Emergenza Economia, la Giunta firma il protocollo con le Banche

La Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di Intesa con gli Istituti Bancari sull’ Emergenza Economia, uno dei punti attuativi più importanti dei provvedimenti recentemente assunti. Di seguito il testo
PROTOCOLLO D’INTESA “EMERGENZA ECONOMIA”
Oggi, 12 dicembre 2008, in Firenze
Tra
La Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, …,
e
Le seguenti banche:
-Monte dei Paschi di Siena S.p.a., codice fiscale […],, in qualità di capogruppo del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, rappresentata dal […],;
-Banca CR Firenze S.p.a., codice fiscale […],, , rappresentata dal […],;
-Cassa di Risparmio di La Spezia., codice fiscale […],, , rappresentata dal […],;
-Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, codice fiscale […],, , rappresentata dal […],;
-Banca Intesa codice fiscale […],, , rappresentata dal […],;
-Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Banca dell’Etruria e del Lazio Scpa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo S.c.r.l., codice fiscale […],, in nome e per conto delle Banche di Credito Cooperativo da essa rappresentate, rappresentata dal […],;
-Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Spa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Cassa di Risparmio di Prato Spa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Cassa di Risparmio di San Miniato Spa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Banca CARIGE Spa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Scpa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Cassa di Risparmio di Volterra Spa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scpa, codice fiscale […],, in qualità di capogruppo del gruppo bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna, rappresentata dal […],;
-Banca Popolare di Cortona Scpa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Banca Popolare Etica Scpa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Cassa di Risparmio di Carrara Spa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Banca Popolare di Lajatico Scpa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Centro Leasing Banca Spa, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Banca del Monte di Lucca S.p.a., codice fiscale […],, rappresentata dal […],; (oppure firma CARIGE Gruppo);
-Banca XXXXXXXXX, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
-Banca XXXXXXXXX, codice fiscale […],, rappresentata dal […],;
Le Banche firmatarie in qualità di capogruppo coordineranno tutte le società facenti parte dei rispettivi gruppi bancari al fine dell’attuazione del presente Protocollo per ciò che attiene alla loro specificità di intervento negli strumenti ivi previsti e negli specifici accordi che potranno definirsi ai sensi del presente documento.
Premesso:
-che la Giunta Regionale nella seduta Programmatica del 13 ottobre 2008, dedicata al tema “Effetti della crisi finanziaria internazionale sull’economia toscana”, ha definito una serie di politiche di intervento atte ad affrontare gli effetti della crisi finanziaria in corso, tra le quali primeggia il sostegno all’accesso al credito delle PMI toscane;
-che la Regione, come ribadito nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010, ha da sempre attribuito al sistema creditizio regionale un ruolo centrale per il sostegno al mondo economico e sociale della Toscana e che tra le priorità individuate trovano rilievo le politiche del credito, indispensabili per sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della regione;
Ricordato:
-che in data 14 aprile 2006 è stato firmato un Protocollo di intesa tra Regione Toscana e i principali istituti del sistema bancario toscano per la definizione di strumenti di intervento a favore dell’economia toscana (d’ora in avanti per brevità “Protocollo per le PMI”), valido per il periodo 2006-2010, aperto all’adesione da parte di tutto il sistema bancario operante in Toscana ed attualmente sottoscritto da 21 istituti bancari;
-che il “Protocollo per le PMI” ha permesso alla Regione, anche grazie alla preziosa collaborazione con il sistema bancario firmatario, di promuovere ed attuare le politiche pubbliche di intervento a favore delle sistema economico regionale, favorendone lo sviluppo ed il consolidamento, in stretta collaborazione con gli strumenti di intervento rappresentati da Fidi Toscana e Artigiancredito Toscano;
-che in data 14 dicembre 2007 è stato firmato un ulteriore Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e le banche (d’ora in avanti per brevità “Protocollo Generale”), che prevede la volontà comune delle parti di addivenire alla definizione di eventuali e specifici accordi correlati agli interventi posti in essere dalla Regione, avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito per i soggetti che operano nel territorio toscano, ivi incluse anche le persone fisiche;
Valutato:
-che la Regione Toscana e le Banche, nel corso dell’incontro istituzionale del 6 novembre 2008 e, successivamente, nel corso dell’incontro del 10 novembre aperto anche alle categorie economiche e sociali che siedono al Tavolo di Concertazione Generale della Regione, hanno pienamente condiviso le preoccupazioni per la grave crisi finanziaria ed economica in atto, esprimendo la necessità di un comune impegno a fronteggiare e reagire all'”emergenza economia” che tende ad esplicarsi attraverso una generale pressione creditizia;
-che gli obiettivi, condivisi con il sistema bancario, attengono al sostegno del sistema produttivo toscano nella fase acuta della crisi e, parallelamente, all’esigenza di supportare le opportunità di ripresa e di sviluppo del territorio;
-che la Giunta Regionale ha deciso di intervenire con politiche regionali che mirano a rafforzare le garanzie dell’impresa, in grado di agevolare la domanda di credito delle PMI, istituendo, con un finanziamento a Fidi Toscana, due nuove misure di garanzia denominate “Misura liquidità” e “Misura Investimenti”, rispondenti ai requisiti generali e specifici previsti per le garanzie di natura personale dalla Circolare Banca d’Italia 263/2006 (“Accordo Basilea 2”) e destinati alla concessione di garanzia diretta, co-garanzia e controgaranzia;
-che l’intervento di garanzia regionale tiene conto della positiva esperienza condotta dalla Regione Toscana a valere su detti strumenti, esperienza che ha contribuito al fatto che in Toscana si sia sviluppato ed operi un articolato sistema di soggetti erogatori delle garanzie (Fidi Toscana, Artigiancredito e Confidi), in grado di operare sempre più frequentemente in un’ottica di ripartizione del rischio, anche grazie ai meccanismi di cogaranzia e controgaranzia, ciò prefigurando un sistema in grado di attenuare/ammortizzare la stretta creditizia in atto;
-che si condivide la necessità che la garanzia pubblica, in questa fase congiunturale, non solo sostenga gli investimenti produttivi, ma nell’immediato supporti la domanda di consolidamento del debito a breve, nonché di smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese toscane verso la P.A., rispondendo così alle necessità più sentite dalle imprese;
-che le Misure di garanzia citate possono assistere anche le operazioni di leasing, che rivestono un ruolo di rilievo nella realizzazione degli investimenti di impresa;
-che le iniziative congiunte assunte da Regione e Banche in questo contesto, opportunamente divulgate, racchiudono in sé anche la capacità di infondere fiducia presso il tessuto economico nei confronti nell’azione pubblica e delle istituzioni finanziarie, contribuendo positivamente all’efficacia delle misure adottate;
-che la Regione Toscana e la Banche firmatarie, al fine di conseguire una maggiore operatività e diffusione degli strumenti di intervento previsti nel presente atto, si dichiarano disponibili ad estenderne l’adesione a tutto il sistema bancario operante in Toscana;
Tutto ciò premesso, ricordato e valutato
Resta inteso
Art. 1 – Obiettivi generali
La Regione Toscana e le Banche firmatarie, al fine di dare concretezza alla comune volontà di fronteggiare e reagire all'”emergenza economia”, condividono gli obiettivi di sostegno al sistema produttivo toscano nella fase acuta della crisi e, parallelamente, di supporto alle opportunità di ripresa e di sviluppo del territorio. A tal fine, concordano sulla metodologia operativa di cui agli articoli successivi.
Le parti convengono che il presente accordo si affianca e non sostituisce gli accordi Regione-Banche già in essere e sopra citati, contenuti nel “Protocollo per le PMI”, nonché negli “Accordi di Progetto” definiti in attuazione del “Protocollo Generale”.
La Regione e le Banche firmatarie convengono che l’eventuale successiva adesione da parte di altre Banche comporterà per queste ultime la sottoscrizione del presente atto.
La Commissione Regionale Toscana della Associazione Bancaria Italiana sottoscrive il presente atto in qualità di animatore sul territorio e presso le banche associate degli strumenti di seguito definiti.
Art. 2 – Metodologia operativa e monitoraggio sull’operatività
La Regione e le Banche confermano la metodologia definita nei precedenti Protocolli di Intesa. In particolare:
-per la migliore applicazione degli interventi previsti nel presente Protocollo, le Banche si impegnano a fornire alla propria rete commerciale una informativa dettagliata delle tipologie di operazioni da attivarsi con gli strumenti ed alle condizioni di seguito descritti;
-La Regione provvederà a dare la più ampia diffusione al presente Protocollo, sia attraverso Fidi Toscana S.p.a., sia attraverso le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, ……;
-le Banche confermano la disponibilità a fornire alla Regione i dati utili a consentire successive elaborazioni a carattere statistico generale per il monitoraggio dell’efficacia degli strumenti attivati. Il monitoraggio sarà svolto grazie alle informazioni fornite dalle Banche in fase istruttoria a Fidi Toscana S.p.A., senza ulteriori aggravi sui sistemi informativi delle Banche. Le informazioni sono successivamente elaborate in seno all’Osservatorio Regionale sul Credito, istituito con Legge Regionale 22 dicembre 2006, n. 64, che si avvale del supporto tecnico dell’I.R.P.E.T. con salvaguardia delle norme vigenti sul diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.
Art. 3 -Misure di garanzia attivate dalla Regione tramite Fidi Toscana S.p.A.
La Regione Toscana concede a Fidi Toscana S.p.A., società istituita con Legge Regionale 5 Giugno 1974, n. 32 e partecipata dalla Regione stessa e dalle Banche, un prestito subordinato per complessivi 48 milioni di € destinato alla costituzione delle nuove Misure di garanzia denominate “Misura Liquidità” e “Misura Investimenti”.
Alla data di sottoscrizione del presente atto è stabilito che le due nuove Misure di garanzia ammontino rispettivamente a 15 milioni di € (“Misura Liquidità”), di cui 1,5 milioni quali risorse proprie di Fidi Toscana, ed a 33 milioni di € (“Misura Investimenti”), con copertura fino all’80% delle operazioni di finanziamento o leasing erogate dal sistema bancario.
In considerazione di detti provvedimenti, Fidi Toscana rilascia garanzie personali, dirette, incondizionate ed irrevocabili, nonché co-garanzie e controgaranzie, a valere sul proprio patrimonio, con le modalità definite nei Regolamenti approvati da specifici Decreti Dirigenziali Regione Toscana, riportate in sintesi nelle “schede prodotto” allegate al presente atto. In caso di difformità o di successive modificazioni, fanno fede le norme dei relativi Regolamenti.
I finanziamenti erogati da ogni Banca firmataria del presente atto sono garantiti a valere sulle suddette Misure a seguito della sottoscrizione di specifica convenzione tra la Banca e Fidi Toscana.
Art. 4 – Plafond di credito a favore dell’economia toscana
In considerazione delle garanzie dirette che saranno rilasciate nell’ambito delle Misure di cui all’articolo 3, le Banche firmatarie si impegnano a mettere a disposizione delle PMI toscane un plafond complessivo stimabile in almeno 480 milioni di € per la concessione -previa insindacabile ed autonoma valutazione del merito creditizio- di finanziamenti o leasing alle condizioni di tasso di seguito stabilite, ciascuna in relazione alla propria iniziativa ed operatività, per le finalità ammesse dai Regolamenti delle Misure.
Sulle operazioni ammesse alle Misure non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.
Art. 5 – Smobilizzo crediti vantati verso la P.A.
Per le operazioni di smobilizzo dei crediti vantati dalle PMI toscane nei confronti della Regione, degli Enti Locali toscani e delle Aziende sanitarie e ospedaliere, le parti richiamano e confermano l’operatività prevista nel vigente Protocollo per le PMI, le cui condizioni sono riportate nella successiva Tabella C.
Detti crediti non ricomprendono i crediti di imposta, i contributi, le agevolazioni od altri benefici economici.
Art. 6 -Operazioni di leasing
Per le operazioni di leasing ammesse alla garanzia delle Misure coperte (ove possibile) da forme assicurative “All Risk” e per le quali la Società di leasing abbia facoltà di pagare il fornitore nel termine di 45 giorni, si applicano le condizioni massime di tasso specificatamente indicate alla Tabella D.
L’utilizzatore del bene avrà la facoltà di richiedere un piano finanziario con le seguenti caratteristiche:
-un primo versamento a titolo di primo canone di locazione;
-i canoni successivi a partire o dal secondo o dal terzo o dal quarto mese successivo a quello della dichiarazione di accettazione dei beni.
Le Banche firmatarie, qualora non concedano direttamente finanziamenti nella forma del leasing, comunicano alla Regione Toscana ed a Fidi Toscana le società (appartenenti o meno al proprio Gruppo) che per loro conto provvedono ad effettuare dette operazioni. Conseguentemente, tali società di leasing sono autorizzate a sottoscrivere la convenzione con Fidi Toscana per l’accesso alle Misure di garanzia.
Art. 7 – Determinazione delle condizioni massime di tasso
Le condizioni di tasso per le operazioni ammesse alla garanzia diretta delle Misure si determinano sulla base degli spread massimi riportati nelle tabelle A, B, C e D che seguono. Per le diverse tipologie di operazioni garantite, gli spread massimi sono stabiliti in base alle diverse durate del finanziamento e con riferimento a 5 classi di merito di credito dell’impresa (per brevità, definite da “ottimo” a “mediocre”). Il merito di credito discende dall’associazione che ogni Banca opera tra le proprie classi di rating e le classi di merito di cui al presente atto.
Le operazioni di finanziamento o leasing possono essere definite a tasso variabile oppure, compatibilmente alle provviste disponibili, a tasso fisso.
Gli spread massimi indicati sono da sommare:
-al parametro “I.R.S. lettera della durata dell’operazione”, per operazioni a tasso fisso;
-al parametro “Euribor su base 360”, per operazioni a tasso variabile.

Tabella A – Spread massimi di tasso per i finanziamenti garantiti dal Fondo “Misura Liquidità

Classi di meritoOperazioni fino a 5 anniOperazioni da 5 a 7 anniOperazioni da 7 a 10 anni
Ottimo0.900.900.90
Buono111.1
Sufficiente1.41.551.7
Mediocre1.551.71.85

Tabella B – Spread massimi di tasso per i finanziamenti garantiti dal Fondo “Misura Investimenti”

Classi di meritoOperazioni fino a 5 anniOperazioni da 5 a 7 anniOperazioni da 7 a 10 anniOperazioni oltre i 10 anni
Ottimo0.80.80.80.8
Buono0.90.911.1
Discreto1.11.21.31.4
Sufficiente1.31.451.61.75
Mediocre1.51.651.81.95
Microcredito1.55

Tabella C – Spread massimi di tasso per le operazioni di smobilizzo crediti vantati verso la P.A. garantite

Classi di meritoCon accettazione della cessione del creditoSenza accettazione della cessione del credito
Ottimo0.40.6
Buono0.50.7
Sufficiente0.70.9
Mediocre0.81

Tabella D – Spread massimi di tasso per le operazioni di leasing garantite

Classi di meritoOperazioni fino a 5 anniOperazioni da 5 a 8 anniOperazioni oltre 8 anni
Ottimo1.41.61.8
Buono1.51.71.9
Discreto1.71.82
Sufficiente1.81.92.1
Mediocre1.922.1

Art. 8 – Revisione e validità del Protocollo

Il presente Protocollo di Intesa opera fino a completo esaurimento delle disponibilità dei Fondi di garanzia sopra richiamati, salvo eventuali successivi ampliamenti delle relative dotazioni.

Su richiesta motivata delle parti, potrà essere annualmente integrato e/o modificato. Le modifiche e/o integrazioni concordate saranno formalizzate con scambio di corrispondenza.

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