Nella Proposta di legge di modifica alla legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) sono contenuti le "Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati".
Vi sono inoltre le "Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni" e "Disposizioni finanziarie diverse".
Con queste disposizioni, tenuto conto della gravità della situazione economica generale, la Regione dispone in via straordinaria per l’anno 2009 un intervento finanziario complessivo di 5 milioni di euro a sostegno dei lavoratori disoccupati.
L’intervento si colloca nello stesso alveo delle azioni governative, non sovrapponendosi però alle stesse, per cui non beneficeranno dei contributi regionali coloro che risulteranno già destinatari di analoghi benefici disposti dallo Stato.
Si introduce nella legge finanziaria l’articolo 6bis "Costituzione del Fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati". Le risorse necessarie per finanziare le azioni a sostegno del reddito e delle famiglie sono stimate in euro 5.000.000,00.
Si introduce poi l’art. 6ter "Interventi per il sostegno al reddito", prevedendo un sussidio di sostegno al reddito pari ad euro 1.650,00 erogato una tantum, ai lavoratori residenti in Toscana, che:
-siano dipendenti a tempo determinato o indeterminato e ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all’art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) provenienti da imprese con unità produttive od operative con sede in Toscana;
-risultino in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
-non beneficino di ammortizzatori sociali;
-abbiano sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all’art. 14 comma 3 del D.P.G.R. 4 febbraio 2004 n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32).
Il contributo non è riconosciuto a coloro che risultano beneficiari di ulteriori contributi pubblici erogati allo stesso titolo.
Con successivo atto la Giunta regionale provvederà a definire la durata minima del rapporto di lavoro e la soglia di reddito – riferito al 2008 ed accertato tramite ISEE che danno diritto al sussidio, nonché le modalità operative di accesso al beneficio.
Si introduce inoltre l’art. 6 quater "Contributi per titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa".
La norma prevede uno specifico intervento a sostegno di tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro, anche se beneficiari di ammortizzatori sociali, che sono titolari di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa e che, pertanto, risultano avere una situazione economica ulteriormente gravata dai relativi oneri finanziari.
Il contributo regionale, di importo pari ad euro 1650,00, è diretto ai titolari di mutui prima casa, purché il beneficiario risulti in regola con i pagamenti verso il proprio Istituto mutuante, non benefici di analoghi finanziamenti pubblici, e non sia già supportato da altre garanzie personali o reali.
Il sistema bancario, dal canto suo, a seguito di specifici accordi stipulati con la Regione Toscana, potrà contribuire all’iniziativa riconoscendo un abbattimento degli interessi agli stessi soggetti che beneficiano del contributo in oggetto.
Con la deliberazione che provvederà a definire nel dettaglio i criteri di attribuzione dei benefici, la Giunta regionale individuerà, inoltre, le caratteristiche delle abitazioni oggetto del mutuo ipotecario per il quale è concesso il contributo, in quanto, in relazione alla categoria catastale ed al valore dell’immobile, dovranno essere esclusi gli edifici di lusso.
Di seguito il testo della PdL
Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 – Legge finanziaria per l’anno 2009.
SOMMARIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Capo I – Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000 n. 32 (Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive – IRAP)
Art. 1 – Modifiche all’art. 1 della l.r. 32/2000
Art. 2 – Sostituzione dell’art. 7 della l.r. 32/2000
Capo II – Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP)
Art. 3 – Inserimento dell’art. 2 bis nella l.r. 2/2001
TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Capo I – Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 4 – Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Capo I – Misure a sostegno dell’innovazione e della riorganizzazione amministrativa
Art. 5 – Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Capo II – Misure a sostegno delle attività di impresa
Art. 6 – Interventi per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate
Capo II bis – Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati
Art. 6 bis – Istituzione del Fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati
Art. 6 ter – Interventi per il sostegno al reddito
Art. 6 quater – Contributi per i titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa
Capo III – Misure a sostegno di interventi di prevenzione del rischio sismico
Art. 7 – Contributi straordinari per la ricostruzione di edifici scolastici inagibili
Capo III bis – Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni
Art. 7 bis – Disposizioni per l’incentivazione delle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni
Art. 7 ter – Fondo di anticipazione per i piccoli comuni
Capo IV – Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale
Art. 8 – Proroga delle disposizioni di cui alla l.r. 42/2006
Capo V – Misure a sostegno della zootecnica toscana
Art. 9 – Contributo straordinario ai Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI)
TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
CAPO I – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture
speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)
Art. 10 – Modifiche all’articolo 6 della l.r. 43/2006
Art. 11 – Entrata in vigore
ALLEGATO A
ALLEGATO B
TITOLO I – Disposizioni in materia tributaria
CAPO I – Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta
regionale sulle attività produttive "IRAP")
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2000
omissis (1)
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/2000
omissis (2)
CAPO II – Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive "IRAP")
Art. 3
Inserimento dell’art. 2 bis nella l.r. 2/2001
omissis (3)
TITOLO II – Disposizioni in materia di programmazione regionale
CAPO I – Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 4
Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
- Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l’allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.
TITOLO III – Disposizioni finanziarie diverse
CAPO I – Misure a sostegno dell’innovazione e della riorganizzazione amministrativa
Art. 5
Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
- Al fine di favorire l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale e dell’avvio del processo di attuazione dell’autonomia consiliare ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), le risorse destinate a finanziarie gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di euro 130.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2009.
- All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO II – Misure a sostegno delle attività di impresa
Art. 6
Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici nonché di opere audiovisive assimilate
- Al fine di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la produzione e diffusione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate aventi valore culturale ed un diretto legame con l’identità regionale, è istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate.
- Le risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) all’erogazione di contributi per le sceneggiature originali di opere del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";
b) all’erogazione di contributi per la produzione di opere prime del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate nei limiti del reg. (CE) 1998/2006;
c) ad assumere la qualifica di coproduttore o preacquistare diritti su opere seconde del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate. - Possono accedere agli interventi le imprese italiane e le imprese di paesi comunitari che si impegnano all’apertura in Italia di una filiale o agenzia permanente.
- Con regolamento di attuazione sono definite le modalità di valutazione degli interventi da finanziare e di gestione del fondo.
- Agli oneri di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 700.000,00 per l’annualità 2009 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo
Capo II bis – Misure a sostegno dei lavori disoccupati
Articolo 6 bis
Istituzione del Fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati
- Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica è istituito per l’anno 2009 un Fondo regionale per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui al presente Capo, per un importo pari a € 5.000.000,00.
- Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 612 "Lavoro – spese correnti" del bilancio di previsione 2009.
Articolo 6 ter
Interventi per il sostegno al reddito
- Per l’anno 2009, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 1.650,00 a titolo di sostegno al reddito, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato e ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all’art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che:
a) risiedono in Toscana;
b) siano stati già occupati presso unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana;
c) risultano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
d) non beneficiano di ammortizzatori sociali;
e) hanno sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all’art. 14 comma 3 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004 n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32). - Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo.
- La Giunta Regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) la durata minima del rapporto di lavoro la cui cessazione anticipata, per causa non imputabile al lavoratore, ha originato lo stato di disoccupazione;
b) la soglia di reddito, riferito al 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ), che dà diritto al contributo;
c) le modalità operative di accesso al contributo.
Art. 6 quater
Contributi per titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa
- Per l’anno 2009 ai soggetti di cui all’articolo 6 ter, comma 1, che sono titolari di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa e che non beneficiano di altre garanzie reali o personali, è attribuito un ulteriore contributo una tantum pari ad € 1.650,00.
- Al contributo di cui al comma 1 accedono anche i lavoratori residenti in Toscana, provenienti da unità produttive od operative localizzate in Toscana, sospesi dal lavoro o licenziati, che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga, o dell’Indennità di mobilità, in possesso dei requisiti determinati dalla Giunta regionale ai ter comma 3.
- Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo e che dimostrano di aver correttamente assolto gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante.
- La Giunta Regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6ter comma 3, definisce le caratteristiche dell’immobile oggetto del mutuo ipotecario per il pagamento del quale è concesso il contributo, con riferimento alla classificazione catastale ed al valore dell’immobile,
CAPO III – Misure a sostegno di interventi di prevenzione del rischio sismico
Art. 7
Contributi straordinari per la ricostruzione di edifici scolastici inagibili
- Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 2.152.500,00 per l’erogazione di contributi straordinari finalizzati alla ricostruzione di edifici scolastici dichiarati inagibili in quanto non conformi alla normativa antisismica.
- I contributi sono concessi ai comuni a seguito di apposita istanza da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- La Giunta regionale con deliberazione individua i comuni beneficiari e quantifica gli importi del contributo straordinario, sulla base delle seguenti condizioni:
a) edifici scolastici dichiarati inagibili e conseguentemente evacuati a seguito dell’effettuazione da parte della Regione di indagini per la valutazione della vulnerabilità sismica, in attuazione dell’atto di programmazione negoziata stipulato in data 5 marzo 1997 tra la Regione stessa e il Dipartimento della protezione civile del Consiglio dei ministri;
b) necessità di procedere ad una nuova costruzione o ricostruzione, in quanto l’adeguamento strutturale dell’edificio esistente non risulta conveniente dal punto di vista tecnico-economico, secondo quanto certificato dai competenti uffici regionali. - I contributi non possono essere superiori al 70 per cento del costo dell’intervento, al netto di eventuali altri contributi finalizzati alla ricostruzione dell’edificio scolastico.
- La deliberazione di cui al comma 3 definisce inoltre le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
- All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 421 "Difesa del suolo, riduzione del rischio sismico – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2009.
Capo III bis – Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni
Art. 7 bis
Disposizioni per l’incentivazione delle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni
- Per l’anno 2009 è riconosciuto a ciascuna comunità montana un contributo per le gestioni associate, incentivate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) e dei relativi provvedimenti di attuazione, determinato in misura pari a quello attribuito allo stesso titolo per l’anno 2008.
- Per l’anno 2009 il contributo di cui al comma 1 è incrementato per ciascuna comunità montana della somma indicata nell’Allegato B, calcolata con riferimento al 50 per cento dell’importo stimato a riduzione del contributo ordinario trasferito dallo Stato. Tale somma è ripartita in misura uguale per ciascuna gestione associata.
- Il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 è liquidato ed erogato d’ufficio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2009 della comunità montana ed è soggetto a revoca ai sensi della l.r. 40/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
- Per l’anno 2009 è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore di ciascuna unione di comuni che non sia stata costituita ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata.
- Ai contributi per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni, da attribuire nell’anno 2009 secondo le modalità definite dalla l.r.40/2001 e dai relativi provvedimenti di attuazione, è riservata una somma non inferiore ad euro 600.000,00.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessi euro 3.408.615,54 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 1.1.1. "Azioni di sistema Regione enti locali – Spese correnti" del bilancio di previsione 2009.
Art. 7 ter
Fondo di anticipazione per i piccoli comuni
- Per l’anno 2009 è istituito un fondo di anticipazione di euro 2.300.000,00 per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, come risultanti dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
- L’importo massimo che può essere concesso a richiesta di ogni comune è determinato nella misura di euro 30.000,00.
- I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi, entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
- In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").
- La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata mediante lo stanziamento iscritto per la spesa sulla UPB 1.1.9. "Azioni di sistema Regione enti locali – Spese di investimento" e per l’entrata sulla UPB 461 "Riscossione di crediti" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
- Le risorse del fondo sono concesse prioritariamente ai comuni di cui all’ articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").
CAPO IV – Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale
Art. 8
Proroga delle disposizioni di cui alla l.r. 42/2006
- L’efficacia delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 agosto 2006, n. 42 (Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale), è prorogata al 31 dicembre 2009.
CAPO V – Misure a sostegno della zootecnica toscana
Art. 9
Contributo straordinario ai Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI)
- Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di macellazione, è autorizzato un contributo straordinario di euro 200.000,00 a ciascuno dei Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI), per il completamento delle opere di realizzazione degli stabilimenti di macellazione di proprietà comunale.
- I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso dell’anticipazione, senza alcun onere di interesse, nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
- La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
- All’onere di spesa di euro 400.000,00 si fa fronte mediante le risorse iscritte nella UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito,agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole zootecniche e forestali – Spese di investimento", del bilancio di previsione 2009.
TITOLO IV – Disposizioni in materia di personale
CAPO I – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)
Art. 10
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 43/2006
omissis (3)
Art. 11
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note
- Il testo dell’articolo è riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .
- Il testo dell’articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.
- Il testo dell’articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43.
Allegati (non pubblicati nel post)
All 1 – Allegato A – Prospetto di rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 4).
All 2 – Allegato B – Prospetto degli incrementi del contributo per le gestioni associate per l’anno 2009 (articolo
7 bis)