Fa molto discutere la Proposta di Legge ” NORME PER L’ACCOGLIENZA, L’INTEGRAZIONE PARTECIPE E LA TUTELA DEI CITTADINI STRANIERI IN TOSCANA”.
A seguire una scheda della legge, il mio intervento di presentazione in aula ed il testo integrale.
I nostri obiettivi:
- affermare il primato della persona ed il principio di eguaglianza;
- attuare politiche antidiscriminatorie;
- facilitare la vita a chi vive e lavora regolarmente in Toscana;
- garantire ai cittadini extracomunitari i diritti fondamentali della persona e una parità sostanziale rispetto ai cittadini italiani, in merito ai diritti sociali e civili, alle opportunità di integrazione sociale, culturale e lavorativa.
Per realizzare questi obiettivi vogliamo, per i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio regionale:
- garantire l’accesso ad alcune prestazioni sociali di carattere urgente anche per gli stranieri privi di permesso di soggiorno (es. mense e dormitori).
- garantire l’accesso al servizio sanitario e ai servizi sociali, anche attraverso l’opera di mediatori culturali, facendo conoscere la legislazione in materia e adeguando i servizi ad un’utenza multiculturale
- riconoscere i titoli professionali acquisiti nei paesi di origine
- favorire la partecipazione alla vita sociale attraverso l’insegnamento della lingua italiana e delle nozioni base di educazione civica.
- consentire l’accesso alla casa, da un lato prevedendo la possibilità di accedere ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dall’altro di poter contare su associazioni ed organismi si settore che facilitino la ricerca anche alle persone più svantaggiate.
- permettere l’inclusione nella vita scolastica con vari mezzi: pieno esercizio del diritto allo studio, momenti di incontro tra famiglie, insegnanti ed operatori, progetti specifici, servizi di mediazione culturale e linguistica, accesso ai servizi per l’infanzia
- prestare un’attenzione particolare ai richiedenti asilo e ai rifugiati, ai minori e alle donne in stato di gravidanza, alle vittime di tratta e sfruttamento, ai detenuti
- potenziare l’attività di formazione, informazione e mediazione per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili
- valorizzare la presenza dei cittadini stranieri altamente qualificati nel mondo dell’impresa , dell’università e della ricerca
- diritto al voto per le elezioni amministrative. Dal 2010 gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno che vivono in Toscana da 5 anni potranno partecipare alle elezioni amministrative sia regionali che comunali e provinciali, già dal prossimo anno, se il Parlamento approvasse velocemente la proposta di legge. Proposta che il consiglio regionale della Toscana ha approvato e inviato al Parlamento nel 2008.
- supportare i cittadini stranieri nell’adempimento di tutte le procedure relative ai titoli di soggiorno, richiesta di cittadinanza e accesso alla rete dei servizi territoriali attraverso sportelli ad hoc
- adottare tutte le misure per rispettare le differenze religiose (negli ospedali, nei cimiteri, in luoghi di culto adeguati, per la macellazione della carne, per il rispetto delle norme alimentari anche nelle mense pubbliche, nei luoghi di lavoro)
Inoltre, e questa sarebbe “la pietra dello scandalo”
- garantire l’accesso a prestazioni socio-sanitarie indifferibili e urgenti anche a stranieri comunque presenti sul territorio regionale che si trovassero nelle gravi condizioni da richiederne la necessità
Principali critiche alla legge
- La toscana rischia di diventare il ricettacolo di tutta l’immigrazione clandestina.
E’ vero il contrario. Prima di tutto noi vogliamo dare certezza e diritti agli immigrati regolari per favorire il loro inserimento. Siamo convinti che rafforzando la regolarità si combatte meglio l’illegalità.
Agli irregolari non garantiamo diritti aggiuntivi, ma quelli previsti (e troppo spesso disattesi) dalle convenzioni e dai principi del diritto internazionale, dalla nostra Costituzione e dalle stesse leggi nazionali esistenti che prevedono che agli stranieri presenti sul territorio vengano assicurati i diritti fondamentali. - Con questa legge si mettono sulla stesso piano gli immigrati regolari e quelli clandestini
Non è vero. Nel nostro testo non c’è equiparazione alcuna tra regolari e irregolari. Anzi noi rafforziamo le garanzie per gli immigrati regolari: perché è questa la vera scelta di governo. L’accesso strutturale ai servizi è garantito solo a loro. Per gli irregolari sono previsti, in caso di estrema gravità e di emergenza, interventi per la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, quindi le cure sanitarie e – ma solo in forma temporanea – l’accesso a dormitori e mense. Ciò vuol dire che in Toscana non faremo morire nessuno di fame, né per mancanza di cure o di un tetto sotto cui dormire d’inverno. - Martini anziché preoccuparsi del primato della persona dovrebbe preoccuparsi del primato della Toscana e dei toscani.
L’immigrazione è una grande risorsa. Per questo vogliamo creare le condizioni affinché gli immigrati regolari siano cittadini a tutti gli effetti. I diritti degli immigrati non sono in alternativa ai diritti dei toscani. Garantire i diritti agli immigrati regolari aiuta anche a rafforzare i diritti dei toscani, perché con una maggiore sicurezza e tranquillità sociale noi, oltre a vivere meglio, avremo anche la possibilità di dare risposte più efficienti a tutti, toscani e non.
Il Pdl grida all’incostituzionalità e annuncia un referendum abrogativo. I banchini per le firme li faremo davanti alle case popolari, per le cui graduatorie la Regione Toscana vuole parità di condizioni anche per gli immigrati extracomunitari.
Primo. La nostra legge può piacere o meno ma non è incostituzionale. La Costituzione è chiara: allo Stato è affidata la competenza esclusiva in materia di immigrazione (requisiti e documenti per entrare in Italia, per rimanervi e per svolgere un’attività), e alla Regione quella delle politiche sociali in generale ed anche per gli immigrati. E’ una distinzione confermata anche da varie sentenza della Corte.
Secondo. Con la nostra legge gli irregolari non potranno partecipare ai bandi per l’assegnazione della case, sarà consentito solo ai regolari. E questo è un diritto indiscutibile.
La presenza di cittadini stranieri in Toscana
Sono più di 300mila gli stranieri in Toscana, quasi il 9% della popolazione, e se il trend continua regolarmente saranno oltre il 16% nel 2030 e oltre il 21% nel 2051 (Dati Caritas Migrantes 2008)
Il numero dei non italiani regolarmente soggiornanti in Toscana è compreso fra le 303 mila e le 319 mila unità: l’aumento percentuale varia tra il 4,7% e il 10, 2%, visto che le stesse stime ad inizio 2007 parlavano di circa 290 mila presenze.
Gli stranieri regolarmente iscritti all’anagrafe sono 275.149 (fonte Istat): il 7, 5% del totale dei toscani e il 14,7 in più rispetto al 2007.
Nel 2007 in Italia i cittadini stranieri hanno inoltrato oltre 700.000 richieste di regolarizzazione a fronte di 170.000 posti disponibili. In Toscana sono state 46.984 a fronte di 13.030 quote. Presumibilmente ci sono quasi 34.000 persone escluse, e quindi di fatto irregolari, anche se continuano a vivere e a lavorare da noi. Situazioni di irregolarità certificata, anzi autodenunciata, in gran parte badanti, lavoratori dell’edilizia, vivai, concerie, ecc…
Le comunità più consistenti sono quella albanese (oltre 55mila presenze), romena (52mila, quasi raddoppiata in un anno), cinese (26mila) e marocchina (21mila).
Le maggiori concentrazioni di stranieri si trovano a Firenze, Prato e Pisa, ma si evidenzia un aumento nelle zone della costa, specialmente nel nord della regione.
Un terzo dei cittadini stranieri regolari vive in provincia di Firenze; seguono Prato e Arezzo, 10, 9% ciascuna, e Pisa, 9, 3%.
Imprese
Il 10,4% delle imprese toscane sono aziende di immigrati, mentre la media nazionale è del 6,5%. Il record è di Prato dove oltre 1 impresa su 4, pari al 27,4%, è con un titolare immigrato.
Occupazione
Al 31 dicembre 2007 erano occupati in Toscana 195.406 cittadini nati all’estero, pari al 7,2% del totale nazionale
L’incremento rispetto all’anno precedente è stato di 34.449 occupati
A partire dal 2000 il loro numero è più che triplicato (erano 63.810), con un aumento percentuale del 206,2%
A Firenze lavora il 29,8% degli immigrati;
a Prato il 15,4%;
Arezzo, Siena, Pisa, Lucca e Livorno insieme raggiungono circa il 40%;
Grosseto (5,7%), Pistoia (5,6%) e Massa Carrara (3,8%) sono le province con meno presenza di lavoratori immigrati
Alunni
Nelle scuole toscane 2007-2008 sono stati oltre 45 mila, il 14% in più del 2006. Rispetto al 2000 c’è un aumento superiore al 300%.
Il primato regionale va a Prato, con la percentuale maggiore di alunni stranieri rispetto agli iscritti: 15, 1%. Prato è al secondo posto dietro a Mantova.
In Toscana circa 1 alunno su 10 è straniero: l’incidenza media, infatti, è del 9,4%, più alta di 3 punti rispetto a quella nazionale.
Il pacchetto sicurezza presentato da “Maroni”
Il 14 maggio 2009 l’Aula di Montecitorio ha approvato con 297 sì, 255 no, 3 astenuti il pacchetto sicurezza sul quale il governo aveva posto la fiducia.
Ecco le principali novità:
- il testo introduce il reato di immigrazione clandestina, con un’ammenda che va dai 5mila ai 10mila euro la denuncia degli immigrati clandestini è obbligatoria per tutti i cittadini italiani esclusi medici e presidi per avere la cittadinanza si dovranno pagare 200 euro mentre >per i permessi di soggiorno la tassa sarà fissata dai ministeri dell’Interno e dell’Economia >tra 80 e 200 euro chi arriva in Italia senza permesso di soggiorno potrà essere trattenuto nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) fino a 180 giorni contro gli attuali 60 chi dà alloggio o affitta una stanza a stranieri irregolari rischia fino a tre anni di carcere (ma deve essere verificato che ci sia un “ingiusto profitto”).
- vengono introdotte le ronde. Associazioni di “volontari per la sicurezza” composte da cittadini potranno segnalare alle forze dell’ordine situazioni di disagio sociale o pericolo. Le “ronde” saranno iscritte in elenchi e dovranno essere formate prioritariamente da ex agenti.
- Viene introdotto il “registo nazionale dei senza fissa dimora”. I clochard saranno tenuti a fornire all’anagrafe comunale i loro dati
- chi insulta un pubblico ufficiale rischia fino a tre anni di carcere ma se si risarciscono ente e agente il reato si estingue.
- è stata ripristinata la norma antiracket sugli appalti, che non consente l’accesso alle gare alle vittime di concussione o estorsione aggravata che non denunciano, a meno che non ricorra lo stato di necessità o di legittima difesa.
- viene inasprito il regime di 41 bis (carcere duro per mafiosi) con una detenzione più lunga di altri 4 anni.
- tornano i pieni poteri per il procuratore nazionale antimafia.
- un’ampia parte del provvedimento è dedicata a nuove misure per la sicurezza stradale con la modifica del Codice della strada
La questione dei “bimbi invisibili”
Per accedere ai pubblici esercizi gli stranieri dovranno esibire il permesso di soggiorno (tranne che per l’iscrizione dei figli alla scuola dell’obbligo). Altrimenti, essendo la clandestinità un reato, scatterà l’obbligo della denuncia.
Le madri irregolari non potranno quindi iscrivere i propri figli all’anagrafe e quelle sprovviste di passaporto non potranno neanche riconoscerli rendendoli così subito adottabili.
Per la maggioranza non ci sarà alcun problema visto che la Bossi-Fini prevede un permesso di soggiorno semestrale per le puerpere irregolari..
Secondo l’opposizione, invece, l’introduzione del reato di clandestinità renderà inapplicabile la concessione del permesso temporaneo e, quindi, i bambini diventeranno adottabili.
Il Senato avrà il compito di risolvere la questione.
IL MIO INTERVENTO DI PRESENTAZIONE IN AULA
Con questa legge, così tanto e giustamente al centro dell’attenzione, andiamo a compiere un atto importante al quale abbiamo dato un contributo anche come commissione. In modo particolare il contributo della commissione è stato incentrato su una corretta scrittura dell’articolo 18, quello più delicato per una formale adesione della legge alle norme e alla costituzione. La scrittura che proponiamo, elaborata in collaborazione con gli uffici, è confortata dai pareri dell’Avvocatura della Regione e dell’Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale secondo i quali, di fronte ad eventuali ricorsi, sussistono tutte le condizioni per addivenire con sufficiente certezza ad un esito positivo per la Regione. Questo per sgombrare i dubbi circa il paventato contrasto o, addirittura, incostituzionalità della legge con la normativa vigente.
La legge si occupa principalmente di quei 320.000, di quel 8/9% della popolazione, che vive e opera regolarmente in Toscana. Di quella oramai ampia fascia di popolazione che produce il 10% circa del nostro PIL, che lo produce in settori quasi sempre “insostituibili” da altri cittadini, che oramai da anni lavora nelle nostre fabbriche, nei nostri cantieri, nella cura alle persone.
Penso che occuparsi di quasi il 10 % della nostra popolazione sia una cosa da fare.. Certamente questo 10% finora non è stato “figlio di nessuno”, ma ora ha una normativa chiara che si occupa con chiarezza di esso, si occupa di governare concretamente questa presenza, di delineare e mettere in fila azioni concrete di governo da portate avanti. E questo serve più dell’ideologia spicciola.
E serve, in modo particolare, in una fase in cui, oramai da anni, si assiste ad un pericoloso spostamento di priorità. Se la priorità assoluta diventa quella della sicurezza, e quella ci coglie tutti così tanto pressantemente da andarle dietro in modo totale, questo poi vuol dire che quella è l’unica priorità che siamo costretti a seguire. Io credo invece che noi non dobbiamo seguire solo questa.
Sul tasso di criminalità dei cittadini stranieri la situazione è piuttosto chiara. Altrettanto chiaro è che un delinquente lo è indipendentemente dall’etnia a cui appartiene. Ed uno Stato deve fare quegli atti che servono a combattere la criminalità in quanto tale. Ma per favore, almeno chiariamoci sul fatto che un criminale non è attratto da un buon sistema di servizi, di diritti, di beni primari, ma dalla ricchezza che trova e, ancor più, dallo spazio libero che gli viene lasciato per operare. E siccome non credo che la nostra strada sia puntare ad avere meno ricchezza, sta allo Stato rendere la vita impossibile a criminali comunque siano e sta anche a noi costruire una società più accogliente per le persone perbene, comunque siano.
Questo lo si fa attrezzandosi a riconoscere l’importanza epocale di questo fenomeno e governarne il merito con idee concrete e con il contributo di tutti, vedere questa sfida anche come una bella sfida da giocarsi come scatto in avanti di un’epoca, di una evoluzione storica, vederla come una questione da svolgersi, seppur con attenzione e responsabilità, in un campo aperto in cui siamo tutti protagonisti anziché chiusi in fortini virtuali dalle mura di cartone.
E questo avviene tanto più agevolmente quanto più riusciamo concretamente a governare i fenomeni, quanto più riusciamo a far prevale le opportunità e far regredire i rischi.
Governare la vita quotidiana con questa visione complessiva in cui tutti, anche gli immigrati, non siamo solo individui più o meno bisognosi o categorie sulle quali far pendere giudizio più o meno negativi, ma anzitutto tutti siamo persone e tutti abbiamo dei diritti e dei doveri, anche i cittadini immigrati.
Non devono essere mica parole queste, per noi amministratori e legislatori.. Non ce la possiamo mica cavare con i discorsi, noi amministratori e legislatori..
Tocca a noi far espandere i diritti e richiedere il rispetto dei doveri. Tocca a noi far spostare la priorità su questi temi e spostare il baricentro dell’attenzione verso l’alto in un momento in cui sta rovinosamente scadendo verso il basso. Tocca a noi farlo con atti concreti e leggi chiare.
Questa legge lo è.
Lo è nel momento in cui affronta i nodi cruciali della partecipazione, intesa in senso lato ed in sintonia con quanto affermato dallo Statuto regionale, prima di tutto con la dell’estensione ad essi del diritto di voto.
Lo è nel momento in cui, con il Capo IV – Azioni positive per l’integrazione, si rappresentano un insieme di misure concrete e specifiche che riguardano i più disparati campi della vita quotidiana dei cittadini stranieri e non: la scuola, la salute, la casa, la formazione e l’informazione, l’accesso al lavoro. La legge incide su aspetti assai concreti e specifici, nel solco della giurisprudenza costituzionale e nel rispetto del riparto di competenze Stato – Regione.
Così ad esempio l’articolo 19 relativo al diritto alla salute che prevede anche una serie di azioni tese a facilitare la relazione tra sistema sanitario e cittadino straniero.
Oppure l’articolo 16 che delinea la strategia regionale di inclusione degli stranieri nelle politiche di housing sociale che si va sviluppando in Regione ponendo l’accesso all’edilizia abitativa sociale come servizio di interesse generale per la promozione e la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione di specifici svantaggi di individui o di gruppi, senza ignorare i delicati problemi di convivenza che i flussi migratori possono portare con la trasformazione repentina e talvolta traumatica dei quartieri e delle comunità urbane e rurali.
Oppure l’articolo 17 che si occupa dei servizi di mediazione sociale che operino nella direzione della prevenzione e della rimozione dei micro conflitti derivanti da differenze di carattere culturale con il perseguimento di soluzioni pacifiche e condivise.
Il Capo V – Interventi a favore di soggetti vulnerabili prevede un’attenzione particolare per tutti i soggetti cosiddetti vulnerabili: donne, minorenni e disabili soprattutto.
Il Capo VI – Impresa, diritto allo studio e innovazione rappresenta un’ulteriore novità della legge perché affronta normativamente aspetti dell’immigrazione assai poco conosciuti e che invece costituiscono potenti volani di sviluppo economico e di mobilità sociale.
Il Capo VII – Interventi per asilo e rifugio nell’ambito delle competenze regionali in materia delinea un Coordinamento delle strutture di accoglienza che si raccorda con i programmi nazionali già esistenti e punta al rafforzamento della tutela dei rifugiati.
Il Capo VIII – Attività contro le discriminazioni, si occupa di un tema che ancora nel 2004 il Libro verde della Commissione Europea, Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione Europea allargata ha ritenuto al centro del modello sociale europeo e uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell’individuo alla base dell’Unione Europea: il principio di parità di trattamento e di non discriminazione.
Infine,
questa legge si occupa anche di quei 35.000 stranieri che probabilmente sono in Toscana e che, essendo in eccesso dalle quote, non si sono ancora potuti regolarizzare pur avendone tutti i requisiti. E si occupa anche, certamente per quanto può fare e senza invasione in sfere di competenza che non sono nostre ma sono dello Stato o delle autorità internazionali, degli altri stranieri che sono qui, magari lavorano in situazioni di sfruttamento, certamente di illegalità, e che sono anch’essi persone.
Oppure le leggi devono stare un passo indietro rispetto alla società, nascondersi dietro ai fenomeni che la società vive tutti i giorni?
C’è una parte della società che vede negli stranieri una minaccia alla sicurezza, al nostro benessere? Bene. C’è ed occorre constatarlo. Non ci fosse non ci sarebbe neanche spazio per sfruttarne il disagio. Abbiamo visto che questo non risolve nulla, anche nell’ottica con cui tende a ragionare questa parte di società. Anzi. Il peso di questo impedisce un dialogo autentico, aperto, con queste persone e aiuta a relegarle in isolamento e favorire coltura per fenomeni di illegalità e delinquenza. Non si può mica favorire questa tendenza della società, coltivarne l’humus per fini strumentali, inventare falsi rimedi che non risolvono nulla e creano ulteriori regressioni..
C’è però anche una parte della società che però, zitta zitta, non curante delle polemiche, delle urla, delle campagne mediatiche, si rimbocca le maniche e opera.
Ci sono delle persone che sono senza mangiare, senza un letto, senza vestiti? Ci sono donne e bambini in queste condizioni? Ci sono persone che hanno spesso la salute a rischio? Ci si dà da fare per risolvere, per dare un minimo di dignità. Ci sono le Caritas religiose o laiche, ci sono tante amministrazioni locali, ci sono molti singoli cittadini che operano da soli o attraverso reti amicali.
Io credo sia questa la parte di società che va incoraggiata, che non si può isolare insieme alle persone che sostengono. Oppure la politica, una legge, dovrebbe nascondersi rispetto a questo valore positivo che è già nella società e tacerne la presenza in virtù di un non ben definito consenso.
La nostra legge, per quanto può, se ne occupa. Se ne occupa perché una legge si deve occupare dei diritti umani e deve favorire le persone ed i soggetti che si preoccupano vengano garantiti. O non valgono più e devono essere sentiti come un peso da sopportare?
Se valgono devono essere ribaditi e perseguiti in legge e deve diventare possibile e non illegittimo non lasciare a se stesso chi ha bisogni essenziali come la salute, un letto, un pasto, quei “bisogni socio-sanitari urgenti e indifferibili necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla costituzione e alle norme primarie internazionali.
IL TESTO DELLA PDL PRESENTATO IN AULA
CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 Principi e finalità della legge
1.Per realizzare l’accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione partecipe, di cui all’articolo 4 dello Statuto regionale ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.
2.In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:
a)la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;
b)la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l’adempimento dei doveri individuali e collettivi;
c)l’istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del “welfare” e dello sviluppo locale;
d)la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;
e)il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all’inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.
Art. 2 Ambito soggettivo
1.I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.
2.Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.
3.Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, “status” di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell’Unione europea ed internazionale.
4.Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.
CAPO II – La “governance” dell’immigrazione
Art. 3 I soggetti della programmazione
1.La Regione, le province, i comuni e le società della salute concorrono, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia di immigrazione ai sensi della normativa regionale e dell’articolo 4.
Art. 4 Strumenti di programmazione
1.Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, di seguito denominato “piano di indirizzo”, di durata pluriennale, ed il documento annuale di intervento.
Art. 5 Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione
1.Il piano di indirizzo, elaborato ed approvato ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è lo strumento di programmazione nel quale sono indicati gli obiettivi strategici regionali che attuano e precisano gli indirizzi espressi nel programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di immigrazione. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali ed ha la validità corrispondente a quella del PRS.
2.Gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento del piano di indirizzo sono definiti attraverso le conferenze di programmazione, di cui all’articolo 8, e la concertazione con le istituzioni locali e le formazioni sociali prevista dall’ordinamento regionale.
3.Il piano di indirizzo definisce:
a)gli obiettivi strategici da perseguire e i fattori di rischio da contrastare;
b)le priorità di intervento, anche considerando quelle definite all’articolo 7, comma 6, della l.r. 41/2005;
c)il quadro dei progetti speciali, innovativi, di ricerca e di sperimentazione, incluse le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una piena cittadinanza sociale e al contrasto di ogni forma di discriminazione;
d)le risorse per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c), nonché l’ambito territoriale di attuazione ritenuto più appropriato.
Art. 6 Documento annuale di intervento
1.Il documento annuale di intervento, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999, è uno strumento di attuazione degli obiettivi stabiliti nel piano di indirizzo.
2.Il documento annuale di intervento costituisce altresì uno strumento di verifica e controllo degli interventi posti in essere, degli strumenti e delle strategie scelti per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello locale e regionale nonché uno strumento di analisi della presenza degli stranieri e dell’evoluzione del fenomeno migratorio.
3.Il documento annuale di intervento contiene inoltre in un apposito allegato:
a)l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
b)le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
c)l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.
Art. 7 Coordinamento con il sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza
1.Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla l.r. 41/2005; a tal fine il piano di indirizzo ed il documento annuale di intervento si integrano e si coordinano con il piano sanitario sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e forniscono indicazioni per la redazione degli altri strumenti programmatori regionali.
2.Il piano di indirizzo fornisce inoltre indicazioni per la redazione degli strumenti programmatori locali tra i quali i piani integrati di salute.
Art. 8 Le conferenze regionali di programmazione
1.Al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione degli enti istituzionali e del terzo settore coinvolti nelle politiche dell’immigrazione.
2.La Giunta regionale definisce annualmente le modalità di organizzazione che ogni conferenza regionale deve rispettare, anche al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei soggetti sociali ed istituzionali interessati. I risultati delle conferenze regionali sono valutati ai fini della redazione del piano di indirizzo e nel documento annuale di intervento.
3.Le conferenze regionali possono essere organizzate anche dagli enti locali, in ragione della particolare vocazione territoriale nonché dei progetti realizzati.
4.La Giunta regionale può convocare periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione di cui al presente articolo.
Art. 9 Rapporti interistituzionali
1.La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni. Si raccorda inoltre con i consigli territoriali per l’immigrazione, di cui all’articolo 3 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), presenti nel territorio regionale.
Art. 10 Coordinamento con la cooperazione internazionale
1.La Regione, nell’ambito degli interventi della pianificazione delle attività internazionali, sostiene la realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la formazione professionale e l’imprenditoria straniera nei paesi d’origine, anche realizzate a seguito del rientro volontario degli stranieri presenti sul territorio regionale.
Art. 11 Osservatorio sociale regionale
1.Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno migratorio nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle politiche sull’immigrazione sono svolte tramite l’osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005.
2.L’osservatorio sociale regionale sulla base di intese, accordi o altri atti può sviluppare rapporti di collaborazione con gli osservatori operanti a livello nazionale e locale nonché con istituti pubblici e privati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
3.La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, attraverso la rete telematica regionale toscana, promuove la messa in rete delle banche dati regionali disponibili sul fenomeno migratorio e lo sviluppo delle necessarie connessioni telematiche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”).
Art. 12 Comitato per le politiche dell’immigrazione
1.Al fine di favorire l’attuazione della presente legge, ed in particolare l’elaborazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento, è istituito un comitato per le politiche dell’immigrazione.
2.Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto in materia di parità di genere nell’articolo 1, comma 1 bis, lettera b) della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materie di nomine) è composto da:
a)assessore competente in materia con funzioni di presidente, o un suo delegato;
b)tre rappresentanti dei comuni, un rappresentante delle province ed un rappresentante delle comunità montane, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c)tre rappresentanti di associazioni del terzo settore designati dalle rispettive conferenze e consulte regionali;
d)tre rappresentanti dei consigli e delle consulte degli stranieri designati dai presidenti e vicepresidenti degli stessi consigli e consulte istituiti presso gli enti locali;
e)tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale;
f)quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio regionale.
3.I rappresentanti di cui al comma 2, lettere e) ed f) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 49/1999.
4.Il comitato è validamente costituito quando sono designati almeno i due terzi dei componenti di cui al comma 2, lettere da b) ad f).
5.La Giunta regionale con propria deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge determina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dagli uffici della Regione.
6.Alle sedute del comitato è invitato un delegato del Rappresentante dello Stato nella Regione Toscana. In relazione alla particolarità dei temi trattati possono essere invitati rappresentanti di altri uffici periferici statali o di amministrazioni del territorio e di altri organismi sociali.
7.La partecipazione alle sedute del comitato avviene a titolo gratuito. Ai componenti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato, e’ corrisposto un rimborso spese definito secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO III – Partecipazione e comunicazione
Art. 13 Sostegno alla partecipazione
1.La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 72 dello Statuto, in particolare promuovendo l’estensione ad essi del diritto di voto.
2.La Regione favorisce lo sviluppo delle associazioni di cittadini stranieri in armonia con le finalità e con il principio di sussidiarietà sociale affermati nello Statuto.
3.La Regione promuove intese per la diffusione della presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali e per la loro qualificazione anche attraverso lo sviluppo di modalità omogenee di funzionamento, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri.
4.La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri, al fine di favorire l’accesso al servizio civile regionale.
Art. 14 Promozione della comunicazione interculturale
1.La Regione promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio in particolare con i seguenti interventi:
a)l’insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;
b)l’elaborazione di modelli regionali di protocolli di accoglienza plurilingue per le scuole e per i luoghi di lavoro;
c)la qualificazione degli insegnanti di italiano come seconda lingua e dei mediatori linguistici e culturali;
d)lo sviluppo delle competenze interculturali nei servizi pubblici e privati;
e)la promozione di iniziative artistiche, culturali, ricreative e sportive per facilitare le occasioni di incontro e di scambio con particolare attenzione alle donne straniere ;
f)il sostegno al mantenimento della lingua e della cultura d’origine;
g)la promozione e la valorizzazione della presenza dei cittadini stranieri nei mezzi di comunicazione e la valorizzazione degli stessi mezzi come strumenti di integrazione.
Art. 15 Accesso alle tecnologie telematiche
1.La Regione favorisce l’utilizzo delle tecnologie telematiche per il miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri e l’adattamento dei mezzi di comunicazione telematica e dei servizi di governo digitale alle esigenze di un’utenza pluriculturale.
CAPO IV – Azioni positive per l’integrazione
Art. 16 Politiche abitative
1.La Regione promuove l’edilizia abitativa sociale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione degli svantaggi di individui o di gruppi nell’accesso ad un abitare adeguato; promuove inoltre azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i cittadini stranieri.
2.I cittadini stranieri destinatari della presente legge accedono ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa vigente in materia.
3.La Regione in collaborazione con gli enti locali promuove la qualificazione e la messa in rete delle associazioni e degli organismi del terzo settore che si occupano di mediazione sociale nella ricerca di soluzioni abitative, al fine di rafforzare le opportunità di inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di marginalità.
4.La Regione sostiene gli enti che provvedono alla realizzazione di soluzioni abitative di accoglienza, anche temporanee, destinate a cittadini stranieri sprovvisti di un’autonoma sistemazione abitativa ed alla gestione di residenze e pensionati, ai sensi dell’articolo 40 comma 4 del d.lgs. 286/98 e della normativa regionale vigente in materia.
Art. 17 Promozione della convivenza interculturale
1.La Regione sostiene interventi e progetti speciali per promuovere la convivenza interculturale e ridurre i fattori di rischio nelle comunità urbane e rurali. I progetti possono essere integrati con gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana).
2.Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove lo sviluppo di specifici servizi di mediazione sociale che operino, nel quadro tracciato dalle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, nella direzione della prevenzione e della rimozione dei micro conflitti derivanti da differenze di carattere culturale con il perseguimento di soluzioni pacifiche e condivise.
Art. 18 Accesso al sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
1.La Regione garantisce ai cittadini stranieri, in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, il diritto alle prestazioni e ai servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005.
2.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 41/2005, tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali, secondo le modalità definite dal piano di indirizzo.
Art. 19 Diritto alla salute
1.La Regione promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri, come diritto fondamentale della persona, nell’ambito di quanto previsto dal d.lgs. 286/1998.
2.La Giunta regionale emana direttive alle aziende sanitarie affinché queste:
a)adottino protocolli operativi condivisi e misure organizzative uniformi sul territorio finalizzati a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale;
b)sviluppino specifici interventi informativi destinati ai cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio sanitari anche in collaborazione con soggetti del terzo settore.
3.La Regione promuove inoltre:
a)l’adozione di strumenti epidemiologici per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici dei cittadini stranieri;
b)lo sviluppo di interventi informativi per favorire l’accesso ai servizi, nonché di specifiche iniziative d’informazione e di educazione alla salute nei luoghi di lavoro e su temi relativi alla salute collettiva;
c)l’utilizzo dei mediatori culturali nei servizi di primo accesso alle prestazioni sanitarie;
d)lo sviluppo di politiche di formazione sulla normativa vigente in tema di salute per gli stranieri e sul tema dell’intercultura per il personale socio sanitario, medico e paramedico nonché l’adattamento dei servizi socio sanitari ad un’utenza pluriculturale.
e)l’adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei cittadini stranieri, anche per quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell’articolo 1della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4.La Regione, in coerenza con la legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) promuove iniziative di sensibilizzazione ed ogni altra azione per la prevenzione ed il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile con la partecipazione in particolare delle comunità di cittadini stranieri provenienti dai paesi dove sono esercitate tali pratiche.
Art. 20 Educazione interculturale
1.La Regione promuove l’integrazione sociale dei cittadini stranieri attraverso la diffusione della conoscenza della lingua italiana, con particolare riguardo ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3.
2.La Regione promuove intese con l’ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire i seguenti obiettivi:
a)la frequenza scolastica e l’effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri;
b)l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri anche attraverso l’elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori;
c)la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull’educazione interculturale;
d)il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica;
e)la promozione del pieno accesso ai servizi per l’infanzia con attenzione alle diversità linguistiche e culturali.
Art. 21 Formazione professionale
1.La Regione favorisce l’accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all’acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo.
2.La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l’ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi.
Art. 22 Misure per favorire l’accesso al mercato del lavoro
1.La Regione promuove azioni volte a facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro per i cittadini stranieri; a tal fine, promuove anche, in conformità con la normativa statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, e con il terzo settore, per favorire l’ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro .
2.La Regione promuove e favorisce l’accesso e la fruizione dei servizi per l’impiego da parte dei cittadini stranieri.
Art. 23 Titoli di studio e professionali
1.La Regione promuove, in conformità alla normativa statale, protocolli di intesa con le università e con le amministrazioni statali interessate ed ogni altra azione finalizzata al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali dei cittadini stranieri.
2.La Regione riconosce, nell’ambito del sistema regionale delle competenze e con le modalità previste dalla normativa regionale, le competenze acquisite nei paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana.
Art. 24 Sostegno e coordinamento della rete regionale di sportelli informativi
1.La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto della legislazione statale vigente, promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi per le seguenti finalità:
a)il supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno, la richiesta di cittadinanza;
b)il pieno accesso dei cittadini stranieri alla rete dei servizi territoriali;
c)il potenziamento dei servizi di mediazione culturale e interpretariato.
2.La rete regionale di sportelli informativi si avvale della rete telematica regionale toscana, cura la standardizzazione delle procedure, la formazione e la qualificazione degli operatori, l’accesso telematico alle informazioni e alla modulistica, anche multilingue, e si raccorda con i punti di accesso informativi già presenti sul territorio o in via di sperimentazione. La Regione favorisce inoltre l’integrazione degli sportelli della rete regionale con i modelli di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione e con i punti di accesso assistito alla rete telematica (PAAS) previsti dalla l.r. 1/2004.
3.Gli sportelli informativi possono essere gestiti da enti locali, dalle organizzazioni no profit, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro.
4.La rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione.
5.I cittadini stranieri sul territorio regionale possono avvalersi della attività di assistenza e consulenza del difensore civico regionale nei casi previsti dalla normativa vigente. Il difensore civico si raccorda con la Giunta regionale nei casi di discriminazione di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a).
Art. 25 Misure per il rispetto delle differenze religiose
1.La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire:
a)l’assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura a richiesta degli interessati;
b)l’assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri;
c)la professione del culto in luoghi adeguati;
d)l’assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente;
e)il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche;
f)lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali per l’esame di possibili intese finalizzate a consentire l’osservanza nei luoghi di lavoro delle prescrizioni rituali e delle festività previste dalle differenti tradizioni religiose.
2.La Regione favorisce l’adozione di apposite misure volte a facilitare il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri indigenti nel paese di origine.
CAPO V – Interventi a favore dei soggetti vulnerabili
Art. 26 Interventi a favore di soggetti vulnerabili
1.La Regione promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri vulnerabili, in particolare:
a)promuove intese finalizzate a favorire l’accesso al medico pediatra ai minori non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno;
b)garantisce alle cittadine straniere la tutela della gravidanza e della maternità, promuovendo servizi socio sanitari nel rispetto delle differenze culturali;
c)promuove per le cittadine straniere madri che risultino prive di una rete familiare di sostegno, l’accesso ad interventi di assistenza nella cura dei minori che possono consentire loro lo svolgimento dell’attività lavorativa;
d)garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi “status”;
e)garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di minore, previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare).
f)promuove e favorisce l’accesso dei cittadini stranieri disabili ai servizi socio sanitari previsti dalla normativa regionale.
Art. 27 Interventi e progetti per i minori stranieri non accompagnati
1.La Regione promuove il coordinamento degli interventi e dei progetti di accoglienza ed integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati e li raccorda con le azioni previste dall’articolo 53 della l.r. 41/2005.
2.Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza, integrazione e autonomia idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti, nonché l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi, la Regione promuove in collaborazione con gli enti locali, anche tramite i “centri affidi” presenti nel territorio regionale, progetti finalizzati all’individuazione di soluzioni di tutela e affidamento.
Art. 28 Progetti contro la tratta e lo sfruttamento
1.La Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del d.lgs. 286/1998 ed all’articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 (Misure contro la tratta di persone).
2.Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene inoltre azioni di comunicazione sociale e di informazione in materia di sfruttamento e tratta.
Art. 29 Progetti in favore di detenuti stranieri
1.La Regione promuove interventi a favore dei detenuti stranieri, d’intesa con l’amministrazione penitenziaria, nonché a tutela della salute degli stessi.
2.La Regione prevede inoltre interventi specifici a favore dei minori stranieri di cui all’articolo 18, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
CAPO VI – Impresa, diritto allo studio e innovazione
Art. 30 Informazione ed assistenza in favore dell’imprenditoria immigrata
1.La Regione riconosce, come azione positiva per l’integrazione, il rafforzamento anche attraverso accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio di strumenti di sostegno all’imprenditoria immigrata al fine di:
a)informare ed assistere il cittadino straniero sugli adempimenti richiesti per l’avvio e lo sviluppo di un’attività in proprio e sulle opportunità di finanziamento;
b)assistere il cittadino straniero nella valutazione delle opportunità, degli strumenti e delle risorse disponibili per avviare e sviluppare l’impresa.
2.La Regione, nel quadro delle finalità indicate all’articolo 13, promuove l’incontro tra gli imprenditori stranieri e le associazioni imprenditoriali come contributo effettivo all’integrazione.
Art. 31 Diritto allo studio
1.La Regione garantisce la parità di accesso degli studenti stranieri , ai servizi regionali per il diritto allo studio.
2.La Regione sostiene la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza. Per la realizzazione di tali scopi la Regione favorisce:
a)la creazione e la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori non comunitari;
b)la stipula di accordi con i soggetti territoriali pubblici e privati per incrementare gli alloggi destinati a soggetti ad alta qualificazione;
c)l’attrazione di studenti e studiosi stranieri nel territorio regionale mediante la diffusione delle informazioni anche attraverso canali telematici, il raccordo con gli istituti culturali all’estero ed il coordinamento con le università.
Art. 32 Ricerca e innovazione
1.La Regione, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, promuove con appositi programmi la mobilità in entrata dei ricercatori di paesi terzi; a tal fine, favorisce la stipula di convenzioni di accoglienza di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi per ricerca scientifica).
CAPO VII – Interventi per asilo e rifugio
Art. 33 Interventi per la tutela del diritto di asilo
1.La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell’Unione europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura.
2.Per realizzare gli interventi di cui al comma 1, la Regione:
a)svolge un’azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;
b)promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;
c)promuove la formazione degli operatori;
d)promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;
e)supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;
f)promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale.
CAPO VIII – Attività contro le discriminazioni
Art. 34 Attività contro le discriminazioni
1.La Regione, in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nell’ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione.
2.A tal fine la Giunta regionale assolve ai seguenti compiti:
a)riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con la consigliera regionale di parità e le consigliere provinciali di parità nei casi di discriminazione in ambito lavorativo, con il difensore civico regionale e con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione;
b)coordina la propria attività con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell’ambito di progetti nazionali o dell’Unione europea;
c)favorisce l’assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) che operano a livello territoriale;
d)acquisisce tutti i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione in collaborazione con l’osservatorio sociale regionale;
e)promuove interventi formativi e campagne informative, anche all’interno delle scuole, in tema di discriminazione ed in particolare relativamente all’accesso al mercato del lavoro;
f)attiva i servizi sociali e gli altri servizi territoriali locali per la tutela delle vittime di discriminazione che versino in situazione di grave vulnerabilità.
CAPO IX – Disposizioni finanziarie e finali
Art. 35 Norma finanziaria
1.Le risorse per l’attuazione delle politiche di cui ai capi III, IV, V, VI, VII sono definite in via ordinaria dalle rispettive normative di settore e dai corrispondenti strumenti di programmazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
2.Le ulteriori risorse regionali per l’attuazione dei progetti speciali di cui all’articolo 5, comma 3, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, dal piano di indirizzo. Per gli anni 2009 e 2010 tali risorse trovano copertura, senza oneri aggiuntivi, sulla UPB n. 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio pluriennale, mediante contestuale rimodulazione del piano integrato sociale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007 n. 113.
3.Gli oneri derivanti dall’elaborazione di strumenti di programmazione di cui all’articolo 4, dall’organizzazione delle conferenze regionali di programmazione di cui all’articolo 8, dal funzionamento del comitato di cui all’articolo 12, dalle spese per le attività regionali contro le discriminazioni di cui all’articolo 34, sono stimati in euro 140.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e trovano copertura sulla UPB n. 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio pluriennale.
4.Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 36 Clausola valutativa
1.A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2.La relazione di cui al comma 1 illustra in particolare:
a)il livello di attuazione delle azioni positive per l’integrazione;
b)il livello di attuazione degli interventi a favore dei soggetti vulnerabili;
c)il livello di attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri nell’ambito delle azioni per il diritto allo studio, la ricerca e l’ impresa;
d)il livello di attuazione delle azioni regionali contro le discriminazioni.
e)la situazione e l’andamento del fenomeno migratorio in Toscana, sulla base dei dati raccolti dall’osservatorio di cui all’articolo 11.
3.La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
Art. 37 Abrogazione
1.A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana).