Legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 – Promozione dell’imprenditoria giovanile.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 07.05.2008
Art. 01 – Finalità
1. La presente legge promuove la costituzione e l’espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.
Art. 02 – Beneficiari
3. Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese di cui all’articolo 1 che abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Toscana.
4. Ai fini della presente legge, sono piccole e medie imprese quelle corrispondenti ai parametri previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.
5. Le imprese di cui al comma 1, possono essere di nuova costituzione. In tal caso, la loro costituzione deve avvenire nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.
6. Le imprese di cui al comma 1, diverse da quelle di nuova costituzione, devono essere costituite nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.
7. Dalle agevolazioni della presente legge sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda.
Art. 03 – Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione
8. L’impresa di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione dell’impresa medesima;
b) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della società medesima;
c) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni.
9. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.
10. Nel caso di variazione del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.
11. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
Art. 04 – Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese in espansione
12. Le imprese in espansione, come definite all’articolo 2, comma 4, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda;
b) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda;
c) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992, non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni.
13. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.
14. Nel caso di variazione del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.
15. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
Art. 5 – Tipologia delle agevolazioni
16. Le agevolazioni per l’avvio e per l’espansione dell’attività imprenditoriale sono erogate mediante il fondo di rotazione di cui all’articolo 6, e consistono in:
a) finanziamento diretto a tasso zero nella percentuale massima del 70 per cento dell’investimento in beni materiali e immateriali; la percentuale massima dell’investimento è elevabile al 75 per cento nel caso di registrazione di marchi e brevetti;
b) assunzione di partecipazioni di minoranza da parte dell’organismo di cui all’articolo 6, comma 1.
17. Alle imprese di cui all’articolo 2, comma 3, che ricevono le agevolazioni previste dalla presente legge è garantito un tutoraggio per i primi due anni dall’inizio dell’attività .
18. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e la relativa documentazione.
19. Gli aiuti di cui alla presente legge sono disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato dell’Unione europea per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime "de minimis".
Art. 06 – Gestione delle agevolazioni e fondo di rotazione
20. Per la concessione delle agevolazioni indicate all’articolo 5, è istituito il fondo di rotazione per la legge sull’imprenditoria giovanile; la gestione del fondo è affidata, nel rispetto delle normative vigenti, ad un organismo individuato dalla Giunta regionale.
21. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione:
a) la durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse, non superiore ad un periodo massimo di sette anni;
b) la quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e quella destinata alle imprese in espansione;
c) la quota degli stanziamenti destinati agli interventi indicati all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
d) i criteri per la determinazione dell’entità delle agevolazioni;
e) le condizioni per l’erogazione del finanziamento;
f) le modalità di accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti presentati.
Art. 07 – Controlli
22. La Regione esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di sviluppo tecnologico per cui siano state concesse le agevolazioni di cui alla presente legge.
23. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può disporre controlli ed ispezioni presso le imprese, informandone con congruo anticipo i soggetti interessati.
24. Nel corso dei tre anni successivi alla chiusura del piano di rientro, i soggetti beneficiari tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute.
Art. 08 – Riduzione o revoca delle agevolazioni
25. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni medesime.
26. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
Art. 09 – Regolamento di attuazione
27. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione che stabilisce:
a) i criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti, di cui all’articolo 1;
b) le spese ammissibili per investimenti materiali e immateriali;
c) l’importo minimo e massimo del finanziamento;
d) le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui all’articolo 6;
e) le modalità di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni previste all’articolo 5;
f) la riduzione e la revoca delle agevolazioni nel rispetto dei principi di cui all’articolo 8;
g) i controlli in merito all’attuazione delle finalità della presente legge, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 7;
h) le modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese.
Art. 10 – Valutazione di efficacia
28. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati con la presente legge.
Art. 11 – Norma finanziaria
29. Il finanziamento del fondo di rotazione di cui all’articolo 6, ivi comprese le spese di gestione, è assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002.
30. Le risorse di cui al comma 1, ammontano per il triennio 2008-2010 a 5 milioni di euro annui e fanno riferimento alle previsioni di cui al piano di indirizzo generale integrato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93 (Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), e stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 612 "Lavoro – Spese correnti" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
31. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 12 – Abrogazioni
32. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile);
b) legge regionale 22 dicembre 1994, n. 106 (Modificazioni ed interpretazione autentica della L.R. 26 aprile 1993, n. 27 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile");
c) l’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1995, n. 87 (Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alle LL.RR. n. 62/90, 27/93 e 61/95. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla L.R. 27/93).
(A seguire il Regolamento di attuazione approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29 settembre 2008 e che è stato trasmesso alla Terza Commissione per il parere di competenza)
REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2008 N. 21 (PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE)
Capo I – Oggetto e disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto
33. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall’articolo. 9 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile).
Art. 2 – Modalità di individuazione del soggetto gestore del Fondo di rotazione
34. Il soggetto al quale è affidato il compito di provvedere alla gestione del fondo di rotazione e alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008, di seguito soggetto gestore, è individuato dalla Giunta regionale:
a) mediante affidamento con procedura di evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
b) mediante affidamento ad organismo in house.
Art. 3 – Modalità di gestione del Fondo di rotazione
35. Il soggetto gestore è tenuto a:
a) eseguire l’istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni;
b) accertare il requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, secondo i criteri indicati all’art. 5;
c) erogare le agevolazioni di cui all’articolo. 5 della l.r. 21/2008;
d) garantire alle imprese di nuova costituzione un tutoraggio per i primi due anni dall’inizio dell’attività
e) monitorare i progetti e fornire alla Regione le informazioni utili per verificare lo stato di attuazione degli interventi;
f) tenere la gestione contabile del fondo di rotazione .
36. L’accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo è effettuato da un Comitato per la valutazione dei progetti, composto di tre membri di cui uno con funzione di Presidente, individuati dal soggetto gestore d’intesa con la Direzione generale della Giunta regionale competente per materia.
Art. 4 – Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e relativa istruttoria
37. La domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dal legale rappresentante dell’impresa al soggetto gestore.
38. L’istruttoria delle domande comprende:
a) la verifica formale della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 21/2008;
b) la verifica della situazione economica e finanziaria dell’impresa secondo quanto previsto dall’articolo 15 comma 1 lettera b);
c) la valutazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, di cui all’articolo 5;
d) la verifica della validità economica e finanziaria del programma di investimento e la
congruità delle spese previste;
e) la verifica della capacità di rimborso dell’agevolazione.
Art. 5 – Criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo dei progetti
39. Sono considerati con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo i progetti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) un’idea innovativa rispetto alla realtà del mercato di riferimento;
b) l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti;
c) la produzione di beni e servizi ad alto contenuto innovativo;
d) la produzione di un prodotto con tecniche non ancora utilizzate dal mercato di riferimento;
e) l’utilizzo di materiali non tradizionali;
f) l’utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento e ad alto contenuto tecnologico.
Art. 6 – Spese ammissibili
40. Al fine di determinare la misura dell’agevolazione sono ammissibili le seguenti spese:
a) Per investimenti materiali:
a1) acquisto del diritto di proprietà o del diritto di superficie su terreni e acquisto del diritto di proprietà o rimborso di canoni di leasing finanziario e operativo per immobili, costruiti e da costruire, diversi da quelli indicati alla lettera a3), nella misura massima del 10% dell’intero investimento;
a2) acquisto o leasing di macchinari, attrezzature e impianti;
a3) acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo nella misura massima del 30% dell’investimento;
b) per investimenti immateriali:
b1) spese per la predisposizione del piano di impresa e per la consulenza finanziaria;
b2) spese per la formazione imprenditoriale;
b3) marketing operativo e indagini di mercato;
b4) consulenze per elaborazione di modelli organizzativi, per l’ottimizzazione della logistica dei
processi, consulenze finanziarie e consulenze per l’acquisizione di certificazioni;
b5) acquisto e produzione di software, licenze, canoni e conoscenze tecniche non brevettate;
b6) acquisto e registrazione di marchi e brevetti;
b7) protezione della proprietà intellettuale;
b8) elaborazione di strategie e definizione dell’immagine anche per la penetrazione nei mercati esteri;
b9) affitto dei locali per il primo anno di attività
41. Per le imprese di nuova costituzione sono ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell’impresa.
42. Per le imprese in espansione sono ammissibili le spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Art. 7 – Realizzazione degli investimenti
43. Il programma di investimento previsto dal progetto è realizzato entro diciotto mesi dalla data di erogazione della agevolazione.
44. Entro due mesi dal termine indicato al comma 1 il beneficiario del finanziamento è tenuto a documentare la realizzazione del progetto.
Art. 8 – Modalità di concessione dell’agevolazione e di erogazione del finanziamento
45. Le agevolazioni finanziarie sono concesse, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito del completamento della fase istruttoria, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
46. Il finanziamento è erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione di una scrittura privata tra il soggetto gestore e l’impresa beneficiaria, nella quale sono contenuti gli obblighi e le modalità di restituzione della somma erogata.
47. A garanzia della restituzione della somma erogata l’impresa beneficiaria è tenuta alla presentazione di una garanzia fidejussoria.
Art. 9 – Controlli
48. Al fine di esercitare il controllo in ordine alla realizzazione del programma di investimento per il quale sono state concesse le agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008, la Direzione generale della Giunta regionale competente per materia dispone ispezioni e verifiche in loco e a campione sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni al fine di verificare:
a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
b) lo stato di attuazione del progetto;
c) il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione della scrittura privata di cui all’articolo 8 comma 2;
Art. 10 – Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese
49. La banca dati delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008 si integra con il sistema regionale di "e-government" degli interventi a favore delle imprese, di cui all’articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
Capo II – Disposizioni relative al finanziamento diretto
Art. 11 – Misura del finanziamento
50. L’agevolazione finanziaria di cui all’articolo 5 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008 consiste in un aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 70% dei costi riconosciuti ammissibili, elevabile al 75% in caso di registrazione di marchi e brevetti, e non può comunque superare l’importo fissato quale soglia de minimis dalla normativa comunitaria, né essere inferiore ad € 50.000,00.
51. Il rimborso dell’aiuto è effettuato con rate semestrali posticipate costanti, con due semestralità di preammortamento tecnico aggiuntivo al piano di rientro di cui all’articolo 6 comma 2 lettera a) della l.r. 21/2008.
Art. 12 – Requisiti per l’accesso alle agevolazioni
52. Per l’accesso alle agevolazioni indicate all’articolo 5 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008:
a) il progetto deve essere sostenibile sotto il profilo finanziario;
b) il progetto deve essere esecutivo alla data di presentazione della domanda di accesso.
Art . 13 – Riduzione e revoca del finanziamento
53. E’ disposta la revoca dell’agevolazione e il recupero del finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) il programma di investimento non sia completato entro diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento o sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento;
b) sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per la concessione del finanziamento;
c) mancato pagamento di due rate semestrali;
d) rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 9;
e) rinuncia del beneficiario;
f) nel caso di cessazione dell’attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, cessione di tutti o di parte dei beni ammessi a finanziamento, nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.
54. Nel caso di parziale realizzazione del programma di investimento è disposta la revoca parziale del finanziamento erogato.
55. L’impresa ha in ogni caso diritto di restituire anticipatamente il finanziamento.
Capo III – Disposizioni relative all’assunzione di partecipazioni di minoranza
Art. 14 – Misura della partecipazione
56. L’assunzione di partecipazioni di minoranza, di cui all’articolo 5 comma 1 lettera b) della l.r. 21/2008, deve:
a) essere finalizzata a finanziare un programma di investimenti previsti dal progetto;
b) riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione;
c) essere acquisita per un importo non superiore all’importo fissato quale soglia de minimis dalla normativa comunitaria.
Art. 15 – Requisiti per l’accesso all’ agevolazione
57. Per l’accesso all’agevolazione di cui all’articolo 5 comma 1 lettera b) della l.r. 21/2008 l’impresa,
oltre ai requisiti indicati all’articolo 14 comma 1, deve:
a) essere costituita in società di capitali, ivi comprese le società cooperative;
b) essere finanziariamente ed economicamente sana;
c) presentare una valida prospettiva di sviluppo e di redditività.
Art. 16 – Piano di rientro della partecipazione di minoranza
58. Il piano di rientro della partecipazione di minoranza può avvenire per:
a) acquisto da parte di uno o più soci privati della quota posseduta dal fondo di rotazione;
b) vendita sul mercato della quota posseduta dal fondo di rotazione;
c) collocamento dell’impresa sul mercato azionario.
Art .17 – Riduzione e revoca dell’agevolazione
59. E’ disposta la revoca dell’agevolazione mediante il recesso della partecipazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) il programma di investimento non sia completato entro diciotto mesi dalla data di acquisizione delle partecipazioni o sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento;
b) sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’agevolazione;
c) per rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 9;
d) per rinuncia del beneficiario;
e) nel caso di cessazione dell’attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, cessione di tutti o di parte dei beni ammessi a finanziamento, nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.
60. Nel caso di parziale realizzazione del programma di investimento si provvede alla revoca dell’agevolazione mediante il recesso parziale della partecipazione.
Art .18 – Entrata in vigore
61. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
