viene svolto dalla competente struttura della Giunta Regionale, attualmente il Settore “Promozione e Sviluppo della Ricerca” .
Sono considerati soggetti della rete regionale della ricerca : la Regione stessa, le Università e le scuole superiori di alta formazione, gli enti di ricerca, i soggetti pubblici e privati e le agenzie ed i consorzi regionali che svolgono attività di ricerca, i parchi scientifici e tecnologici e i soggetti destinatari del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca.
Articolo 4 – Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione
La Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione , che costituisce una delle principali novità inserite nella proposta, è istituita quale organismo di consultazione della Giunta Regionale. Sono membri di dirittto: il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore delegato, il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, i Rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione, i Presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Direttore Generale competente in materia di politiche per la ricerca, attualmente il Direttore Generale delle Politiche formative, dei beni e delle attività culturali. Gli Assessori regionali competenti per materia come i Direttori delle agenzie regionali che operano nel campo della ricerca e dell’innovazione, partecipano alle sedute della Conferenza in ragione degli argomenti volta per volta trattati. Ne fanno inoltre parte cinque rappresentanti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento fra gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, ivi compresi i parchi scientifici e tecnologici, le agenzie ed i consorzi regionali, le imprese pubbliche e private che svolgono attività di ricerca, ed ulteriori cinque rappresentanti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento fra le associazioni di categoria delle imprese pubbliche e private.
In tal modo si rende possibile la partecipazione dei soggetti della rete della ricerca alle procedure della programmazione regionale.
I compiti della Conferenza concernono infatti il concorso all’elaborazione degli strumenti di programmazione di cui a successivi articoli 6 e 7 ed alla definizione delle azioni per la Diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca di cui all’articolo 7, comma 2, lett.b), la collaborazione con l’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 8.
La Conferenza è nominata con le procedure di cui alla recente legge regionale 8 febbraio 2008, n.5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione ), ed opererà con le modalità previste in regolamento di funzionamento, la cui proposta viene elaborata dalla Conferenza medesima per riceverne poi approvazione dalla Giunta Regionale.
La Conferenza , che rimane in carica per la durata della legislatura, non comporta oneri economici aggiuntivi avendo stabilito di non corrispondere alcun compenso, né indennità ai suoi componenti.
Articolo 5 – Comitato esecutivo della conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione
Organo esecutivo della Conferenza di cui all’articolo 6 è il Comitato esecutivo. Esso è composto da sette membri in rappresentanza dei soggetti indicati nell’articolo 4, comma 3, lettere a), b), c), e), f) e g), ovvero : il presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, il presidente del Consiglio delle autonomie locali, i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione, il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca, rappresentanti dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, nonché delle associazioni di categoria delle imprese pubbliche e private e delle associazioni sindacali. Il Comitato è costituito con le procedure ed opera con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 4, comma 5.
Il Comitato esecutivo formula proposte negli ambiti di competenza della Conferenza regionale per la ricerca, che le sottopone alla Giunta Regionale.Anche in questo caso ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, né indennità.
Articolo 6 – Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione
Questo articolo contiene significative disposizioni in ordine alla formazione di un unico atto di indirizzo adottato dal Consiglio , contestualmente all’approvazione del PRS . Tale atto , proposto dalla Giunta Regionale sentita la Conferenza di cui all’articolo 4, ha una durata pluriennale modulata secondo la vigenza del PRS. I contenuti principali dell’atto di indirizzo riguardano la specificazione degli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati delle ricerca stessa, la definizione degli indirizzi per la partecipazione alla formazione del programma nazionale per la ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni europee all’interno dello spazio europeo della ricerca, l’individuazione delle linee di intervento prioritarie e l’articolazione del quadro delle risorse destinate , la previsione delle metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali e delle forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati.
A tali contenuti si aggiungono la definizione delle strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonché la previsione gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi.
Articolo 7 – Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione
I piani ed i programmi settoriali ed i programmi delle Agenzie regionali assicurano la coerenza delle loro previsioni con quanto previsto dagli indirizzi dell’atto di cui all’articolo 6 della proposta.
Compete inoltre alla Giunta, secondo le proprie generali prerogative istituzionali , di impartire direttive specifiche, in sede di attuazione, per il coordinamento e l’armonizzazione degli interventi.
Articolo 8 – Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca
Nell’ambito della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, i piani ed i programmi settoriali ed i programmi delle Agenzie regionali assicurano la coerenza delle loro previsioni con quanto previsto dagli indirizzi dell’atto di cui all’articolo 6 della proposta, favorendo , in modo particolare, l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi e l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
Ricordiamo gli ambiti di sviluppo delle azioni secondo la seguente elencazione non esaustiva:
• alla costituzione, al potenziamento ed al coordinamento di appositi strumenti informativi e di raccordo fra organismi di ricerca, imprese e loro forme associative;
• alla diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, e per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione in Toscana;
• all’integrazione, alla aggregazione ed al potenziamento dei soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
• all’incentivazione della creazione di spin off, della creazione di imprese innovative generatesi anche a seguito di processi di spin off, in particolare nel settore dell’economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate, e allo sviluppo dei risultati della ricerca con alto contenuto innovativo, anche tramite l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa e l’apporto di capitale di rischio;
• alla promozione dell’attrattività e dell’internazionalizzazione della rete regionale della ricerca e dell’innovazione, favorendo la partecipazione ai programmi, alle reti ed alle altre iniziative dello spazio europeo della ricerca;
• alla localizzazione degli interventi per il trasferimento dei risultati della ricerca e per la realizzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi.
Articolo 9 – Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione
All’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana ( IRPET) viene attribuita una specifica funzione di supporto alla materia “ricerca” attraverso l’Osservatorio. Esso, che ha il compito di effettuare studi ed analisi relative alla ricerca e dell’innovazione si raccorda , come già visto, con la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 4. Si prevede che l’ Osservatorio invii annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta ( attività che andrà a confluire nel programma di attività dell’Irpet) in merito alle principali tematiche di studio, quali :
• caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed attività dei soggetti che svolgono attività di ricerca;
• pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
• attività di spin off di ricerca e di interazione tra strutture di alta formazione ed imprese;
• piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
• caratteristiche, dotazioni e attività dei parchi scientifici e tecnologici e degli incubatori d’impresa;
• brevetti, marchi e modelli di utilità, conseguiti da attività di ricerca svolta in Toscana;
• strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e all’innovazione;
• tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell’innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e formative derivanti dall’attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della presente legge;
• elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi dell’innovazione prodotta in Toscana.
L’attività dell’Osservatorio risulta così distinta rispetto all’Osservatorio sulle politiche regionali per la ricerca e l’innovazione costituito in attuazione del Protocollo d’intesa sul tema ricerca scientifica e innovazione tecnologica sottoscritto a Roma il 3 febbraio 2005 dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, dai Segretari generali di CGIL, CISL e UIL e dal vicepresidente di Confindustria, ma è previsto che operi in raccordo con altri soggetti presenti sul territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di innovazione e ricerca e che possa fornire al predetto osservatorio un contributo di conoscenze prezioso nelle tematiche di studio individuate.
Articolo 10 -Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione
Nella volontà di consolidare i rapporti che già da tempo la Regione intrattiene con le Università e gli Istituti di alta formazione , questo articolo intende evidenziare l’attività di promozione del sistema universitario e dell’alta formazione, la valorizzazione delle risorse umane. A tal fine vengono favorite forme di collaborazione con le istituzioni universitarie e le azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d’integrazione europea. La Regione intende attivare rapporti con le istituzioni universitarie e con la partecipazione del sistema delle autonomie locali per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca , realizzare interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture per l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi , promuovere la costituzione di reti di ricerca e lo sviluppo e qualificazione di poli e centri di competenza.
Articolo 11 – Attività di valutazione scientifica
Questo articolo si propone di fornire delle disposizioni comuni e trasparenti in materia di valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo e della replicabilità dei risultati conseguibili dagli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione. La valutazione viene ad articolarsi in tre fasi : valutazione preliminare, in fase di concessione dei finanziamenti, valutazione in itinere, contestuale allo svolgimento delle attività, e valutazione finale dei risultati.
La valutazione scientifica verrà effettuata da valutatori individuati dalle competenti strutture regionali, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza di cui all’articolo 4, fra esperti altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all’articolo 3, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all’articolo 4. Spetterà alla Giunta determinare i compensi da attribuire ai valutatori.
La pubblicità dei risultati dell’attività di valutazione verrà definita secondo le modalità individuate dalla Giunta Regionale, su proposta del Conferenza di cui all’articolo 4, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, tutela della proprietà intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale.
Articolo 12 -Relazione sullo stato di attuazione
E’ previsto che la Giunta Regionale trasmetta periodicamente al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni esercizio, una relazione sullo stato di attuazione della proposta di legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all’organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui sopra.
La relazione dovrà contenere dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa sulla base dei quali sia possibile valutare lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi in attuazione della proposta di legge.
Articolo 13 -Norma finanziaria
La norma rinvia all’atto di indirizzo di cui all’articolo 6 comma 2 per ciò che attiene l’articolazione del quadro delle risorse destinate alla promozione ed al sostegno della ricerca; l’atto di indirizzo individua la allocazione delle medesime risorse nei piani o programmi settoriali in riferimento agli interventi in materia di ricerca.
Agli oneri per l’attività dell’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 9, stimati in euro 100.000,00 si fa fronte, per gli anni 2009 e 2010, con le risorse stanziate nella U.P.B. n. 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2008-2010. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Il finanziamento dell’attività di cui all’articolo 11 , non comporta oneri aggiuntivi, ed è garantito nell’ambito degli stanziamenti già destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.
Articolo 14 -Norma transitoria
L’articolo dispone il rinvio alla prossima legislatura regionale dell’attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 concernenti le procedure di indirizzo e coordinamento degli strumenti di programmazione settoriale.