Cittadinanza di genere, la PdL inizia iter commissione

Oggi, con le consultazioni di tutti i soggetti rappresentativi, è iniziato l’iter in Commissione congiunta (I e III) della Proposta di legge "CITTADINANZA DI GENERE E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO". Con la riforma del titolo V, avvenuta nel 2001, la Costituzione italiana ha attribuito alle Regioni il compito di rimuovere, tramite proprie leggi, ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché quello di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive (articolo 117/7).

Il nostro Statuto, all’art. 4 comma 1 lettera f) proclama "Il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici", come una delle finalità prioritarie da perseguire.

La proposta di legge attua l’articolo 4 comma 1 lettera f) dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politiche di genere e di conciliazione vita-lavoro. Tali indirizzi sostengono la tesi che le politiche di promozione delle pari opportunità non esauriscono la loro ragione di essere nella tutela dei diritti, ma investono anche l’aspetto della sostenibilità degli attuali sistemi europei di welfare nonché il mantenimento e lo sviluppo del benessere di tutta la società. Infatti, da un punto di vista demografico, le statistiche dimostrano un sostanziale invecchiamento della popolazione, dovuto al fatto che si vive più a lungo e nel contempo si fanno meno figli. Da ciò consegue il problema, avvertito anche dalla Comunità Europea, di invertire il trend di invecchiamento della popolazione, sia aumentando il tasso natalità, sia quello del numero delle donne (e degli uomini) sul mercato del lavoro al fine di garantire la sostenibilità dei sistemi di welfare e la realizzazione delle scelte individuali delle donne e degli uomini, compresa la decisione di avere il numero di figli desiderati.

Anche la Regione Toscana, nel Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010, punta con decisione sul ruolo fondamentale delle donne come fattore e leva dello sviluppo: "Non c’è sfida sul futuro senza attenzione alla componente femminile. Sulle donne la Toscana si gioca gran parte delle possibilità di avvicinarsi agli obiettivi di Lisbona: per le donne è necessario che il sistema regionale aumenti significativamente il grado di partecipazione al lavoro e allo sviluppo. Le donne giovani, infatti, risultano più discriminate per quanto riguarda l’accesso al lavoro. Le donne adulte, che si fanno carico della conduzione della famiglia, hanno posizioni inferiori, e, a parità di qualifica, peggio pagate e maggiormente a rischio di uscita dal lavoro. Le donne anziane, spesso sole, hanno mediamente livelli pensionistici inferiori, derivanti dalle differenziazioni subite nel corso della vita lavorativa. Ma affrontare la questione femminile nel mercato del lavoro innalzando l’occupabilità significa prendere atto che sulle spalle delle donne grava il peso del lavoro di cura familiare e che si rende necessario agire sulla sua riconciliazione e redistribuzione. Vanno quindi aumentati e arricchiti i servizi per l’infanzia e per l‘assistenza ai non autosufficienti nelle famiglie. Bisogna trovare forme di agevolazione per l’occupabilità femminile. Da questo punto di vista gli obiettivi stabiliti a Lisbona mantengono tutta la loro attualità. Emblematicamente si può dire fin d’ora che la sfida per rendere le donne protagoniste dello sviluppo della Toscana è così centrale da richiedere un’attenzione trasversale, estesa ai piani, ai programmi, ai progetti che possono coinvolgere la componente femminile: da qui la scelta, fortemente innovativa nel panorama delle regioni italiane, di attivare procedure di valutazione integrata che tengano conto della specificità degli effetti sui profili di genere, da estendere all’insieme dell’attività programmatica, progettuale e normativa della Regione Toscana".

L’obiettivo da porsi anche per lo sviluppo della nostra Regione è, quindi, quello di progettare un processo di sviluppo in grado di eliminare la neutralità di genere nella definizione degli interventi, creando una strategia rivolta al sistema e non solo agli individui.

A tale proposito, sempre l’Unione Europea ha indicato la politica del doppio binario come modalità operativa per il perseguimento delle pari opportunità. Tale politica consiste nell’impostare parallelamente, sia un’azione trasversale di integrazione sistemica delle priorità e dei bisogni rispettivi di uomini e donne in tutte le politiche e le azioni a carattere generale, sia provvedimenti specificatamente dedicati alle donne per rimuovere situazioni persistenti di discriminazione diretta e indiretta.

Promuovere politiche di genere significa infatti, come sopra accennato, non soltanto attivare misure e interventi specifici rivolti alle donne e finalizzati alla parità di opportunità, ma anche prendere in considerazione la dimensione di genere e l’impatto che sul genere qualsiasi politica regionale può produrre, in tutti gli ambiti: economico, sociale, ambientale ed in particolare nell’istruzione, nell’occupazione e nello sviluppo delle carriere, nell’imprenditorialità, nella parità di retribuzioni per pari lavoro o per lavoro di pari valore, nella migliore conciliazione della vita familiare con quella lavorativa e nella partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale politico ed economico.

La proposta di legge sostanzia una precisa presa di posizione politica a favore della promozione delle politiche di genere e costituisce il naturale e necessario punto di riferimento per le stesse che, con la cogenza e la sistematicità che sono propri dello strumento legislativo, potrà far superare le criticità finora riscontrate e garantire uno sviluppo, nel tempo, della volontà politica fino ad oggi manifestata e messa in atto.

Riconducendosi a quanto appena esposto e operando secondo la strategia del doppio binario indicata dall’Unione Europea, sono stati individuati i due principali obiettivi perseguiti con la presente proposta di legge:

integrare la prospettiva di genere in ogni politica ed in ogni fase dei processi politici, dalla progettazione all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione.

costruire un coerente sistema di azioni specificatamente volte alla conciliazione vita-lavoro e a realizzare una piena parità fra uomini e donne.

La volontà è, quindi, quella di definire, da una parte, strumenti innovativi e declinati sulle esigenze ed aspettative che giungono dal territorio e, dall’altra, declinare il concetto di cittadinanza di genere rispetto a tutti gli ambiti nei quali la Regione Toscana ha competenza legislativa effettuando, una ricomposizione, nell’ottica delle politiche di genere, dell’attuale legislazione e programmazione regionale interessata dalla materia delle pari opportunità uomo-donna.

Nel contempo, la proposta di legge intende operare, rispetto agli Enti Locali, come strumento di sollecitazione ed indirizzo.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  "CITTADINANZA DI GENERE E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO"

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO PRINCIPI E FINALITA’

Art. 1 – Oggetto e Principi
La presente legge attua l’articolo 4 comma 1 lettera f) dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politiche di genere e di conciliazione vita-lavoro.

1.La presente legge individua gli strumenti attraverso i quali:
a)dare concretezza all’integrazione della dimensione di genere negli atti normativi e di programmazione della Regione;
b)costruire un sistema di azioni volte alla conciliazione vita-lavoro e alla realizzazione di una piena parità fra uomini e donne;
c)facilitare la diffusione di una cultura favorevole alla nascita di nuovi comportamenti sociali.

2.La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere inteso come il riconoscimento e la valorizzazione dell’identità di genere e delle differenze specifiche di cui uomini e donne sono portatori.

3.La Regione valorizza il concetto di cittadinanza di genere come principio ispiratore trasversale dell’attuazione di tutte le politiche regionali.

Art. 2 – Obiettivi

1.La Regione, nell’attuazione del principio di cittadinanza di genere e nell’ambito delle proprie competenze, persegue i seguenti obiettivi:
a)agire rispetto dell’universalità dell’esercizio dei diritti di cittadinanza di donne e uomini e nel rispetto delle culture d’appartenenza;
b)contribuire ad eliminare gli stereotipi sessuali e di genere come condizione per la piena uguaglianza delle donne e degli uomini;
c)promuovere e difendere il principio di libertà e autodeterminazione della donna;
d)sostenere, qualificare e promuovere lo sviluppo delle risorse disponibili per un’effettiva realizzazione delle potenzialità femminili, particolarmente in termini di imprenditorialità e professionalità, per raggiungere una sostanziale uguaglianza fra uomini e donne;
e)favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé;
f)promuovere interventi a sostegno dell’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi, a sostegno della maternità e della paternità nonché favorire la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli;
g)p romuovere la partecipazione delle donne alle decisioni rilevanti per la comunità in cui vivono;
h)promuovere l’impiego qualificato delle donne nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private anche in attuazione del principio di responsabilità sociale;
i)promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una cittadinanza di genere;
l)integrare la dimensione di genere nella programmazione, gestione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale, prevedendo modalità organizzative idonee;
m)promuovere uguale indipendenza economica fra uomini e donne anche in attuazione degli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona "Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza" del marzo 2000.

TITOLO II – AZIONI PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E LE PARI OPPORTUNITA’ NELLA VITA SOCIALE E POLITICA

CAPO I – CITTADINANZA DI GENERE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Art. 3 – Azioni per la conciliazione vita-lavoro

1.La Regione promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti:
a)sperimentazione di formule di organizzazione dell’orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro;
b)promozione di un’equa distribuzione del lavoro di cura fra i sessi;
c)incremento del ricorso dei congedi parentali anche da parte degli uomini;
d)attuazione di interventi in ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città nell’ambito della normativa vigente;
e)lotta agli stereotipi di genere che implichino una limitazione nelle scelte lavorative e nell’assunzione di ruoli di responsabilità.

2.I progetti relativi alle azioni di cui al comma 1 sono presentati dalle province e dalla città metropolitana.

3.I progetti di cui al comma 2 sono redatti nel rispetto dei criteri e degli indirizzi del piano regionale di cui all’articolo 21, di concerto con gli enti locali, gli organismi, le categorie economiche e sociali a carattere territoriale e leassociazioni di cui all’articolo 5.

CAPO II – RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DELLE DONNE

Art. 4 – Albo delle competenze e dei talenti femminili

1.Al fine di facilitare gli adempimenti dell’articolo 19 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazione e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è istituito presso la Giunta regionale l’albo delle competenze e dei talenti femminili.

2.L’albo di cui al comma 1 raccoglie i curricula di donne; ad esso possono iscriversi:
a)le professioniste iscritte negli albi od elenchi di ordini o collegi professionali;
b)figure femminili che operano nel territorio regionale appartenenti alle:
1)associazioni sindacali e di categoria;
2)associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 aprile 1996, n. 29;
3)componenti docenti delle Università e agli enti di ricerca della Toscana;
c)donne che lavorano o risiedono in Toscana secondo modalità stabilite nel regolamento.

3.All’albo possono attingere, per le nomine di loro competenza, tutti gli enti pubblici del territorio regionale.

4.Il trattamento dei dati relativi all’albo di cui al presente articolo avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 .

5.Il regolamento disciplina:
a)la procedura e i requisiti per l’iscrizione;
b)le modalità per la tenuta dell’Albo, compresi casi e modi di cancellazione;
c)i requisiti per la domanda individuale di iscrizione;
d)il raccordo con gli adempimenti di cui alla l.r. 5/2008.

Art. 5 – Finanziamenti alle associazioni

1.La Regione concede finanziamenti a progetti realizzati:
a)dalle associazioni iscritte nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati"), modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2004, n. 57;
b)dalle associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 28/93;
c)dai movimenti delle donne delle associazioni di categoria.

2.Lo statuto o l’atto costitutivo delle associazioni e dei movimenti di cui al comma 1 prevede, anche alternativamente:
a)la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna;
b)la promozione e la valorizzazione della condizione femminile.
c)l’aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti.

3.Mediante il piano regionale di cui all’articolo 21 sono stabiliti i criteri e gli indirizzi per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.

TITOLO III – POLITICHE PER LA CITTADINANZA DI GENERE

CAPO I – STRUMENTI PER L’INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DI GENERE

Art. 6 – Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere

1.È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, come strumento di partecipazione e rappresentanza dell’universo femminile.

2.Il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere opera con la finalità di rafforzare il confronto sulle politiche di genere e pari opportunità ed ha i seguenti compiti:
a)esame congiunto delle problematiche, attraverso il confronto con i soggetti coinvolti, anche con riferimento alle finalità e alle iniziative definite dagli strumenti di programmazione regionale;
b)elaborazione di accordi e intese a livello istituzionale in materia di politiche per le pari opportunità
c)integrazione degli interventi dei diversi soggetti operanti nel settore.

3.Sono membri del Tavolo regionale politiche di genere:
a)i rappresentanti donne delle categorie produttive, professionali, sindacali;
b)i rappresentanti donne dei Comitati pari opportunità delle Università della Toscana;
c)i presidenti delle Commissioni pari opportunità delle associazioni rappresentative di enti locali;
d)la presidente della Commissione regionale pari opportunità
e)la Consigliera o Consigliere regionale di parità.
f)gli assessori con delega alle pari opportunità delle province e dei comuni capoluogo di provincia.
4.La partecipazione al tavolo di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di compensi e rimborsi di alcuna natura.

Art. 7 – Analisi e parametri di genere nella attività normativa e nella programmazione

1.La Regione adotta l’analisi di genere nella valutazione di impatto della attività normativa di propria competenza.

2.La Regione, negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69, adotta l’analisi di genere secondo le metodologie e i criteri stabiliti dal modello analitico vigente previsto dalla medesima l.r 49/1999.

Art. 8 – Parametri di genere nei bandi regionali

1.La Regione, nel rispetto della normativa vigente, include nei propri bandi, criteri e parametri di genere nei casi e secondo le modalità stabilite con regolamento.

Art. 9 – Coordinamento delle risorse

1.Afine di ottimizzare le risorse e coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale la massima integrazione tra le risorse regionali e:
a)le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione nonché quelle per l’imprenditoria femminile;
b)altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi;
c)le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
d)le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria apportate delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2.Le risorse di cui alle lettere b, c) e d) del comma 1 sono oggetto di concertazione.

Art. 10 – Bilancio di genere

1.Il bilancio di genere è strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche regionali nell’ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali.

2.Mediante il bilancio di genere la Regione persegue:
a)la valutazione del diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di
bilancio e dalla ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro
sociale e domestico;
b)l’analisi dell’impatto di genere in tutti i settori dell’intervento pubblico;
c)l’utilizzo del bilancio per definire adeguate priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni specifici per raggiungere la parità tra uomini e donne tramite le politiche pubbliche;
d)la ridefinizione delle priorità e la riallocazione della spesa pubblica senza necessariamente aumentare l’ammontare del bilancio pubblico totale e nel rispetto degli strumenti di programmazione.

3.La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.

Art. 11 – Statistiche di genere

1.Il settore competente della Giunta regionale garantisce l’adeguamento in termini di genere delle statistiche inserite nel programma statistico regionale.

2.Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano ed incrementano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 12 – Rapporto di genere

1.La Giunta regionale, contestualmente al piano regionale di cui all’articolo 21, avvalendosi dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), predispone un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne.

2.La Giunta predispone il rapporto di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale come allegato al piano regionale di cui all’articolo 21.

CAPO II – CITTADINANZA DI GENERE NELLE POLITICHE DELLE REGIONE

Art. 13 – Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell’educazione

1.La Regione, nell’ambito delle politiche e degli strumenti di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40, promuove e sostiene:
a)azioni positive per le pari opportunità finalizzate all’occupazione femminile;
b)azioni positive di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile;
c)un’offerta dell’obbligo formativo di cui all’articolo 13 della l.r. 32/2002 volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze formative di entrambi i generi.

Art. 14 – Cittadinanza di genere nelle politiche economiche

1.La Regione, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’articolo 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) e nel rispetto dei principi dell’articolo 52 del decreto legislativo 11 Aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246), da ultimo modificato dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, predispone azioni per:
a)promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici al fine di favorire la più ampia scelta professionale delle donne e quindi l’avvio e la gestione competente della propria attività
b)promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, particolarmente nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
c)agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

Art. 15 – Cittadinanza di genere nelle azioni di responsabilità sociale delle aziende

1.La Regione riconosce la realizzazione di azioni atte a promuovere condizioni di parità tra le donne e gli uomini, nell’ambito delle politiche e degli strumenti di cui alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese), modificata dalla legge regionale 21 novembre 2006, n. 56, come uno degli ambiti di intervento per la conciliazione vita-lavoro così come disciplinati all’articolo 3.

Art. 16 – Cittadinanza di genere nella politica sanitaria

1.La Regione, nell’ambito delle politiche e degli strumenti di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), garantisce l’integrazione attiva negli obiettivi e nelle attuazioni della politica sanitaria del principio della parità di trattamento, al fine di evitare che, a causa delle differenza biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati, si abbiano discriminazioni.

2.La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione sanitaria di cui agli articoli 8, comma 3, lettera a) e 18 della l.r. 40/2005, tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando in particolare le seguenti azioni:
a)l’adozione sistematica, nell’ambito delle azioni di educazione alla salute di cui all’articolo 7 della l.r. 40/2005, di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita;
b)la promozione di una ricerca scientifica di cui agli articoli 5 e 54 della l.r. 40/2005, che prende in considerazione le differenze fra uomo e donna in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità e l’attività diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale;
c)l’integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie, nell’ambito del sistema di formazione di cui agli articoli 51 e 52 l.r. 40/2005, garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere;
d)l’ottenimento e il trattamento disaggregato per genere, ove possibile, dei dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi di informazione sanitaria.

Art. 17 – Cittadinanza di genere nella società dell’informazione

1.La Regione nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere f), g) e h) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), da ultimo modificata dalla legge 27 dicembre 2007, n. 69, promuove e sostiene azioni positive che mirano a:
a)favorire la piena integrazione nella società dell’informazione delle persone e, in particolare, di quelle che, per appartenenza di genere, sono soggette a discriminazione;
b)promuovere e potenziare la capacità di donne e uomini di utilizzare gli strumenti della società dell’informazione e della conoscenza.

Art. 18 – Cittadinanza di genere nelle politiche di governo del tempo, dello spazio urbano e di pianificazione degli orari delle città

1.La Regione nell’ambito delle politiche e degli strumenti di cui alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città), modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, promuove azioni per la conciliazione vita-lavoro di cui all’articolo 3 finalizzate a:
a)coordinamento degli orari della città
b)qualità e flessibilità dell’offerta dei servizi pubblici a domanda degli enti locali.

Art. 19 – Cittadinanza di genere nelle attività di comunicazione istituzionale

1.La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per:
a)introdurre la prospettiva di genere favorendo l’attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;
b)valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine scevra da stereotipi di genere;
c)promuovere una rappresentanza maschile e femminile coerente con l’evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società combattendo gli stereotipi basati sul genere.

2.Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale regionale e mediante il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), modificata dalla legge 27 dicembre 2007, n. 69.

3.Il Corecom nell’ambito delle funzioni di disciplina dell’accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), numero 1) della l.r. 22/2002, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.
4.La Regione pone il rispetto dei criteri di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilità di tutte le attività di comunicazione cui contribuisce.

Art. 20 – Formazione del personale in materia di pari opportunità

1.La Regione, nell’ambito della promozione di prassi socialmente responsabili all’interno della propria organizzazione e nel rispetto del contratto di lavoro, promuove azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura dell’uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per tutto il personale regionale.

2.La Regione, su proposta del Comitato d’ente pari opportunità (CPO), realizza corsi di formazione per la dirigenza e per il personale che gestisce risorse umane, al fine di formare personale qualificato per la valorizzazione delle diversità di genere.

3.La Regione promuove altresì corsi di qualificazione mirati all’acquisizione di conoscenze specifiche in materia di pari opportunità al fine di formare personale qualificato a introdurre la dimensione di genere in tutte le politiche di settore.

TITOLO IV – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 21 – Piano regionale

1.Il piano regionale per la cittadinanza di genere e la conciliazione vita-lavoro costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità e stabilisce:
a)gli indirizzi e le priorità di intervento;
b)i criteri ed indirizzi per la scelta delle azioni per la conciliazione vita-lavoro di cui all’articolo 3;
c)i criteri e gli indirizzi per l’assegnazione dei finanziamenti da riservare alle associazioni di cui all’articolo 5 per la realizzazione di specifici progetti;
d)i criteri e indirizzi per l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 14;
e)le iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente.

2.Il piano di indirizzo è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla l.r. 49/1999.

3.La Giunta, contestualmente al piano di indirizzo regionale, predispone il rapporto di genere di cui all’articolo 12, come allegato al piano di cui al presente articolo.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Revoca dei finanziamenti

1.I finanziamenti erogati ai sensi degli articoli 3 e 5 sono revocati, in tutto o in parte, e le somme corrisposte sono recuperate nei seguenti casi:
a)dichiarazioni false o gravemente incomplete;
b)mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;
c)destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di programmazione regionale;
d)omessa rendicontazione o irregolarità nelle spese.

2.Nel caso in cui ad un’associazione siano revocati i finanziamenti, l’associazione medesima è esclusa da ulteriori finanziamenti regionali per tre anni.

Art. 23 – Relazione al Consiglio

1.La Giunta regionale presenta periodicamente al Consiglio regionale una relazione che illustra:
a)lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente legge;
b)le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati.

Art. 24 – Norme transitorie

1.In via transitoria il piano regionale di cui all’articolo 21 è predisposto per il biennio 2009-2010.

2.Per gli adempimenti di cui all’articolo 3, fino all’istituzione dell’area metropolitana, provvede la provincia di Firenze.

Art. 25 – Norma finanziaria

1.Le risorse per l’attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il piano regionale di cui all’articolo 21.

2.Le risorse di cui al comma 1, per il biennio 2009-2010 sono stimate in euro 1.768.080,00 annui e sono poste a carico dell’unità previsionale di base n. 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" per Euro 1.378.080,00 e dell’unità previsionale di base 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento" per Euro 390.000,00 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

3.Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2009
in diminuzione
UPB 741 "Fondi – Spese correnti", per euro 1.078.080,00;
UPB 743 "Fondi – Spese di investimento", per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" per euro 1.078.080,00;
UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento"per euro 390.000,00

anno 2010
in diminuzione
UPB 741 "Fondi – Spese correnti", per euro 1.078.080,00;
UPB 743 "Fondi – Spese di investimento", per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" per euro 1.078.080,00;
UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento"per euro 390.000,00.

4.Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

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